x

x

Il negozio di accertamento

Il Codice Civile del 1942 non offre un’esplicita definizione di negozio giuridico, incentrando l’attenzione sulla nozione di contratto, in controtendenza con la tradizione che modellava la teoria civilistica attorno alla figura unitaria del negozio.

Così facendo, emerge l’abbandono di una logica deduttiva, dal generale al particolare, propria della precedente elaborazione, per addivenire ad un approccio pragmatico ed induttivo che, muovendo dal particolare, giunga a delineare il generale.

Ponendo al centro del sistema il contratto, il Legislatore presuppone, pur senza esplicitarla, una categoria più ampia, alla quale risulta applicabile la disciplina generale di cui al Libro IV Titolo II del Codice Civile, vale a dire quella del negozio giuridico.

Nello specifico, la nozione di contratto è data dall’articolo 1321 del Codice Civile, a mente del quale esso è definito come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. In questo senso, dunque, il Legislatore circoscrive quella peculiare tipologia negoziale nella quale due o più soggetti, intesi come centri di interesse, si accordano al fine di realizzare effetti predeterminati dalla loro comune volontà, raggruppabili negli esiti genetici, regolativi o estintivi di un relazione giuridica suscettibile di valutazione economica.

È proprio il tratto della prefigurazione degli effetti che distingue il negozio – e dunque il contratto – dall’atto giuridico, in cui il disponente non programma né vuole quelle specifiche conseguenze rilevanti per il mondo del diritto.

Orbene, in relazione alla peculiare figura del negozio di accertamento, le considerazioni introduttive di cui sopra si rendono necessarie al fine di verificarne la stessa ammissibilità nel sistema, nonché, eventualmente, i confini.

Come già detto, nel corpus codicistico non si rinviene una positivizzazione del negozio giuridico, che, nondimeno, è categoria logicamente presupposta a quella di contratto in primo luogo, nonché a quelle enucleabili ex articolo 1324 e articolo 1334 del Codice Civile e alle promesse unilaterali.

Parimenti, non è dato rintracciare nel Codice Civile una norma definitoria, in particolare, del negozio di accertamento, bensì, soltanto, una finalità di accertamento, peraltro azionabile in sede giudiziale. Si pensi in questo senso alle azioni a tutela della proprietà, nello specifico all’actio finium regundorum ex articolo 950 del Codice Civile, nella quale parte attrice domanda l’accertamento nel processo di una res dubia, o, ancora, all’azione confessoria o negatoria servitutis, sempre in relazione ad ipotesi in cui la tutela abbia per oggetto un diritto assoluto, nonché, infine, alle azioni di simulazione e di nullità, tradizionalmente annoverate tra quelle volte all’accertamento negativo di negozi giuridici.

Peraltro, nel diritto processuale, tutte le azioni, siano esse di condanna o costitutive, presuppongono l’accertamento, essendo finalizzate alla produzione del giudicato sostanziale. Tra di esse l’azione di mero accertamento assume uno specifico rilievo, integrando quel minimum di tutela cognitiva a mezzo della quale l’attore mira ad ottenere la dichiarazione dell’esistenza del diritto fatto valere o dell’inesistenza dell’altrui diritto, in modo da dissolvere lo stato di obiettiva incertezza che lo connota.

Come premesso, dunque, la finalità di accertamento viene espressamente ricondotta dal Legislatore nell’alveo della funzione giurisdizionale, necessitando perciò dell’intervento di un soggetto terzo e neutrale quale il giudice, senza che di essa sia fatta menzione nella materia contrattuale.

Il nodo problematico concerne, allora, la stessa ammissibilità di un negozio giuridico di accertamento, con particolare riguardo all’individuazione sia della causa di esso che dell’oggetto.

Tali profili critici sono emersi per lo più in Dottrina, dal momento che, di contro, la Giurisprudenza tende ad ammettere pacificamente la figura, come negozio di secondo grado che si innesta su un preesistente rapporto tra le parti, valorizzando la loro l’autonomia e la meritevolezza della causa ex articolo 1322 del Codice Civile, individuata nella volontà di eliminare un oggettivo stato di incertezza.

Non sono tuttavia mancate pronunce della Suprema Corte di Cassazione che identificavano l'incertezza non in una condizione oggettiva, bensì soggettiva e dunque legata alla visione personalistica della parte. A tale finalità si accompagnerebbe, poi, anche un effetto preclusivo, impegnandosi le parti, in quest'ottica, a rispettare la ricostruzione emergente dal negozio stipulato.

Così facendo, la Giurisprudenza, anche di Legittimità, modella il negozio di accertamento nei termini di un vero e proprio contratto, pur ammettendo la configurabilità di una struttura unilaterale. La suddetta figura, in quest’ottica, apparirebbe declinabile anche in termini di accertamento negativo, a mezzo del quale le parti si accorderebbero per attestare l’inesistenza di un determinato rapporto.

In tal modo, come sottolineato dalla Dottrina maggioritaria, si tralascia il fondamentale rilievo per cui l’articolo 1321 del Codice Civile non ricomprende tra le finalità del contratto quella meramente accertativa, considerando soltanto il “costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali”. Il negozio di accertamento, pertanto, più che astratto in quanto privo di causa, sarebbe da considerarsi come avulso dallo schema codificato.

Secondo un’impostazione minoritaria, invero, l’effetto accertativo costituirebbe un prius logico rispetto a quello innovativo, a cui un simile negozio sarebbe teleologicamente orientato. Per questa via, allora, la fattispecie controversa verrebbe ad essere ricondotta ad un accordo regolativo-costitutivo, con aggiramento di una simile difficoltà. In tal modo, infatti, le parti verrebbero a delineare, a mezzo del negozio di accertamento, un diverso assetto di interessi.

È evidente che una ricostruzione siffatta non possa essere accettata, a meno di negare la stessa percorribilità nel sistema di un negozio di accertamento inteso nel senso di cui sopra, dal momento che esso finirebbe, in concreto, per essere sovrapponibile alla transazione.

Nella concezione fatta propria dalla Giurisprudenza, invece, la causa a sostegno di tale contratto non è intesa quale composizione di una lite tramite reciproche concessioni, bensì come vera e propria attestazione di carattere definitivo di una situazione connotata da obiettiva incertezza. Questa ratio risulta talmente ampia ˗  ed acriticamente accettata ˗ nella ricostruzione giurisprudenziale, da estendersi ben oltre i “rapporti giuridici patrimoniali”, inglobando non solo l’ipotesi di ricognizione di diritti reali, ma anche, più genericamente, di fatti. A sostegno di questa convinzione si sottolinea come i profili dubbi in punto di diritto potrebbero derivare anche dall’indeterminatezza fattuale e non semplicemente normativa.

L’impianto codicistico e la struttura del contratto ne escono pertanto completamente stravolti, venendo così a cadere anche il discrimen tra confessione, come attività probatoria avente ad oggetto fatti, che può essere costituita da una dichiarazione di scienza e di verità, e negozio, avente ad oggetto rapporti, che si traduce in una dichiarazione di volontà. L’unico limite riguardante l’oggetto sarebbe identificabile, secondo questa accezione, nei soli diritti assoluti della personalità e nei rapporti giuridici di famiglia, intangibili ed indisponibili dai privati anche in relazione al loro mero accertamento, ciò che precluderebbe la lettura in termini di negozio di accertamento del riconoscimento del figlio naturale.

La Giurisprudenza, pacifica nell’ammettere tale figura, focalizza poi l’attenzione su ulteriori  aspetti pratici: la forma e la trascrivibilità.

Quanto al primo profilo, l’opinione maggioritaria propugna la libertà di forma, ciò che renderebbe praticabile la prova per testi, anche con riferimento al caso in cui il negozio avesse per oggetto diritti reali, non rientrando nell’ipotesi di cui all’articolo 1350 del Codice Civile, stante l’assenza di qualsivoglia effetto traslativo.

Relativamente al secondo punto, poi, qualora l’assetto risultante dalla volontà negoziale comportasse l’acquisto o l’estinzione di diritti, in analogia con quanto prescritto per le sentenze, gli interpreti sarebbero orientati nel senso della trascrivibilità, purché la volontà risultasse consacrata in atto pubblico o scrittura privata autenticata.

A stridere è proprio l’assimilazione di un negozio, frutto dell’autonomia delle parti, ad una sentenza, vale a dire ad una pronuncia giurisdizionale promanante da un soggetto neutrale, nell’esercizio di un potere sovrano, all’esito di un iter processuale disciplinato dalla legge.

Se, infatti, lo scopo precipuo del negozio di accertamento è quello di attestare la sussistenza di un certo stato di fatto o di diritto, è evidente, in primo luogo, come esso non possa essere frutto di comune volontà, limitandosi le parti a “prendere atto” dell’esistente, nonché, secondariamente, come tale finalità sia coincidente con quella cui tende il processo di cognizione.

L’eliminazione dell’incertezza, allora, deve avvenire solo per tramite del processo, se intesa come accertativa in senso tecnico, potendosi riconoscere libertà negoziale all’autonomia privata solo nei limiti della transazione, in cui la volontà delle parti ha un ruolo ben definito dall’ordinamento ed in seno alla quale l"accertamento” va inteso, più propriamente, come nuova regolamentazione dei rispettivi interessi.

La struttura stessa del negozio, in cui la volontà del disponente o delle parti va ad incidere in senso costitutivo, modificativo o estintivo sulla realtà giuridica, risulta quindi incompatibile con una finalità di accertamento, meramente “ratificativa” del dato preesistente, ancorché in modo incontrovertibile. Se, infatti, da un lato, l'accertare è la risultante di un procedimento logico-cognitivo attestativo del reale, dall'altro, l'attività negoziale è dichiarazione di volontà.

È necessario, a questo punto, prendere in esame alcune figure, che, nell’esegesi di Dottrina e Giurisprudenza sono state talvolta accostate al negozio di accertamento.

Un’ipotesi peculiare è quella normata dall’articolo 143 del Decreto Legislativo n. 209/2005, che, dopo aver menzionato la convenzione di indennizzo diretto (cioè il modulo cosiddetto di “constatazione amichevole”) per l’ipotesi di denuncia di sinistro tra veicoli a motore per cui sia prevista assicurazione obbligatoria, al comma 2 dispone: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.

Orbene, secondo parte degli interpreti, l’ipotesi disciplinata dal Codice delle Assicurazioni Private costituirebbe applicazione tipica del negozio di accertamento, venendo a configurare un accordo tra le parti coinvolte nel sinistro in forza del quale esse si accordano per determinare definitivamente tra di loro l’esistenza, il contenuto ed i limiti di una data situazione, con effetti meramente dichiarativi e probatori.

Tuttavia, a ben vedere, anche nel caso in questione, ciò che difetta è proprio la volontà negoziale: la funzione della constatazione amichevole, infatti, non sta nell’originare e delimitare un certo assetto di interessi, bensì, più propriamente, nella finalità meramente descrittiva di quel dato accadimento che ha coinvolto i firmatari del documento. La situazione di fatto “dubbia” non è risolta in virtù dell’accordo tra le parti, ma, in effetti, non è connotata da incertezza già ab origine. I soggetti che compilano e sottoscrivono il modulo di cui all’articolo 143 del Decreto Legislativo n. 209/2005 non si accordano per una certa versione, almeno nella mens legis che ha introdotto la norma nel sistema, ma constatano un fatto in precedenza loro occorso.

Ulteriori considerazioni si rendono necessarie in tema di ricognizione di debito ex articolo 1988 del Codice Civile.

In seguito a tale ricognizione, il soggetto in favore di cui è resa risulta dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. In questo senso si è parlato di astrazione processuale, dubitando della riconducibilità della figura disciplinata dall'articolo 1988 del Codice Civile nel novero delle promesse unilaterali. Tuttavia, prescindendo in questa sede dall'esegesi dell'istituto, preme sottolineare come esso non appaia sovrapponibile al negozio unilaterale di accertamento, come inteso in Giurisprudenza. Infatti, il riconoscimento operato dal debitore non ha effetto preclusivo, non cristallizzando l'assetto risultante dalla sua dichiarazione. La sussistenza del rapporto sottostante, il cui onus probandi non ricade per l'effetto sull'asserito creditore, è infatti presunto fino a prova contraria.

Infine, per ciò che concerne l’ipotesi della confessione, di essa deve essere esclusa la natura negoziale. Peraltro, la confessione prescinde dall’incertezza, tendendo piuttosto all’affermazione di fatti contra se ma favorevoli alla controparte. Inoltre, poiché l’articolo 2730 del Codice Civile fa menzione della “piena prova” della confessione, se ne deduce come essa debba risultare da una pronuncia giurisdizionale, ciò che, invece, nella concezione della Giurisprudenza, il negozio di accertamento mira, al contrario, ad evitare.

 

Il Codice Civile del 1942 non offre un’esplicita definizione di negozio giuridico, incentrando l’attenzione sulla nozione di contratto, in controtendenza con la tradizione che modellava la teoria civilistica attorno alla figura unitaria del negozio.

Così facendo, emerge l’abbandono di una logica deduttiva, dal generale al particolare, propria della precedente elaborazione, per addivenire ad un approccio pragmatico ed induttivo che, muovendo dal particolare, giunga a delineare il generale.

Ponendo al centro del sistema il contratto, il Legislatore presuppone, pur senza esplicitarla, una categoria più ampia, alla quale risulta applicabile la disciplina generale di cui al Libro IV Titolo II del Codice Civile, vale a dire quella del negozio giuridico.

Nello specifico, la nozione di contratto è data dall’articolo 1321 del Codice Civile, a mente del quale esso è definito come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. In questo senso, dunque, il Legislatore circoscrive quella peculiare tipologia negoziale nella quale due o più soggetti, intesi come centri di interesse, si accordano al fine di realizzare effetti predeterminati dalla loro comune volontà, raggruppabili negli esiti genetici, regolativi o estintivi di un relazione giuridica suscettibile di valutazione economica.

È proprio il tratto della prefigurazione degli effetti che distingue il negozio – e dunque il contratto – dall’atto giuridico, in cui il disponente non programma né vuole quelle specifiche conseguenze rilevanti per il mondo del diritto.

Orbene, in relazione alla peculiare figura del negozio di accertamento, le considerazioni introduttive di cui sopra si rendono necessarie al fine di verificarne la stessa ammissibilità nel sistema, nonché, eventualmente, i confini.

Come già detto, nel corpus codicistico non si rinviene una positivizzazione del negozio giuridico, che, nondimeno, è categoria logicamente presupposta a quella di contratto in primo luogo, nonché a quelle enucleabili ex articolo 1324 e articolo 1334 del Codice Civile e alle promesse unilaterali.

Parimenti, non è dato rintracciare nel Codice Civile una norma definitoria, in particolare, del negozio di accertamento, bensì, soltanto, una finalità di accertamento, peraltro azionabile in sede giudiziale. Si pensi in questo senso alle azioni a tutela della proprietà, nello specifico all’actio finium regundorum ex articolo 950 del Codice Civile, nella quale parte attrice domanda l’accertamento nel processo di una res dubia, o, ancora, all’azione confessoria o negatoria servitutis, sempre in relazione ad ipotesi in cui la tutela abbia per oggetto un diritto assoluto, nonché, infine, alle azioni di simulazione e di nullità, tradizionalmente annoverate tra quelle volte all’accertamento negativo di negozi giuridici.

Peraltro, nel diritto processuale, tutte le azioni, siano esse di condanna o costitutive, presuppongono l’accertamento, essendo finalizzate alla produzione del giudicato sostanziale. Tra di esse l’azione di mero accertamento assume uno specifico rilievo, integrando quel minimum di tutela cognitiva a mezzo della quale l’attore mira ad ottenere la dichiarazione dell’esistenza del diritto fatto valere o dell’inesistenza dell’altrui diritto, in modo da dissolvere lo stato di obiettiva incertezza che lo connota.

Come premesso, dunque, la finalità di accertamento viene espressamente ricondotta dal Legislatore nell’alveo della funzione giurisdizionale, necessitando perciò dell’intervento di un soggetto terzo e neutrale quale il giudice, senza che di essa sia fatta menzione nella materia contrattuale.

Il nodo problematico concerne, allora, la stessa ammissibilità di un negozio giuridico di accertamento, con particolare riguardo all’individuazione sia della causa di esso che dell’oggetto.

Tali profili critici sono emersi per lo più in Dottrina, dal momento che, di contro, la Giurisprudenza tende ad ammettere pacificamente la figura, come negozio di secondo grado che si innesta su un preesistente rapporto tra le parti, valorizzando la loro l’autonomia e la meritevolezza della causa ex articolo 1322 del Codice Civile, individuata nella volontà di eliminare un oggettivo stato di incertezza.

Non sono tuttavia mancate pronunce della Suprema Corte di Cassazione che identificavano l'incertezza non in una condizione oggettiva, bensì soggettiva e dunque legata alla visione personalistica della parte. A tale finalità si accompagnerebbe, poi, anche un effetto preclusivo, impegnandosi le parti, in quest'ottica, a rispettare la ricostruzione emergente dal negozio stipulato.

Così facendo, la Giurisprudenza, anche di Legittimità, modella il negozio di accertamento nei termini di un vero e proprio contratto, pur ammettendo la configurabilità di una struttura unilaterale. La suddetta figura, in quest’ottica, apparirebbe declinabile anche in termini di accertamento negativo, a mezzo del quale le parti si accorderebbero per attestare l’inesistenza di un determinato rapporto.

In tal modo, come sottolineato dalla Dottrina maggioritaria, si tralascia il fondamentale rilievo per cui l’articolo 1321 del Codice Civile non ricomprende tra le finalità del contratto quella meramente accertativa, considerando soltanto il “costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali”. Il negozio di accertamento, pertanto, più che astratto in quanto privo di causa, sarebbe da considerarsi come avulso dallo schema codificato.

Secondo un’impostazione minoritaria, invero, l’effetto accertativo costituirebbe un prius logico rispetto a quello innovativo, a cui un simile negozio sarebbe teleologicamente orientato. Per questa via, allora, la fattispecie controversa verrebbe ad essere ricondotta ad un accordo regolativo-costitutivo, con aggiramento di una simile difficoltà. In tal modo, infatti, le parti verrebbero a delineare, a mezzo del negozio di accertamento, un diverso assetto di interessi.

È evidente che una ricostruzione siffatta non possa essere accettata, a meno di negare la stessa percorribilità nel sistema di un negozio di accertamento inteso nel senso di cui sopra, dal momento che esso finirebbe, in concreto, per essere sovrapponibile alla transazione.

Nella concezione fatta propria dalla Giurisprudenza, invece, la causa a sostegno di tale contratto non è intesa quale composizione di una lite tramite reciproche concessioni, bensì come vera e propria attestazione di carattere definitivo di una situazione connotata da obiettiva incertezza. Questa ratio risulta talmente ampia ˗  ed acriticamente accettata ˗ nella ricostruzione giurisprudenziale, da estendersi ben oltre i “rapporti giuridici patrimoniali”, inglobando non solo l’ipotesi di ricognizione di diritti reali, ma anche, più genericamente, di fatti. A sostegno di questa convinzione si sottolinea come i profili dubbi in punto di diritto potrebbero derivare anche dall’indeterminatezza fattuale e non semplicemente normativa.

L’impianto codicistico e la struttura del contratto ne escono pertanto completamente stravolti, venendo così a cadere anche il discrimen tra confessione, come attività probatoria avente ad oggetto fatti, che può essere costituita da una dichiarazione di scienza e di verità, e negozio, avente ad oggetto rapporti, che si traduce in una dichiarazione di volontà. L’unico limite riguardante l’oggetto sarebbe identificabile, secondo questa accezione, nei soli diritti assoluti della personalità e nei rapporti giuridici di famiglia, intangibili ed indisponibili dai privati anche in relazione al loro mero accertamento, ciò che precluderebbe la lettura in termini di negozio di accertamento del riconoscimento del figlio naturale.

La Giurisprudenza, pacifica nell’ammettere tale figura, focalizza poi l’attenzione su ulteriori  aspetti pratici: la forma e la trascrivibilità.

Quanto al primo profilo, l’opinione maggioritaria propugna la libertà di forma, ciò che renderebbe praticabile la prova per testi, anche con riferimento al caso in cui il negozio avesse per oggetto diritti reali, non rientrando nell’ipotesi di cui all’articolo 1350 del Codice Civile, stante l’assenza di qualsivoglia effetto traslativo.

Relativamente al secondo punto, poi, qualora l’assetto risultante dalla volontà negoziale comportasse l’acquisto o l’estinzione di diritti, in analogia con quanto prescritto per le sentenze, gli interpreti sarebbero orientati nel senso della trascrivibilità, purché la volontà risultasse consacrata in atto pubblico o scrittura privata autenticata.

A stridere è proprio l’assimilazione di un negozio, frutto dell’autonomia delle parti, ad una sentenza, vale a dire ad una pronuncia giurisdizionale promanante da un soggetto neutrale, nell’esercizio di un potere sovrano, all’esito di un iter processuale disciplinato dalla legge.

Se, infatti, lo scopo precipuo del negozio di accertamento è quello di attestare la sussistenza di un certo stato di fatto o di diritto, è evidente, in primo luogo, come esso non possa essere frutto di comune volontà, limitandosi le parti a “prendere atto” dell’esistente, nonché, secondariamente, come tale finalità sia coincidente con quella cui tende il processo di cognizione.

L’eliminazione dell’incertezza, allora, deve avvenire solo per tramite del processo, se intesa come accertativa in senso tecnico, potendosi riconoscere libertà negoziale all’autonomia privata solo nei limiti della transazione, in cui la volontà delle parti ha un ruolo ben definito dall’ordinamento ed in seno alla quale l"accertamento” va inteso, più propriamente, come nuova regolamentazione dei rispettivi interessi.

La struttura stessa del negozio, in cui la volontà del disponente o delle parti va ad incidere in senso costitutivo, modificativo o estintivo sulla realtà giuridica, risulta quindi incompatibile con una finalità di accertamento, meramente “ratificativa” del dato preesistente, ancorché in modo incontrovertibile. Se, infatti, da un lato, l'accertare è la risultante di un procedimento logico-cognitivo attestativo del reale, dall'altro, l'attività negoziale è dichiarazione di volontà.

È necessario, a questo punto, prendere in esame alcune figure, che, nell’esegesi di Dottrina e Giurisprudenza sono state talvolta accostate al negozio di accertamento.

Un’ipotesi peculiare è quella normata dall’articolo 143 del Decreto Legislativo n. 209/2005, che, dopo aver menzionato la convenzione di indennizzo diretto (cioè il modulo cosiddetto di “constatazione amichevole”) per l’ipotesi di denuncia di sinistro tra veicoli a motore per cui sia prevista assicurazione obbligatoria, al comma 2 dispone: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.

Orbene, secondo parte degli interpreti, l’ipotesi disciplinata dal Codice delle Assicurazioni Private costituirebbe applicazione tipica del negozio di accertamento, venendo a configurare un accordo tra le parti coinvolte nel sinistro in forza del quale esse si accordano per determinare definitivamente tra di loro l’esistenza, il contenuto ed i limiti di una data situazione, con effetti meramente dichiarativi e probatori.

Tuttavia, a ben vedere, anche nel caso in questione, ciò che difetta è proprio la volontà negoziale: la funzione della constatazione amichevole, infatti, non sta nell’originare e delimitare un certo assetto di interessi, bensì, più propriamente, nella finalità meramente descrittiva di quel dato accadimento che ha coinvolto i firmatari del documento. La situazione di fatto “dubbia” non è risolta in virtù dell’accordo tra le parti, ma, in effetti, non è connotata da incertezza già ab origine. I soggetti che compilano e sottoscrivono il modulo di cui all’articolo 143 del Decreto Legislativo n. 209/2005 non si accordano per una certa versione, almeno nella mens legis che ha introdotto la norma nel sistema, ma constatano un fatto in precedenza loro occorso.

Ulteriori considerazioni si rendono necessarie in tema di ricognizione di debito ex articolo 1988 del Codice Civile.

In seguito a tale ricognizione, il soggetto in favore di cui è resa risulta dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. In questo senso si è parlato di astrazione processuale, dubitando della riconducibilità della figura disciplinata dall'articolo 1988 del Codice Civile nel novero delle promesse unilaterali. Tuttavia, prescindendo in questa sede dall'esegesi dell'istituto, preme sottolineare come esso non appaia sovrapponibile al negozio unilaterale di accertamento, come inteso in Giurisprudenza. Infatti, il riconoscimento operato dal debitore non ha effetto preclusivo, non cristallizzando l'assetto risultante dalla sua dichiarazione. La sussistenza del rapporto sottostante, il cui onus probandi non ricade per l'effetto sull'asserito creditore, è infatti presunto fino a prova contraria.

Infine, per ciò che concerne l’ipotesi della confessione, di essa deve essere esclusa la natura negoziale. Peraltro, la confessione prescinde dall’incertezza, tendendo piuttosto all’affermazione di fatti contra se ma favorevoli alla controparte. Inoltre, poiché l’articolo 2730 del Codice Civile fa menzione della “piena prova” della confessione, se ne deduce come essa debba risultare da una pronuncia giurisdizionale, ciò che, invece, nella concezione della Giurisprudenza, il negozio di accertamento mira, al contrario, ad evitare.