Pubblici dipendenti sospesi o congedati e riammissione in servizio

Il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione non sempre si conclude nel tempo previsto per aver maturato il diritto alla pensione. Alle volte il pubblico dipendente è costretto, per vicissitudini penali o disciplinari, a chiedere di essere posto in congedo o addirittura viene sospeso dall'impiego. Tuttavia una volta dimostrata la propria innocenza o qualora l'Amministrazione non abbia concluso il procedimento disciplinare per sopravvenuto congedo del dipendente, questi ha la possibilità di chiedere il reintegro e la ricostruzione della carriera anche per un periodo che va oltre i limiti di età previsti dalla legge.

Si rileva che la giurisprudenza, con univoco indirizzo, ha assunto un orientamento di tutela del pubblico dipendente il quale abbia interrotto il rapporto di lavoro per potersi meglio difendere in un procedimento penale estendendo per analogia i principi sanciti anche ai casi di interruzione del predetto rapporto per motivi esclusivamente disciplinari. In modo particolare si premette che eventuali valutazioni di opportunità al reintegro del lavoratore si devono assumere al momento della sua reintegrazione in servizio e non in un secondo e ormai tardivo momento proprio perché la riammissione in servizio del dipendente dimostra che ciò non comporta, né ha comportato alcun pregiudizio o nocumento al decoro dell'amministrazione. Al riguardo si veda la recentissima sentenza del T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 08-08-2013, n. 1046.

Inoltre non può ritenersi sussista, nel caso di pubblico dipendente prosciolto da procedimento penale con formula piena, un potere della P.A. che possa restringere il diritto di questi ad ottenere, per le ipotesi di proscioglimento con formula ampia, il ripristino del rapporto di impiego. Con riferimento a quanto sancito dalla Legge 24 dicembre 2003 n. 350, art. 3 commi 57 e 57 bis non si può non osservare quanto giudicato dal Consiglio di Stato, in modo uniformemente costante, stabilendo che alla normativa in questione non si sottraggono i fatti addebitati esclusivamente nei procedimenti disciplinari ed ai quali sono collegate le dimissioni del dipendente, ogni qualvolta in cui la sospensione ed il collocamento in congedo anticipato siano state determinate da ragioni rivelatesi ingiuste; o delle quali non sia stata verificata la giustezza in sede disciplinare anche nel caso in cui il procedimento sia concluso con un provvedimento irrevocabile di non doversi procedere nei suoi confronti a seguito di dimissioni.

Qualora i fatti considerati in un procedimento disciplinare, siano identici a quelli oggetto di un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione con formula piena, debbono ritenersi non più valutabili in sede di esame della domanda di riammissione in servizio. L'art. 3 , comma 57, della legge n. 350/2003, pur riconoscendo in origine il diritto alla riammissione dei pubblici dipendenti sia qualora fossero sospesi che a quelli collocati anticipatamente a riposo, nel determinare la misura del periodo di riammissione si limitava però a menzionare solo il periodo di sospensione. A razionalizzare tale previsione è intervenuto il decreto-legge 16.3.2004 n. 66 (convertito dalla legge n. 126/2005), il quale ha stabilito il ripristino del rapporto anche per il periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.

La disposizione prevede espressamente che il dipendente ha il diritto di ottenere il prolungamento, o il ripristino, del rapporto di impiego per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro.

La normativa in questione riconosce detta riammissione quale vero e proprio diritto soggettivo all'esercizio delle funzioni, quale restitutio in integrum, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge.

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Riferimenti di Giurisprudenza

Sez. IV, Sent. n. 2063 del 06-05-2008 (ud. del 28-03-2008);

Sez. IV, Sent. n. 409 del 26-01-2009 (ud. Del 18-11-2008);

Sez. IV, sent. n. 364 del 28-01-2010 (ud. Del 03-11-2009);

Sez. IV, sent. n. 7912 del 08-11-2010 (ud. Del 08-10-2010).

Massime

Dall'applicazione dell'art. 3, comma 57, della L. n. 350/2003, non sono esclusi i fatti e comportamenti soltanto addebitati nel procedimento disciplinare a cui il magistrato è stato sottoposto, seppure diversi da quelli oggetto d'indagine in sede penale, ed ai quali sono collegate le sue dimissioni.

Sez. IV, Sent. n. 2063 del 06-05-2008 (ud. del 28-03-2008).

L'art. 3, comma 57, della L. n. 350/2003, deve avere applicazione in tutti i casi in cui la sospensione ed il collocamento anticipato dall'impiego siano state determinate da ragioni rivelatesi ingiuste, ovvero delle quali non è stata comunque verificata la giustezza, né in sede disciplinare, né in sede penale.

Sez. IV, Sent. n. 2063 del 06-05-2008 (ud. del 28-03-2008).

Nella previsione dell'art. 3, comma 57, della L. n. 350/2003 deve ritenersi ricompreso anche il caso del

magistrato già sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con sentenza irrevocabile di non doversi procedere nei suoi confronti a seguito di dimissioni.

Sez. IV, Sent. n. 2063 del 06-05-2008 (ud. del 28-03-2008).

I fatti considerati in un procedimento disciplinare, identici a quelli oggetto di un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione con formula piena, debbono ritenersi, a tenore dell'art. 3, comma 57, della L.

n. 350/2003, non più valutabili in sede di esame della domanda di riammissione in servizio.

Sez. IV, Sent. n. 2063 del 06-05-2008 (ud. del 28-03-2008).

Si deve ritenere che tra le ipotesi disciplinate dall'art. 3 comma 57 della L. n. 350/2003 sia ricompreso anche il caso del magistrato già sottoposto a procedimento disciplinare, dichiarato estinto nei suoi confronti a seguito di dimissioni.

Sez. IV, Sent. n. 409 del 26-01-2009 (ud. Del 18-11-2008).

Non può ritenersi sussista, nel caso di magistrato prosciolto da procedimento penale con formula piena, un potere del CSM che possa restringere il diritto del pubblico dipendente ad ottenere, per le ipotesi di proscioglimento con formula ampia, il ripristino del rapporto di impiego.

Sez. IV, Sent. n. 409 del 26-01-2009 (ud. Del 18-11-2008).

Poiché l'art. 3 comma 57 della L. n. 350/2003 deve avere applicazione in tutti i casi in cui la sospensione ed il collocamento anticipato dall'impiego siano state determinate da ragioni rivelatesi ingiuste, ovvero delle quali non è stata comunque verificata la giustezza, né in sede disciplinare né in sede penale, si deve ritenere che i fatti considerati nel procedimento disciplinare, come quelli, se identici, oggetto del procedimento penale, conclusosi con l'assoluzione con formula piena, non siano più valutabili in sede diesame della domanda di riammissione in servizio.

Sez. IV, Sent. n. 409 del 26-01-2009 (ud. Del 18-11-2008).

L'art. 3 , comma 57, della legge n. 350/2003, pur riconoscendo in origine il diritto alla riammissione sia ai magistrati sospesi che a quelli collocati anticipatamente a riposo, nel determinare la misura del periodo di riammissione si limitava però a menzionare solo il periodo di sospensione. A razionalizzare tale previsione interveniva poi il decreto-legge 16.3.2004 n. 66 (convertito dalla legge n. 126/2005), il quale stabilisce il ripristino del rapporto anche per il periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza. La disposizione prevede espressamente che il dipendente ha il diritto di ottenere il prolungamento, o il ripristino, del rapporto di impiego per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro. (Parziale riforma della sentenza Tar Lazio, Roma, sez. I, n.4597/2007).

Sez. IV, sent. n. 364 del 28-01-2010 (ud. Del 03-11-2009).

L'art. 3, comma 57, della legge n. 350/2003 impone di distinguere nettamente la riammissione in servizio quale istituto generale del pubblico impiego (e che per il dipendente integra una posizione di interesse legittimo a fronte del potere discrezionale dell'amministrazione), da quella del dipendente che domanda l'applicazione della legge in questione, il quale vanta un vero e proprio diritto soggettivo ad esercitare la funzione, essendo tipicamente disciplinate dalla norma costituzionale citata le fattispecie in cui il CSM esercita il proprio potere discrezionale. (Parziale riforma della sentenza Tar Lazio, Roma, sez. I, n.4597/2007).

Sez. IV, sent. n. 364 del 28-01-2010 (ud. Del 03-11-2009).

L'art. 3, comma 57, della legge n. 350/2003 dispone che il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale poi conclusosi con sentenza di assoluzione, ha il diritto di ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego. (Parziale riforma della sentenza Tar

Lazio, Roma, sez. I, n. 4597/2007).

Sez. IV, sent. n. 364 del 28-01-2010 (ud. Del 03-11-2009).

L'art. 3, comma 57 della legge n. 350 del 2003 (come modificato ed integrato dal D.L. n. 66 del 2004, convertito dalla legge n. 126 del 2004), dettato in tema di riammissione in servizio dei dipendenti ingiustamente sospesi o collocati anticipatamente a riposo, riconosce detta riammissione quale vero e proprio diritto soggettivo all'esercizio delle funzioni, quale restitutio in integrum, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge.

Sez. IV, sent. n. 7912 del 08-11-2010 (ud. Del 08-10-2010).

Il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione non sempre si conclude nel tempo previsto per aver maturato il diritto alla pensione. Alle volte il pubblico dipendente è costretto, per vicissitudini penali o disciplinari, a chiedere di essere posto in congedo o addirittura viene sospeso dall'impiego. Tuttavia una volta dimostrata la propria innocenza o qualora l'Amministrazione non abbia concluso il procedimento disciplinare per sopravvenuto congedo del dipendente, questi ha la possibilità di chiedere il reintegro e la ricostruzione della carriera anche per un periodo che va oltre i limiti di età previsti dalla legge.

Si rileva che la giurisprudenza, con univoco indirizzo, ha assunto un orientamento di tutela del pubblico dipendente il quale abbia interrotto il rapporto di lavoro per potersi meglio difendere in un procedimento penale estendendo per analogia i principi sanciti anche ai casi di interruzione del predetto rapporto per motivi esclusivamente disciplinari. In modo particolare si premette che eventuali valutazioni di opportunità al reintegro del lavoratore si devono assumere al momento della sua reintegrazione in servizio e non in un secondo e ormai tardivo momento proprio perché la riammissione in servizio del dipendente dimostra che ciò non comporta, né ha comportato alcun pregiudizio o nocumento al decoro dell'amministrazione. Al riguardo si veda la recentissima sentenza del T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 08-08-2013, n. 1046.

Inoltre non può ritenersi sussista, nel caso di pubblico dipendente prosciolto da procedimento penale con formula piena, un potere della P.A. che possa restringere il diritto di questi ad ottenere, per le ipotesi di proscioglimento con formula ampia, il ripristino del rapporto di impiego. Con riferimento a quanto sancito dalla Legge 24 dicembre 2003 n. 350, art. 3 commi 57 e 57 bis non si può non osservare quanto giudicato dal Consiglio di Stato, in modo uniformemente costante, stabilendo che alla normativa in questione non si sottraggono i fatti addebitati esclusivamente nei procedimenti disciplinari ed ai quali sono collegate le dimissioni del dipendente, ogni qualvolta in cui la sospensione ed il collocamento in congedo anticipato siano state determinate da ragioni rivelatesi ingiuste; o delle quali non sia stata verificata la giustezza in sede disciplinare anche nel caso in cui il procedimento sia concluso con un provvedimento irrevocabile di non doversi procedere nei suoi confronti a seguito di dimissioni.

Qualora i fatti considerati in un procedimento disciplinare, siano identici a quelli oggetto di un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione con formula piena, debbono ritenersi non più valutabili in sede di esame della domanda di riammissione in servizio. L'art. 3 , comma 57, della legge n. 350/2003, pur riconoscendo in origine il diritto alla riammissione dei pubblici dipendenti sia qualora fossero sospesi che a quelli collocati anticipatamente a riposo, nel determinare la misura del periodo di riammissione si limitava però a menzionare solo il periodo di sospensione. A razionalizzare tale previsione è intervenuto il decreto-legge 16.3.2004 n. 66 (convertito dalla legge n. 126/2005), il quale ha stabilito il ripristino del rapporto anche per il periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.

La disposizione prevede espressamente che il dipendente ha il diritto di ottenere il prolungamento, o il ripristino, del rapporto di impiego per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro.

La normativa in questione riconosce detta riammissione quale vero e proprio diritto soggettivo all'esercizio delle funzioni, quale restitutio in integrum, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge.

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Riferimenti di Giurisprudenza

Sez. IV, Sent. n. 2063 del 06-05-2008 (ud. del 28-03-2008);

Sez. IV, Sent. n. 409 del 26-01-2009 (ud. Del 18-11-2008);

Sez. IV, sent. n. 364 del 28-01-2010 (ud. Del 03-11-2009);

Sez. IV, sent. n. 7912 del 08-11-2010 (ud. Del 08-10-2010).

Massime

Dall'applicazione dell'art. 3, comma 57, della L. n. 350/2003, non sono esclusi i fatti e comportamenti soltanto addebitati nel procedimento disciplinare a cui il magistrato è stato sottoposto, seppure diversi da quelli oggetto d'indagine in sede penale, ed ai quali sono collegate le sue dimissioni.

Sez. IV, Sent. n. 2063 del 06-05-2008 (ud. del 28-03-2008).

L'art. 3, comma 57, della L. n. 350/2003, deve avere applicazione in tutti i casi in cui la sospensione ed il collocamento anticipato dall'impiego siano state determinate da ragioni rivelatesi ingiuste, ovvero delle quali non è stata comunque verificata la giustezza, né in sede disciplinare, né in sede penale.

Sez. IV, Sent. n. 2063 del 06-05-2008 (ud. del 28-03-2008).

Nella previsione dell'art. 3, comma 57, della L. n. 350/2003 deve ritenersi ricompreso anche il caso del

magistrato già sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con sentenza irrevocabile di non doversi procedere nei suoi confronti a seguito di dimissioni.

Sez. IV, Sent. n. 2063 del 06-05-2008 (ud. del 28-03-2008).

I fatti considerati in un procedimento disciplinare, identici a quelli oggetto di un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione con formula piena, debbono ritenersi, a tenore dell'art. 3, comma 57, della L.

n. 350/2003, non più valutabili in sede di esame della domanda di riammissione in servizio.

Sez. IV, Sent. n. 2063 del 06-05-2008 (ud. del 28-03-2008).

Si deve ritenere che tra le ipotesi disciplinate dall'art. 3 comma 57 della L. n. 350/2003 sia ricompreso anche il caso del magistrato già sottoposto a procedimento disciplinare, dichiarato estinto nei suoi confronti a seguito di dimissioni.

Sez. IV, Sent. n. 409 del 26-01-2009 (ud. Del 18-11-2008).

Non può ritenersi sussista, nel caso di magistrato prosciolto da procedimento penale con formula piena, un potere del CSM che possa restringere il diritto del pubblico dipendente ad ottenere, per le ipotesi di proscioglimento con formula ampia, il ripristino del rapporto di impiego.

Sez. IV, Sent. n. 409 del 26-01-2009 (ud. Del 18-11-2008).

Poiché l'art. 3 comma 57 della L. n. 350/2003 deve avere applicazione in tutti i casi in cui la sospensione ed il collocamento anticipato dall'impiego siano state determinate da ragioni rivelatesi ingiuste, ovvero delle quali non è stata comunque verificata la giustezza, né in sede disciplinare né in sede penale, si deve ritenere che i fatti considerati nel procedimento disciplinare, come quelli, se identici, oggetto del procedimento penale, conclusosi con l'assoluzione con formula piena, non siano più valutabili in sede diesame della domanda di riammissione in servizio.

Sez. IV, Sent. n. 409 del 26-01-2009 (ud. Del 18-11-2008).

L'art. 3 , comma 57, della legge n. 350/2003, pur riconoscendo in origine il diritto alla riammissione sia ai magistrati sospesi che a quelli collocati anticipatamente a riposo, nel determinare la misura del periodo di riammissione si limitava però a menzionare solo il periodo di sospensione. A razionalizzare tale previsione interveniva poi il decreto-legge 16.3.2004 n. 66 (convertito dalla legge n. 126/2005), il quale stabilisce il ripristino del rapporto anche per il periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza. La disposizione prevede espressamente che il dipendente ha il diritto di ottenere il prolungamento, o il ripristino, del rapporto di impiego per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro. (Parziale riforma della sentenza Tar Lazio, Roma, sez. I, n.4597/2007).

Sez. IV, sent. n. 364 del 28-01-2010 (ud. Del 03-11-2009).

L'art. 3, comma 57, della legge n. 350/2003 impone di distinguere nettamente la riammissione in servizio quale istituto generale del pubblico impiego (e che per il dipendente integra una posizione di interesse legittimo a fronte del potere discrezionale dell'amministrazione), da quella del dipendente che domanda l'applicazione della legge in questione, il quale vanta un vero e proprio diritto soggettivo ad esercitare la funzione, essendo tipicamente disciplinate dalla norma costituzionale citata le fattispecie in cui il CSM esercita il proprio potere discrezionale. (Parziale riforma della sentenza Tar Lazio, Roma, sez. I, n.4597/2007).

Sez. IV, sent. n. 364 del 28-01-2010 (ud. Del 03-11-2009).

L'art. 3, comma 57, della legge n. 350/2003 dispone che il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale poi conclusosi con sentenza di assoluzione, ha il diritto di ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego. (Parziale riforma della sentenza Tar

Lazio, Roma, sez. I, n. 4597/2007).

Sez. IV, sent. n. 364 del 28-01-2010 (ud. Del 03-11-2009).

L'art. 3, comma 57 della legge n. 350 del 2003 (come modificato ed integrato dal D.L. n. 66 del 2004, convertito dalla legge n. 126 del 2004), dettato in tema di riammissione in servizio dei dipendenti ingiustamente sospesi o collocati anticipatamente a riposo, riconosce detta riammissione quale vero e proprio diritto soggettivo all'esercizio delle funzioni, quale restitutio in integrum, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge.

Sez. IV, sent. n. 7912 del 08-11-2010 (ud. Del 08-10-2010).