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La perizia grafica come importante ausilio al Magistrato. La responsabilità del perito

ABSTRACT: la perizia grafica finalizzata ad accertare la paternità di un qualsiasi manoscritto (firma o testo), nel tempo è stata riconosciuta come un importante ausilio del Magistrato per arrivare alla verità processuale. Numerose sono infatti le sentenze della Corte di Cassazione che le riconoscono tale rilevanza processuale, e proprio per questo è necessario che il giudice si affidi a professionisti dalla comprovata esperienza, a carico dei quali il nostro ordinamento prevede chiare responsabilità civili e penali nel caso in cui non operino correttamente.

A norma degli articoli 61 c.p.c. e 220 c.p.p., in caso di necessità, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica, scientifica o artistica - normalmente scelti tra gli iscritti in albi speciali - ai quali è affidato il compito di svolgere le indagini affidategli dal Magistrato e di fornire a questi i chiarimenti richiestigli.

Lo scopo della perizia grafica, in particolare, è quello di accertare l’autenticità di uno scritto o di una firma e di individuare la mano dell’autore del documento in verifica, ponendo all’attenzione del Magistrato tutti quegli elementi della grafia contestata che si sono rivelati caratteristici ed altamente personalizzanti, per la comprensione dei quali il Magistrato, normalmente, non possiede le opportune competenze tecniche.

Le sue radici affondano in epoche antichissime tanto che già nella Lex Cornelia de falsis emanata da Silla nell’anno 81 a.C. sono presenti riferimenti alla falsificazione dei testamenti, mentre in maniera più esplicita viene menzionata la collatio scripturarum, ossia la comparazione delle scritture, nel rescritto del 320 d.C. di Costantino ad Maximum Praefectum Urbis, nel quale viene dato risalto alla necessità di procedere ad una indagine accuratissima delle scritture. Ed ancora, l’esame delle scritture è argomento trattato, ad esempio, da alcune Novelle di Giustiniano e, in epoca più tarda, da alcuni statuti comunali tardomedievali come quelli di Urbino (1559) e Senigallia (1574).

La scrittura è generalmente un riflesso acquisito, un insieme di segni e forme organizzati tra loro, prodotti da un programma motorio complesso che partendo dal cervello arriva alla mano per mezzo di fibre nervose e di strutture deputate al movimento scrittorio che, pur essendo simili in ogni individuo, permettono la realizzazione di scritture diverse e qualitativamente uniche da un soggetto all’altro.

La scrittura, quindi, è un “prodotto individuale” caratterizzato da elementi caratteristici formali e sostanziali diversi, per l’appunto, da individuo ad individuo; ed è per questo motivo che, per il perito, è estremamente importante durante l’analisi avere a disposizione documenti comparativi “idonei” ossia coevi ed omogenei al documento in verifica, e preferibilmente in originale.

Il perito grafico (o grafologo giudiziario), quindi, traduce al Giudice (così come agli avvocati) tutti quei dati specifici e specialistici di una scrittura che questi non potrebbe percepire con i sensi comuni, e la rilevanza del suo intervento nei processi è stata più volte evidenziata dalla giurisprudenza, come nella sentenza della Cassazione penale, sez.I, n. 24667 del 15/6/2007 con la quale la Suprema Corte ha annullato la sentenza della Corte di Appello in sede di giudizio di revisione, avendo ritenute travisate, si legge: ”..le risultanze di un significativo e decisivo elemento di prova acquisito agli atti del processo(..) consistente nella relazione peritale circa l’indicazione di identità grafica dei tracciati in comparazione”.

Ed ancora, il rilievo delle perizie grafiche nei processi è confermato dalla sentenza della Cassazione civ. III sez., 7 feb. 2005, n. 2411, con la quale la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da un erede che in primo grado aveva proposto opposizione ad un decreto di ingiunzione dichiarando nell’atto di citazione di non riconoscere la sottoscrizione apposta sugli assegni bancari, prova scritta del credito nei confronti del de cuius. L’opposto, infatti, entro il termine di cui all’art. 186 c.p.c., non aveva presentato formale istanza di verificazione limitandosi a chiedere che fosse assunta una testimonianza, capitolando quale fatto sul quale doveva essere interrogato il terzo, la seguente formula: “ Vero che le firme apposte sugli assegni corrispondono a quelle depositate all’atto di apertura di conto corrente”. La Corte d’Appello ha così rigettato il ricorso contro la sentenza di primo grado motivando che l’opponente per provare l’autenticità della sottoscrizione sugli assegni aveva chiesto di sentire un testimone, ed aveva quindi proposto una prova inammissibile poiché una valutazione tecnica può essere effettuata esclusivamente da un consulente ausiliario del Giudice. La stessa linea è stata poi seguita dalla Suprema Corte.

Ulteriori decisioni che evidenziano l’importanza processuale della perizia grafica si ritrovano, inoltre, nella pronuncia della Corte di Appello di Bologna del 9/3/2004 con la quale la Corte ha rigettato il ricorso contro la sentenza di condanna di un imputato, statuendo che tale sentenza di condanna fosse correttamente motivata e non viziata da manifesta illogicità, poiché l’imputato, pur avendo l’opportunità di farlo, non aveva dedotto circostanze a propria discolpa non avendo richiesto la perizia grafica della sottoscrizione del contratto di locazione di un immobile usato da latitanti; ed ancora, nella pronuncia del Tribunale di Ivrea del 22/10/91 con la quale il Tribunale ha statuito che “ non può essere affermata la responsabilità penale per l’art. 4, 1°comma, n.1 della L. 7/8/ 1982, n. 516, allorché presso l’imputato non siano state reperite le bolle presuntivamente alterate, nel fascicolo esista soltanto la copia di esse e non sia stata disposta perizia grafica”.

Inoltre, anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo, ha posto l’accento sulla rilevanza processuale della perizia grafologica nella sentenza del 18/5/2004, nella quale la Corte ha stabilito che “il procedimento penale in contumacia non è incompatibile, di per sé, con il diritto all’equo processo previsto dall’art. 6 della Convenzione, tuttavia l’accusato deve avere la possibilità di conoscere le contestazioni nei suoi confronti e le giurisdizioni nazionali hanno l’obbligo di verificare questa conoscenza. E tale obbligo non è scrupolosamente adempiuto, in una procedura di appello tardivo, quando, con riferimento alla notificazione dell’avviso di fissazione dell’ udienza preliminare, a fronte di contestazioni sulla sottoscrizione apposta sulla notificazione, non sia stata disposta una perizia grafologica”.

Quindi, sebbene al di fuori delle prove legali ( le più importanti ipotesi negli art. 2700, 2702, 2703,2721,2733 e 2738) non esista nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.) al prudente apprezzamento del giudice (e plurimis, Cass. 19.8.2000 n. 11011), la perizia grafica, al di là del fatto che costituisca mezzo di prova od ausilio del Giudice, rimane lo strumento principe per dimostrare l’autenticità o meno di uno scritto.

Ma a questo punto, si apre il delicato, ed a lungo dibattuto, problema del controllo da parte del Giudice dell’affidabilità della perizia ( in campo grafico come in altre campi): perché se da un lato è vero che questi non ha le conoscenze tecniche specifiche che gli possono permettere di risolvere gli aspetti tecnici che la causa presenta, è altrettanto vero che, per lo stesso, è a volte difficile riuscire a valutare se il perito abbia compiuto al meglio il proprio incarico o meno.

Ed allora, è giusto che il Giudice si accerti dell’affidabilità del perito verificando l’esistenza di una logica consequenzialità tra le premesse di carattere generale preliminarmente accettate dal perito e le conseguenze alle quali giunge la perizia; ma è anche indispensabile che il perito depositi una relazione il più possibile chiara ed esauriente nella quale vengano indicati i criteri di tecnica d’indagine utilizzati per giungere a quella conclusione.

In ultimo, in tema di responsabilità del perito, questi, in quanto professionista competente in una determinata materia che offre una prestazione d’opera intellettuale, vede la sua responsabilità fondata su l’art. 1176 c.c., il quale dispone che il prestatore di opera intellettuale, nell’adempimento della sua obbligazione ossia del suo compito, debba utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia, tenuto conto della natura dell’attività svolta.

Il codice penale, invece, stabilisce all’art. 366 che in caso di rifiuto di uffici legalmente dovuti, è prevista la reclusione fino a sei mesi o la multa da 30 a 516 euro; ed all’art.373 che in caso di falsa perizia è prevista la reclusione da due a sei anni oltre all’interdizione dai pubblici uffici e dalla professione.

Infine, il secondo comma dell’art. 64 del c.p.c. dispone che “ in ogni caso, qualora il consulente tecnico incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a euro 10.329”.

Il nostro ordinamento, quindi, ha ben previsto norme chiare ed esaurienti fonti di responsabilità civile e penale nei confronti dei periti (in ogni campo) che non svolgano al meglio la propria opera.

Resta invece aperta la questione della mancanza di un albo professionale per i periti di questo settore a lungo richiesto. Argomento, questo, che dovrà essere trattato in altro momento.



BIBILIOGRAFIA

Alain Boquet: La perizia dei documenti manoscritti, Casa editrice Pioda Imaging, Roma, 2007

Annachiara e Pacifico Cristofanelli: Grafologicamente, CE.DI.S. Editore, Roma, 2004

Giulia Ciciani, La perizia grafica ed il suo rilievo processuale, articolo pubblicato su www.professioneavvocato.it il 17/6/08

Oscar Del Torre, Grafologia Moderna, edizioni Mediterranee, Roma

Scuola Superiore di perizie- Atti del Convegno Nazionale di Prato 31/5 – 1/6 1997, La perizia su scrittura

ABSTRACT: la perizia grafica finalizzata ad accertare la paternità di un qualsiasi manoscritto (firma o testo), nel tempo è stata riconosciuta come un importante ausilio del Magistrato per arrivare alla verità processuale. Numerose sono infatti le sentenze della Corte di Cassazione che le riconoscono tale rilevanza processuale, e proprio per questo è necessario che il giudice si affidi a professionisti dalla comprovata esperienza, a carico dei quali il nostro ordinamento prevede chiare responsabilità civili e penali nel caso in cui non operino correttamente.

A norma degli articoli 61 c.p.c. e 220 c.p.p., in caso di necessità, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica, scientifica o artistica - normalmente scelti tra gli iscritti in albi speciali - ai quali è affidato il compito di svolgere le indagini affidategli dal Magistrato e di fornire a questi i chiarimenti richiestigli.

Lo scopo della perizia grafica, in particolare, è quello di accertare l’autenticità di uno scritto o di una firma e di individuare la mano dell’autore del documento in verifica, ponendo all’attenzione del Magistrato tutti quegli elementi della grafia contestata che si sono rivelati caratteristici ed altamente personalizzanti, per la comprensione dei quali il Magistrato, normalmente, non possiede le opportune competenze tecniche.

Le sue radici affondano in epoche antichissime tanto che già nella Lex Cornelia de falsis emanata da Silla nell’anno 81 a.C. sono presenti riferimenti alla falsificazione dei testamenti, mentre in maniera più esplicita viene menzionata la collatio scripturarum, ossia la comparazione delle scritture, nel rescritto del 320 d.C. di Costantino ad Maximum Praefectum Urbis, nel quale viene dato risalto alla necessità di procedere ad una indagine accuratissima delle scritture. Ed ancora, l’esame delle scritture è argomento trattato, ad esempio, da alcune Novelle di Giustiniano e, in epoca più tarda, da alcuni statuti comunali tardomedievali come quelli di Urbino (1559) e Senigallia (1574).

La scrittura è generalmente un riflesso acquisito, un insieme di segni e forme organizzati tra loro, prodotti da un programma motorio complesso che partendo dal cervello arriva alla mano per mezzo di fibre nervose e di strutture deputate al movimento scrittorio che, pur essendo simili in ogni individuo, permettono la realizzazione di scritture diverse e qualitativamente uniche da un soggetto all’altro.

La scrittura, quindi, è un “prodotto individuale” caratterizzato da elementi caratteristici formali e sostanziali diversi, per l’appunto, da individuo ad individuo; ed è per questo motivo che, per il perito, è estremamente importante durante l’analisi avere a disposizione documenti comparativi “idonei” ossia coevi ed omogenei al documento in verifica, e preferibilmente in originale.

Il perito grafico (o grafologo giudiziario), quindi, traduce al Giudice (così come agli avvocati) tutti quei dati specifici e specialistici di una scrittura che questi non potrebbe percepire con i sensi comuni, e la rilevanza del suo intervento nei processi è stata più volte evidenziata dalla giurisprudenza, come nella sentenza della Cassazione penale, sez.I, n. 24667 del 15/6/2007 con la quale la Suprema Corte ha annullato la sentenza della Corte di Appello in sede di giudizio di revisione, avendo ritenute travisate, si legge: ”..le risultanze di un significativo e decisivo elemento di prova acquisito agli atti del processo(..) consistente nella relazione peritale circa l’indicazione di identità grafica dei tracciati in comparazione”.

Ed ancora, il rilievo delle perizie grafiche nei processi è confermato dalla sentenza della Cassazione civ. III sez., 7 feb. 2005, n. 2411, con la quale la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da un erede che in primo grado aveva proposto opposizione ad un decreto di ingiunzione dichiarando nell’atto di citazione di non riconoscere la sottoscrizione apposta sugli assegni bancari, prova scritta del credito nei confronti del de cuius. L’opposto, infatti, entro il termine di cui all’art. 186 c.p.c., non aveva presentato formale istanza di verificazione limitandosi a chiedere che fosse assunta una testimonianza, capitolando quale fatto sul quale doveva essere interrogato il terzo, la seguente formula: “ Vero che le firme apposte sugli assegni corrispondono a quelle depositate all’atto di apertura di conto corrente”. La Corte d’Appello ha così rigettato il ricorso contro la sentenza di primo grado motivando che l’opponente per provare l’autenticità della sottoscrizione sugli assegni aveva chiesto di sentire un testimone, ed aveva quindi proposto una prova inammissibile poiché una valutazione tecnica può essere effettuata esclusivamente da un consulente ausiliario del Giudice. La stessa linea è stata poi seguita dalla Suprema Corte.

Ulteriori decisioni che evidenziano l’importanza processuale della perizia grafica si ritrovano, inoltre, nella pronuncia della Corte di Appello di Bologna del 9/3/2004 con la quale la Corte ha rigettato il ricorso contro la sentenza di condanna di un imputato, statuendo che tale sentenza di condanna fosse correttamente motivata e non viziata da manifesta illogicità, poiché l’imputato, pur avendo l’opportunità di farlo, non aveva dedotto circostanze a propria discolpa non avendo richiesto la perizia grafica della sottoscrizione del contratto di locazione di un immobile usato da latitanti; ed ancora, nella pronuncia del Tribunale di Ivrea del 22/10/91 con la quale il Tribunale ha statuito che “ non può essere affermata la responsabilità penale per l’art. 4, 1°comma, n.1 della L. 7/8/ 1982, n. 516, allorché presso l’imputato non siano state reperite le bolle presuntivamente alterate, nel fascicolo esista soltanto la copia di esse e non sia stata disposta perizia grafica”.

Inoltre, anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo, ha posto l’accento sulla rilevanza processuale della perizia grafologica nella sentenza del 18/5/2004, nella quale la Corte ha stabilito che “il procedimento penale in contumacia non è incompatibile, di per sé, con il diritto all’equo processo previsto dall’art. 6 della Convenzione, tuttavia l’accusato deve avere la possibilità di conoscere le contestazioni nei suoi confronti e le giurisdizioni nazionali hanno l’obbligo di verificare questa conoscenza. E tale obbligo non è scrupolosamente adempiuto, in una procedura di appello tardivo, quando, con riferimento alla notificazione dell’avviso di fissazione dell’ udienza preliminare, a fronte di contestazioni sulla sottoscrizione apposta sulla notificazione, non sia stata disposta una perizia grafologica”.

Quindi, sebbene al di fuori delle prove legali ( le più importanti ipotesi negli art. 2700, 2702, 2703,2721,2733 e 2738) non esista nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.) al prudente apprezzamento del giudice (e plurimis, Cass. 19.8.2000 n. 11011), la perizia grafica, al di là del fatto che costituisca mezzo di prova od ausilio del Giudice, rimane lo strumento principe per dimostrare l’autenticità o meno di uno scritto.

Ma a questo punto, si apre il delicato, ed a lungo dibattuto, problema del controllo da parte del Giudice dell’affidabilità della perizia ( in campo grafico come in altre campi): perché se da un lato è vero che questi non ha le conoscenze tecniche specifiche che gli possono permettere di risolvere gli aspetti tecnici che la causa presenta, è altrettanto vero che, per lo stesso, è a volte difficile riuscire a valutare se il perito abbia compiuto al meglio il proprio incarico o meno.

Ed allora, è giusto che il Giudice si accerti dell’affidabilità del perito verificando l’esistenza di una logica consequenzialità tra le premesse di carattere generale preliminarmente accettate dal perito e le conseguenze alle quali giunge la perizia; ma è anche indispensabile che il perito depositi una relazione il più possibile chiara ed esauriente nella quale vengano indicati i criteri di tecnica d’indagine utilizzati per giungere a quella conclusione.

In ultimo, in tema di responsabilità del perito, questi, in quanto professionista competente in una determinata materia che offre una prestazione d’opera intellettuale, vede la sua responsabilità fondata su l’art. 1176 c.c., il quale dispone che il prestatore di opera intellettuale, nell’adempimento della sua obbligazione ossia del suo compito, debba utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia, tenuto conto della natura dell’attività svolta.

Il codice penale, invece, stabilisce all’art. 366 che in caso di rifiuto di uffici legalmente dovuti, è prevista la reclusione fino a sei mesi o la multa da 30 a 516 euro; ed all’art.373 che in caso di falsa perizia è prevista la reclusione da due a sei anni oltre all’interdizione dai pubblici uffici e dalla professione.

Infine, il secondo comma dell’art. 64 del c.p.c. dispone che “ in ogni caso, qualora il consulente tecnico incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a euro 10.329”.

Il nostro ordinamento, quindi, ha ben previsto norme chiare ed esaurienti fonti di responsabilità civile e penale nei confronti dei periti (in ogni campo) che non svolgano al meglio la propria opera.

Resta invece aperta la questione della mancanza di un albo professionale per i periti di questo settore a lungo richiesto. Argomento, questo, che dovrà essere trattato in altro momento.



BIBILIOGRAFIA

Alain Boquet: La perizia dei documenti manoscritti, Casa editrice Pioda Imaging, Roma, 2007

Annachiara e Pacifico Cristofanelli: Grafologicamente, CE.DI.S. Editore, Roma, 2004

Giulia Ciciani, La perizia grafica ed il suo rilievo processuale, articolo pubblicato su www.professioneavvocato.it il 17/6/08

Oscar Del Torre, Grafologia Moderna, edizioni Mediterranee, Roma

Scuola Superiore di perizie- Atti del Convegno Nazionale di Prato 31/5 – 1/6 1997, La perizia su scrittura