Valutazioni caratteristiche dei dipendenti pubblici, in particolare degli appartenenti alle Forze di Polizia e Forze Armate
Ogni giorno di servizio prestato nella pubblica amministrazione è oggetto di valutazione. Detta valutazione è espressione delle impressioni e opinioni, scaturite dal rendimento generale e particolare dell’amministrato nella vita lavorativa ed extralavorativa, del gestore delle risorse umane sia esso un comandante di reparto, di squadra o un capo ufficio.
Sono di delicata importanza in quanto sono determinanti tanto per la progressione orizzontale e per l’avanzamento quanto per il licenziamento, nonché sono un valido strumento di profilazione individuale utile nella precisa valutazione soggettiva a fini processuali.
Una caratteristica importante di tali valutazioni è il fatto che hanno una cadenza temporale periodica con cadenza massima annuale, inoltre vengono redatte in occasione di concorsi interni, trasferimenti del valutando o del valutante. Abbiamo visto che sono riferite ad archi temporali ben definiti, sono autonome e indipendenti l’una dalle altre, con la prescrizione che ogni scheda è l’espressione di un giudizio scaturente da un ben circostanziato contesto storico, professionale e umano, per cui ciò che rileva è esclusivamente il comportamento e le prestazioni di servizio temporalmente riferiti al periodo considerato (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Sez. I, 4 novembre 2010, n. 33161; Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Sez. IV, 2aprile 2014, n. 1445). Elemento, questo, da tenere in considerazione soprattutto in occasione della variazione in peius. Ad esempio quando si mantiene la massima qualifica ma vengono abbassati i valori dei singoli parametri o vengono meno le espressioni di elogio che, una volta conseguiti, non è un diritto mantenerli per tutta la durata lavorativa, ma sono sempre suscettibili di flessione in funzione del rendimento reso. Ragione per la quale dette flessioni sono giustificate non solo in assenza di provvedimenti disciplinari, bensì anche in costanza di rendimento nell’ottica di stimolare il dipendente pubblico a rendere sempre meglio. Infatti in forza della esperienza lavorativa che ogni anno aumenta deve conseguire una migliore professionalità ove un rendimento stabile è già una flessione verso il basso perché ad una maggiore esperienza deve corrispondere una migliore qualità del lavoro prestato.
Deve anche considerarsi, in punto di piena autonomia ed indipendenza dei giudizi valutativi periodici, che l’attività professionale sia continuamente suscettibile di mutamenti nel tempo in relazione a fattori o fatti sopravvenuti, si da escludere al riguardo un affidamento alla immutabilità dei giudizi (ex multis Consiglio di Stato Sez. IV, 28 dicembre 2005, n.7427; Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n.631).
Ciò premesso, è anche vero che qualora il dipendente abbia riportato prima la qualifica di “eccellente” e successivamente di “superiore alla media”, la valutazione effettuata dal superiore gerarchico, per quanto sintetica, deve contenere una più puntuale motivazione in ordine alle specifiche giustificazioni poste a sostegno dell’abbassamento di qualifica.
Tale assunto vale sicuramente, qualora il dipendente sia giudicato con valutazioni ogni anno decrescenti eccellente prima, superiore alla media poi e nella media o inferiore alla media dopo anche in presenza di apprezzamenti o encomi per l’attività svolta quando si sia in presenza anche di diversi richiami per carenze di volta in volta riscontrate in suo danno, mai sfociate comunque in addebiti disciplinari.
Si evidenzia, tuttavia, che per rispondere all’obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Sez. I, 03 dicembre 2010, n. 35303; Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Sez. IV, 2aprile 2014 n. 1445). Giova evidenziare come per giurisprudenza consolidata da cui nessuno ha motivo per discostarsi, i giudizi formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dai superiori gerarchici con le schede valutative sono caratterizzati da un’altissima discrezionalità tecnica e, pertanto, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, illogicità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (ex multis Consiglio di Stato Sez. IV, 28 dicembre 2005, n.7427; Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Sez. VI, 4 luglio 2013, n.3489).
Alla luce delle suesposte preliminari considerazioni va evidenziato come il giudizio di valutazione inferiore a quello precedentemente riportato durante l’anno di valutazione sia quantomeno affetto da manifesta contraddittorietà qualora, a titolo di esempio, su 22 profili di valutazione, il ricorrente ha ottenuto ben 18 giudizi identici rispetto a quanto riportato nell’anno di valutazione precedente, in un ambito di valutazione. A maggior ragione qualora il giudicando, nell’anno di riferimento, abbia riportato rilevanti encomi da parte dei superiori gerarchici laddove si evidenzi il “vivissimo apprezzamento” per l’attività svolta e “l’elevata professionalità”. Nell’ambito di tal quadro fattuale, non si può dunque non rilevare la manifesta contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione, risultando il giudizio, di cui ad un’eventuale impugnata scheda valutativa, in evidente contraddizione con quanto contenuto nelle stesse relazioni periodiche annuali.
Ne consegue, dunque, che un eventuale giudizio valutativo impugnato fuoriesca dal necessario quadro di coerenza e ragionevolezza della motivazione che ne deve costituire il fondamento, a pena di voler confondere l’ampiezza della discrezionalità tecnica con l’arbitrarietà, specie in presenza di molteplici valutazioni più che favorevoli sull’operato del militare anche intervenute durante il periodo oggetto di valutazione. Muovendo dalle suesposte considerazioni meritano condivisione le censure di eccesso di potere sotto il profilo della manifesta contraddittorietà, illogicità e del difetto di motivazione.
Poiché, come è pacificamente riconosciuto, per ricoprire determinati incarichi come quello di comando è necessario avere una determinata valutazione; in caso di trasferimento a seguito di abbassamento delle note, l’eventuale domanda di annullamento di cui ai motivi sopra indicati sarebbe fondata e meriterebbe accoglimento, risultando l’impugnato trasferimento da un ufficio in qualità di comandante ad altro ufficio quale addetto, strettamente consequenziale rispetto al presupposto giudizio valutativo “nella media”, illegittimo in via derivata.