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Il divieto temporaneo di nuove nozze

Divorzio e nuovo matrimonio: la donna non può contrarre un nuovo matrimonio prima di trecento giorni dal divorzio.

L’articolo 89 del codice civile prevede che la donna non può contrarre un nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Questo divieto non si applica quando:

  1. il divorzio è stato pronunciato a seguito di separazione giudiziale o separazione consensuale, oppure a seguito di separazione di fatto iniziata almeno 2 anni prima del 18 dicembre 1970;
  2. il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Al di fuori di questi casi, è possibile chiedere al Tribunale l’autorizzazione a sposarsi prima di trecento giorni, qualora:

  • sia inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza;
  • risulti da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In ogni caso il divieto cessa dal giorno in cui l’eventuale gravidanza sia terminata.

Il motivo di questo divieto temporaneo di nuove nozze è quello di evitare possibili dubbi sulla paternità della prole.

L’articolo 89 del codice civile prevede che la donna non può contrarre un nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Questo divieto non si applica quando:

  1. il divorzio è stato pronunciato a seguito di separazione giudiziale o separazione consensuale, oppure a seguito di separazione di fatto iniziata almeno 2 anni prima del 18 dicembre 1970;
  2. il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Al di fuori di questi casi, è possibile chiedere al Tribunale l’autorizzazione a sposarsi prima di trecento giorni, qualora:

  • sia inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza;
  • risulti da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In ogni caso il divieto cessa dal giorno in cui l’eventuale gravidanza sia terminata.

Il motivo di questo divieto temporaneo di nuove nozze è quello di evitare possibili dubbi sulla paternità della prole.