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Testamento olografo e riconoscimento della “mano guidata”

ABSTRACT: Il testamento è da sempre un documento foriero di liti e discordie, ed il testamento olografo - a causa della sua atecnicità formale e della sua stessa struttura che lo rendono suscettibile di smarrimento, sottrazione o alterazione - si presta ancor di più degli altri a far nascere controversie. Accade allora che, a volte, al grafologo giudiziario, venga chiesto di analizzare il testamento per vedere se sia stato scritto dal testatore con la “mano guidata” da un terzo.

 

ABSTRACT: The Will has been for a long time a heralding document of quarrels and discords and the holograph will - for his atecnical details and for his structure in itself, make it susceptible of dismay, subtraction or alteration - is subject more than the others to controversies. It happens then that, to judicial graphologist is asked to analyze the Will to recognize if it has been written by the testator himself with the “driven hand”.

 

 

 

L’analisi di testamenti olografi rappresenta una buona percentuale del lavoro del perito grafico e certamente uno dei più delicati ed interessanti incarichi.

 

Uno dei quesiti cui il grafologo giudiziario si trova spesso a dover dare una risposta è verificare se un testamento olografo sia caratterizzato da autografia od apocrifia, ed in questo ambito di indagine in alcuni casi al grafologo viene chiesto di verificare se le ultime volontà del de cuius siano state manifestate per iscritto autonomamente oppure se questi sia stato portato a vergarle tramite la tecnica della “mano guidata”.

 

Il testamento olografo, infatti, in virtù dell’articolo 602 codice civile.: “Deve essere scritto per intero, datato e firmato dal testatore.

 

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

 

La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese ed anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.

 

Il testamento olografo, quindi è una “scrittura privata” ( Cass. Civ. sez. II, 28.1.1987, n. 790, Giust. Civ., 1987, I, 826; Cass. Civ. 5.7.1979, n. 3849, Mass. Giur. It. 1979; Cass. Civ., 27.6.1974, n. 1928, Gius. Civ., 1974, 1, 1195; Cass. Civ., 6.4.1962, n. 724, Foro It., 1962), ma a differenza delle altre scritture private può essere redatto solo da una persona (Cass. Civ. sez.II, 29.4.1991, n.4749, Mass. Giur. It., 1991) e fa piena prova solo se è riconosciuta, non solo la sottoscrizione ma anche la grafia dell’intero testo (Cass.civ., 5.4.1978, n.1570, Mass. Giur. It., 1978).

 

Questo tipo di scheda testamentaria può essere scritto con qualsiasi mezzo (penna, matita, diamante, carbone, etc.) e su qualsiasi strumento[1] (carta, muro, etc ), purchè idoneo a fissare la grafia[2]. Può inoltre essere scritto su fogli diversi purchè tra di essi vi sia un collegamento materiale (come per es. la numerazione dei fogli) e tra le disposizioni sottoscritte alla fine vi sia un collegamento sostanziale dato per es. dalla concatenazione dei periodi o dal richiamo al contenuto di altro foglio, in modo da potersi stabilire che i vari fogli contengano un unico testamento attribuibile a quel testatore ( Cass. civ.,20.7.1979, n.4329, Mass. Giur. It. 1979; Cass. civ., 4.7.1953, n. 2100, Giust. Civ. 1953).

 

Tale atto non può essere redatto per mezzo di strumenti meccanici, quali computer o macchina da scrivere, né con l’uso dell’alfabeto morse o dei caratteri braille. È invece ammessa la stenografia recante l’impronta della personalità del de cuius.

 

Non è richiesta la regolarità e la leggibilità della scrittura, salva la necessità che il testo autografo sia decifrabile, affinchè possa essere accertata la volontà del testatore ( Cass. civ., sez. II, 28.10.1994, n.8899, Mass. Giur. It. 1994); e fatta sempre salva la condizione della decifrabilità, il testatore può utilizzare qualunque lingua o dialetto (Cass. civ., n. 9476/1960).

 

Il testamento olografo è nullo ex articolo 606 codice civile sia nel caso in cui l’atto sia scritto da persona diversa dal testatore, sia nel caso in cui un terzo conduca la mano del testatore (Cass. civ., sez. II, 24.3.2004, n. 5907, Guida al diritto 2004, 19,19; Cass. civ., sez. II, 17.3.1993, n.3163, Mass. Giur. It. 1993[3]) o sorregga la penna contribuendo alla formazione delle lettere ( Cass. civ., sez. II, 7.7.2004, n. 12458, Guida al diritto, 2004[4]) anche senza sovrapporsi alla volontà del testatore, ma rendendo la mano dello stesso inerte e passivo (Corte di Appello di Milano, 17.7.1953), perché in questi casi non si verifica un aiuto nella redazione dell’atto ma una sostituzione[5].

 

Se, invece, il terzo si limita ad accompagnare la mano del testatore per eliminare scarti e tremolii (Cass.civ., sez II, 7.1.1992, n. 32, Giur. It. 1992, I,1,1470), il testamento è valido.

 

Il testamento olografo, quindi, costituisce la forma più semplice di negozio testamentario soddisfacendo anche l’esigenza della segretezza e dell’economicità, ma l’atecnicità redazionale e la sua stessa struttura lo rendono suscettibile di smarrimento, sottrazione o alterazione.

 

E proprio in merito a quest’ultima, un particolare tipo di alterazione effettuata durante la redazione stessa del testamento da parte del de cuius è quella consistente nella “mano guidata”, fenomeno che si verifica nel momento in cui la mano del testatore viene guidata da un altro soggetto con un impiego di energie suddiviso tra i due al 50%.

 

In questo caso, l’energia del testatore può andare nella stessa direzione di quella di chi guida la mano, ed allora si avrà un rafforzamento pressorio (ossia un aumento della forza esercitata sulla carta per mezzo della penna o altro strumento grafico utilizzato) ed un prolungamento eccessivo verso il basso di alcune lettere (p,q,g,f,y,j); oppure l’energia del testatore e quella di chi guida la mano possono andare in due direzioni diverse ed in tal caso saranno presenti segmentazioni del tratto, ristagni d’inchiostro, arresti, lettere mal formate, cattivi collegamenti e tratti contrastanti (questi ultimi emergenti per esempio nel caso in cui lo scrivente abbia l’abitudine di porre in maniera precisa i puntini sulle “i” e le barre sulle “t” dopo aver tracciato la lettera mentre chi lo guida è consono porli solo dopo aver terminato di vergare l’intera parola. In tal caso, infatti, i puntini delle”i” ed i tagli delle “t” saranno tracciati in maniera meno precisa delle lettere stesse).

 

In ogni caso, comunque, gli scritti vergati con mano guidata presentano 2 o 3 puntini nel punto di attacco (ossia nel punto iniziale in cui viene posta la penna per vergare una determinata lettera), energie contrastanti, forte eterogeneità della pressione ( che in situazioni di normalità, solitamente, aumenta nei tratti discendenti e diminuisce in quelli ascendenti), tratti discendenti in profondità che riemergono con tratti rigidi, grafia molle e tremori.

 

Inoltre l’impostazione sarà quella utilizzata abitualmente da colui che guida, la scrittura sarà più grande e più pesante di quella di ognuno dei due, avrà un’andatura lenta, presenterà numerose irregolarità ed il rigo non sarà ben tenuto, in quanto, come afferma il Locard [6], la mano dello scrivente tende a scendere mentre quella di chi guida tende a risalire per ristabilire l’allineamento. La firma, infine presenterà un tracciato lento ed esitante.

 

Per questi motivi, più che in ogni altro caso, il perito per poter svolgere una attenta analisi in grado di dare una risposta il più possibile certa, dovrà essere informato dell’età e delle condizioni di salute del de cuius relative alla data del testamento, e dovrà avere a disposizione il maggior numero possibile di documenti comparativi coevi al testamento. Documenti che dovranno possibilmente essere in originale e non in copia, poiché dai documenti in copia fotostatica non è possibile analizzare alcuni importanti elementi della grafia come il tratto ( ossia la qualità della traccia di inchiostro), la pressione e la continuità ( elemento che riguarda le alzate di penna e la maniera di collegare le lettere all’interno della parola); e che dovranno anche essere omogenei al documento in verifica ossia dovranno consistere sia in testi che in firme.



[1] Cass. Civ. 10.3.1965, n. 394, Mass. Giur. It 1965; Cass. Civ. 10.4.1963, n. 920, Mass. Giur. It. 1963.

 

[2] Cass. Civ., 4.7.1953, n.2100, Giust. Civ. 1953, 2242

 

[3] “ Qualora il de cuius per redigere il testamento olografo abbia fatto ricorso all’aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito della autografia, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore.”

 

[4] “ Ove il testatore, a causa del suo stato di salute o per carenza di istruzione, rediga il testamento olografo con l’aiuto di altra persona che gli guida la mano, e che, pertanto, indubbiamente collabora alla materiale compilazione del documento, quanto meno sorreggendo la penna e contribuendo alla formulazione delle lettere, la circostanza comporta la mancanza dell’autografia, elemento indispensabile per la validità del testamento olografo, nel quale si richiede che data, testo dell’atto e sottoscrizione provengano esclusivamente dal testatore a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore.”

 

[5] Azzariti G, Sulla nullità del testamento olografo per difetto di forma, GC, 1992, 1495

 

[6] E. Locard è uno tra i più famosi grafologi giudiziari francesi ed è autore, tra gli altri, de “ L’Ecriture à main guidèe”, Ed. Larcier, Bruxelles, 1923.

ABSTRACT: Il testamento è da sempre un documento foriero di liti e discordie, ed il testamento olografo - a causa della sua atecnicità formale e della sua stessa struttura che lo rendono suscettibile di smarrimento, sottrazione o alterazione - si presta ancor di più degli altri a far nascere controversie. Accade allora che, a volte, al grafologo giudiziario, venga chiesto di analizzare il testamento per vedere se sia stato scritto dal testatore con la “mano guidata” da un terzo.

 

ABSTRACT: The Will has been for a long time a heralding document of quarrels and discords and the holograph will - for his atecnical details and for his structure in itself, make it susceptible of dismay, subtraction or alteration - is subject more than the others to controversies. It happens then that, to judicial graphologist is asked to analyze the Will to recognize if it has been written by the testator himself with the “driven hand”.

 

 

 

L’analisi di testamenti olografi rappresenta una buona percentuale del lavoro del perito grafico e certamente uno dei più delicati ed interessanti incarichi.

 

Uno dei quesiti cui il grafologo giudiziario si trova spesso a dover dare una risposta è verificare se un testamento olografo sia caratterizzato da autografia od apocrifia, ed in questo ambito di indagine in alcuni casi al grafologo viene chiesto di verificare se le ultime volontà del de cuius siano state manifestate per iscritto autonomamente oppure se questi sia stato portato a vergarle tramite la tecnica della “mano guidata”.

 

Il testamento olografo, infatti, in virtù dell’articolo 602 codice civile.: “Deve essere scritto per intero, datato e firmato dal testatore.

 

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

 

La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese ed anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.

 

Il testamento olografo, quindi è una “scrittura privata” ( Cass. Civ. sez. II, 28.1.1987, n. 790, Giust. Civ., 1987, I, 826; Cass. Civ. 5.7.1979, n. 3849, Mass. Giur. It. 1979; Cass. Civ., 27.6.1974, n. 1928, Gius. Civ., 1974, 1, 1195; Cass. Civ., 6.4.1962, n. 724, Foro It., 1962), ma a differenza delle altre scritture private può essere redatto solo da una persona (Cass. Civ. sez.II, 29.4.1991, n.4749, Mass. Giur. It., 1991) e fa piena prova solo se è riconosciuta, non solo la sottoscrizione ma anche la grafia dell’intero testo (Cass.civ., 5.4.1978, n.1570, Mass. Giur. It., 1978).

 

Questo tipo di scheda testamentaria può essere scritto con qualsiasi mezzo (penna, matita, diamante, carbone, etc.) e su qualsiasi strumento[1] (carta, muro, etc ), purchè idoneo a fissare la grafia[2]. Può inoltre essere scritto su fogli diversi purchè tra di essi vi sia un collegamento materiale (come per es. la numerazione dei fogli) e tra le disposizioni sottoscritte alla fine vi sia un collegamento sostanziale dato per es. dalla concatenazione dei periodi o dal richiamo al contenuto di altro foglio, in modo da potersi stabilire che i vari fogli contengano un unico testamento attribuibile a quel testatore ( Cass. civ.,20.7.1979, n.4329, Mass. Giur. It. 1979; Cass. civ., 4.7.1953, n. 2100, Giust. Civ. 1953).

 

Tale atto non può essere redatto per mezzo di strumenti meccanici, quali computer o macchina da scrivere, né con l’uso dell’alfabeto morse o dei caratteri braille. È invece ammessa la stenografia recante l’impronta della personalità del de cuius.

La regolarità del Testamento olografo 

Non è richiesta la regolarità e la leggibilità della scrittura, salva la necessità che il testo autografo sia decifrabile, affinchè possa essere accertata la volontà del testatore ( Cass. civ., sez. II, 28.10.1994, n.8899, Mass. Giur. It. 1994); e fatta sempre salva la condizione della decifrabilità, il testatore può utilizzare qualunque lingua o dialetto (Cass. civ., n. 9476/1960).

 

Il testamento olografo è nullo ex articolo 606 codice civile sia nel caso in cui l’atto sia scritto da persona diversa dal testatore, sia nel caso in cui un terzo conduca la mano del testatore (Cass. civ., sez. II, 24.3.2004, n. 5907, Guida al diritto 2004, 19,19; Cass. civ., sez. II, 17.3.1993, n.3163, Mass. Giur. It. 1993[3]) o sorregga la penna contribuendo alla formazione delle lettere ( Cass. civ., sez. II, 7.7.2004, n. 12458, Guida al diritto, 2004[4]) anche senza sovrapporsi alla volontà del testatore, ma rendendo la mano dello stesso inerte e passivo (Corte di Appello di Milano, 17.7.1953), perché in questi casi non si verifica un aiuto nella redazione dell’atto ma una sostituzione[5].

 

Se, invece, il terzo si limita ad accompagnare la mano del testatore per eliminare scarti e tremolii (Cass.civ., sez II, 7.1.1992, n. 32, Giur. It. 1992, I,1,1470), il testamento è valido.

 

Il testamento olografo, quindi, costituisce la forma più semplice di negozio testamentario soddisfacendo anche l’esigenza della segretezza e dell’economicità, ma l’atecnicità redazionale e la sua stessa struttura lo rendono suscettibile di smarrimento, sottrazione o alterazione.

 

E proprio in merito a quest’ultima, un particolare tipo di alterazione effettuata durante la redazione stessa del testamento da parte del de cuius è quella consistente nella “mano guidata”, fenomeno che si verifica nel momento in cui la mano del testatore viene guidata da un altro soggetto con un impiego di energie suddiviso tra i due al 50%.

 

In questo caso, l’energia del testatore può andare nella stessa direzione di quella di chi guida la mano, ed allora si avrà un rafforzamento pressorio (ossia un aumento della forza esercitata sulla carta per mezzo della penna o altro strumento grafico utilizzato) ed un prolungamento eccessivo verso il basso di alcune lettere (p,q,g,f,y,j); oppure l’energia del testatore e quella di chi guida la mano possono andare in due direzioni diverse ed in tal caso saranno presenti segmentazioni del tratto, ristagni d’inchiostro, arresti, lettere mal formate, cattivi collegamenti e tratti contrastanti (questi ultimi emergenti per esempio nel caso in cui lo scrivente abbia l’abitudine di porre in maniera precisa i puntini sulle “i” e le barre sulle “t” dopo aver tracciato la lettera mentre chi lo guida è consono porli solo dopo aver terminato di vergare l’intera parola. In tal caso, infatti, i puntini delle”i” ed i tagli delle “t” saranno tracciati in maniera meno precisa delle lettere stesse).

Testamento olografo: ulteriori specifiche

In ogni caso, comunque, gli scritti vergati con mano guidata presentano 2 o 3 puntini nel punto di attacco (ossia nel punto iniziale in cui viene posta la penna per vergare una determinata lettera), energie contrastanti, forte eterogeneità della pressione ( che in situazioni di normalità, solitamente, aumenta nei tratti discendenti e diminuisce in quelli ascendenti), tratti discendenti in profondità che riemergono con tratti rigidi, grafia molle e tremori.

 

Inoltre l’impostazione sarà quella utilizzata abitualmente da colui che guida, la scrittura sarà più grande e più pesante di quella di ognuno dei due, avrà un’andatura lenta, presenterà numerose irregolarità ed il rigo non sarà ben tenuto, in quanto, come afferma il Locard [6], la mano dello scrivente tende a scendere mentre quella di chi guida tende a risalire per ristabilire l’allineamento. La firma, infine presenterà un tracciato lento ed esitante.

 

Per questi motivi, più che in ogni altro caso, il perito per poter svolgere una attenta analisi in grado di dare una risposta il più possibile certa, dovrà essere informato dell’età e delle condizioni di salute del de cuius relative alla data del testamento, e dovrà avere a disposizione il maggior numero possibile di documenti comparativi coevi al testamento. Documenti che dovranno possibilmente essere in originale e non in copia, poiché dai documenti in copia fotostatica non è possibile analizzare alcuni importanti elementi della grafia come il tratto ( ossia la qualità della traccia di inchiostro), la pressione e la continuità ( elemento che riguarda le alzate di penna e la maniera di collegare le lettere all’interno della parola); e che dovranno anche essere omogenei al documento in verifica ossia dovranno consistere sia in testi che in firme.

[1] Cass. Civ. 10.3.1965, n. 394, Mass. Giur. It 1965; Cass. Civ. 10.4.1963, n. 920, Mass. Giur. It. 1963.

 

[2] Cass. Civ., 4.7.1953, n.2100, Giust. Civ. 1953, 2242

 

[3] “ Qualora il de cuius per redigere il testamento olografo abbia fatto ricorso all’aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito della autografia, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore.”

 

[4] “ Ove il testatore, a causa del suo stato di salute o per carenza di istruzione, rediga il testamento olografo con l’aiuto di altra persona che gli guida la mano, e che, pertanto, indubbiamente collabora alla materiale compilazione del documento, quanto meno sorreggendo la penna e contribuendo alla formulazione delle lettere, la circostanza comporta la mancanza dell’autografia, elemento indispensabile per la validità del testamento olografo, nel quale si richiede che data, testo dell’atto e sottoscrizione provengano esclusivamente dal testatore a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore.”

 

[5] Azzariti G, Sulla nullità del testamento olografo per difetto di forma, GC, 1992, 1495

 

[6] E. Locard è uno tra i più famosi grafologi giudiziari francesi ed è autore, tra gli altri, de “ L’Ecriture à main guidèe”, Ed. Larcier, Bruxelles, 1923.