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La mediazione civile diventa legge

In questi giorni è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la tanto attesa normativa sulla mediazione dei conflitti di natura civile e commerciale.

La  mediazione è prevista dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ed entrerà in vigore a partire dal 6 marzo 2011.

La mediazione è finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, attraverso la quale si potrebbero risparmiare i costi e le lungaggini di un processo.

Le materie in cui è previsto obbligatoriamente il ricorso ad un organismo di mediazione sono: affitto di aziende, comodato, condominio, contratti assicurativi, bancari e finanziari, diritti reali, divisioni, locazione, patti di famiglia, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, successioni ereditarie.

In tali materie, prima di presentare un’eventuale domanda all’Autorità Giudiziaria, è necessario esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, altrimenti la domanda proposta sarà dichiarata “improcedibile”.

La procedura di mediazione si svolgerà dinanzi ad un soggetto, iscritto in un apposito elenco, estraneo alla controversia, indipendente ed altamente qualificato.

Il compito del Mediatore è, principalmente, quello di orientare le parti nella ricerca di un accordo che risulti soddisfacente per gli interessi di entrambe, di guidare le parti nella negoziazione assistita, promuovendo e favorendo il raggiungimento dell’accordo.

Egli, oltre a ricevere le eventuali proposte conciliative delle parti, può anche formularne una propria, che possa poi essere trasfusa nel definitivo atto transattivo della lite.

La  mediazione è prevista dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ed entrerà in vigore a partire dal 6 marzo 2011.

La mediazione è finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, attraverso la quale si potrebbero risparmiare i costi e le lungaggini di un processo.

Le materie in cui è previsto obbligatoriamente il ricorso ad un organismo di mediazione sono: affitto di aziende, comodato, condominio, contratti assicurativi, bancari e finanziari, diritti reali, divisioni, locazione, patti di famiglia, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, successioni ereditarie.

In tali materie, prima di presentare un’eventuale domanda all’Autorità Giudiziaria, è necessario esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, altrimenti la domanda proposta sarà dichiarata “improcedibile”.

La procedura di mediazione si svolgerà dinanzi ad un soggetto, iscritto in un apposito elenco, estraneo alla controversia, indipendente ed altamente qualificato.

Il compito del Mediatore è, principalmente, quello di orientare le parti nella ricerca di un accordo che risulti soddisfacente per gli interessi di entrambe, di guidare le parti nella negoziazione assistita, promuovendo e favorendo il raggiungimento dell’accordo.

Egli, oltre a ricevere le eventuali proposte conciliative delle parti, può anche formularne una propria, che possa poi essere trasfusa nel definitivo atto transattivo della lite.