Atti compiuti da agenti di polizia e diritti dei cittadini
Atti compiuti da agenti di polizia e diritti dei cittadini – “Sicherheitspolizeigesetz – SPG“ – Austria
Nell’esercizio dei poteri e delle facoltà riconosciuti agli agenti di PS, la persona soggetta agli stessi:
- deve, a richiesta, essere informata dei motivi e dello scopo dell’”intervento”
- deve essere informata, sempre su richiesta, dei numeri di servizio degli agenti operanti
- ha diritto di farsi assistere da una persona di propria fiducia
- ha facoltà di dedurre fatti rilevanti in relazione al compimento dell’atto di servizio e di chiedere, che degli stessi, venga dato atto a verbale.
I diritti e le facoltà di cui ai nn. 1-4, non spettano, qualora la loro osservanza poterbbe costituire impedimento al compimento dell’atto.
I diritti di cui sopra, sono diritti soggettivi e disciplinano le modalità di esercizio dei poteri da parte degli agenti di PS; eventuali violazioni, legittimano la proposizione di ricorso dinanzi alla giustizia amministrativa. Adire quest’autorità è, invece, escluso in caso di violazione delle “Richtlinien” (direttive) di cui al § 31 "SPG” (e di cui parleremo in ulteriore prosieguo di quest’articolo); l’unico “rimedio”, è costituito, dalla “Dienstaufsichtsbeschwerde”(reclamo).
Gli obblighi degli agenti sopra menzionati, devono essere osservati in tutti i casi di “intervento” (per esempio, anche se l’”Einschreiten” avviene in occasione di riunioni).
I diritti de quibus, sono assicurati in favore del “Betroffenen", vale a dire, in favore di chi subisce una compressione/menomazione dei propri diritti, per effetto dell’esercizio di poteri da parte degli agenti.
Per quanto concerne il diritto del “Betroffenen”, di essere informato – a seguito di richiesta dello stesso - sui motivi e sullo scopo dell’”intervento”, il cosiddetto Informationsanspruch, bastano informazioni date oralmente, a meno che, informazioni immediate potrebbero comportare impedimento al compimento dell’atto. In tale caso, l’”Auskunftserteilung” deve avvenire immediatamente dopo l’avvenuto compimento dell’atto.
Se gli agenti di PS, procedono all’arresto di una persona, deve essere osservato l’art. 4, Abs. 6, del “Pers.Fr.G” (“Personenfreiheitsgesetz” – Legge sulla libertà delle persone); l’arrestato è subito - possibilmente, all’atto dell’arresto stesso - da informare, in una lingua compresa dall’arrestato, dei motivi dell’arresto e degli addebiti mossi nei suoi confronti. Ciò deve avvenire, senza richiesta da parte dell’arrestato.
Prevede poi il § 30 “SPG”, che al “Betroffenen” – dietro richiesta dello stesso - deve essere comunicato il numero di servizio degli agenti operanti. Non, invece, i loro nomi. Il tesserino di servizio deve essere esibito secondo il disposto del § 4 del regolamento del ministero dell’Interno.
La persona di fiducia, di cui il “Betroffene” ha facoltà di farsi assistere, è di libera scelta da parte di questi; di solito, è un difensore, ma può essere anche un privato (amico, familiare). Il compimento dell’atto di PG, può essere dilazionato, ma soltanto qualora non venga ritardato, in modo sproporzionato, l’atto di servizio. La persona di fiducia, che assiste all’atto, deve astenersi da ogni “Einmengung” (interferenza) "in die Amtshandlung”.
Se il “Betroffene” non è in grado di avvisare una persona di fiducia (per esempio, perchè non è in possesso di un telefono mobile), deve essere informato dagli agenti operanti, che ha facoltà di chiedere, che la “Verständigung” avvenga ad opera degli agenti stessi.
Con riferimento al diritto, di fare osservazioni pertinenti al compiendo atto di PG, le stesse, oltre a essere costituite da fatti (e non certo da mere opinioni o congetture), devono anche essere “bedeutsam” (rilevanti). La “Bedeutsamkeit” viene ravvisata in tutti i casi, in cui siano attinenti all’ammissibilità/liceità dell’atto, che gli agenti stanno compiendo (o hanno compiuto).
Altra facoltà, che compete al “Betroffenen”, è quella di chiedere, in occasione del compimento dell’atto, l’accertamento di fatti, che, se sussistenti, sarebbero di importanza in vista di un futuro procedimento giudiziario, sempre che l’accertamento non pregiudichi lo scopo dell’intervento degli agenti.
I diritti del “Betroffenen” sono “sospesi” (“suspendiert” - § 30, Abs. 2, SPG), se il loro esercizio potrebbe pregiudicare il compimento dell’atto da parte degli agenti operanti (se, per esempio, si tratta di un atto a sorpresa (“überraschenden Zugriff”)); non basta un possibile aggravamento dell’esecuzione dell’atto. La valutazione, se il compimento dell’atto potrebbe essere pregiudicato dall’esercizio di diritti da parte del “Betroffenen”, deve essere fatta “ex ante”.
Nel compimento dei loro atti di servizio, gli agenti, devono, ovviamente, rispettare il principio della “Verhältnismäßigkeit”.
Se è necessario procedere a un atto di servizio, che comporta un “Intervento”, che si riflette sui diritti di una persona, può essere compiuto nei limiti, in cui vi è proporzionalità tra il motivo dell’”intervento” e lo scopo perseguito con il medesimo.
In particolare, gli agenti di PS e gli organi dell’”öffentlichen Sicherheitsdienst”:
- qualora sia possibile il compimento di più atti, con pari efficacia, devono scegliere quello, che, prevedibilmente, comporti la minore compressione dei diritti del “Betroffenen”
- sono tenuti a procedere, tenendo conto del fatto, se l’atto e ‘ diretto contro una persona ignota oppure rivolto a chi ha dato origine al pericolo
- valutare, se lo scopo perseguito dall’atto, sia in adeguata relazione con i prevedibili pericoli o danni dell’atto stesso
- anche durante l’esercizio dei poteri – coercitivi e non – è d’obbligo, per gli agenti, di influire il meno possibile sui diritti e sugli interessi legittimi del “Betroffenen”
- di desistere dall’esercizio dei predetti poteri, non appena lo scopo sia stato conseguito oppure, se è palese, che lo stesso, possa essere conseguito in altro modo.
Gli interventi su diritti fondamentali delle persone, possono considerarsi conformi ai dettami della Costituzione federale, soltanto se sono rispettati i principi della “Verhältnismäßigkeit, Sachlichkeit” e dell’uguaglianza.
È da notare, che il § 29 “SPG”, prevede il principio della “Verhältnismäßigkeit” quale “polizeiliches Grundprinzip” (principio fondamentale nell’esercizio dell’attività di servizio).
La legittimità degli atti di esercizio dei poteri (e delle facoltà) da parte degli agenti, è condizionata, da un lato, dal fatto, che essi, oltre a essere proporzionati, siano anche necessari e atti a conseguire lo scopo avuto di mira; dall’altro lato, va però anche osservato, che gli agenti, nel compimento degli atti di servizio, non sono tenuti a esporsi a pericoli gravi, al solo fine di ricorrere al mezzo meno “invasivo” della libertà del “Betroffenen” (in proposito, si vedano le sentenze della Corte costituzionale di data 27.9.88 e 20.9.89).
L’esercizio di un’attività di servizio, è da reputarsi sproporzionato se il danno, che consegue all’atto, è superiore a quello, che si produrrebbe, qualora si fosse desistito dal compimento dello stesso.
Oltre a ovviare a pericoli (incombenti), gli agenti sono competenti pure per la cosiddetta Gefahrenerforschung, qualora sussistano fatti determinati, legittimanti di ritenere, che possa sussistere una situazione di pericolo, vale a dire, un “Gefahrenverdacht” (sospetto di pericolo).
Va però osservato, che la “Gefahrenerforschung”, è d’obbligo per gli agenti, soltanto nei limiti, in cui gli stessi siano competenti (anche) per la “Gefahrenabwehr”.
La “Gefahrenerforschung” si concreta, principalmente, nella “raccolta” di informazioni e nel servirsi di “nichteingreifenden Mitteln” (mezzi, che non incidono sui diritti dei “Betroffenen”).
Si reputano tali, quelli non vietati e che si prospettano “neutri” nei confronti dei diritti delle persone. Per esempio, si annoverano tra i medesimi, la semplice assunzione di informazioni da parte di coloro, che sono in servizio di ordine pubblico, il mettere in guardia la potenziale vittima da un possibile reato.
Per diritti di una persona, s’intendono, non soltanto quelli fondamentali (costituzionali), ma anche quelli previsti da leggi ordinarie (e non soltanto penali).
Un “intervento” sui diritti di una persona, non è illecito, se c’è il consenso dell’avente diritto, sempre che si tratti di diritto disponibile. Cosí, per esempio, se sussiste il consenso del proprietario, gli agenti, al fine di adempire la loro attività di servizio (contemplata dallo “SPG”), possono entrare in un fondo o – al difuori di perquisizione locale – in uno stabile oppure “accompagnare” una persona presso l’ufficio di polizia. Delicata, è la questione, se la “Zustimmung” è - effettivamente – volontaria oppure espressa a seguito di “suggerimenti” di varia natura (o di “pressioni”). È da reputare un’”intervento” non certo lecito, sui diritti di una persona, non soltanto, se gli agenti agiscono contro la volontà dell’avente diritto, ma, pure, se sul “dato” consenso sussistono dubbi.
Nell’adempimento dei doveri, da parte degli agenti, gli stessi devono servirsi di “mezzi“ e modalità, che interferiscono il meno possibile, sui diritti delle persone; soltanto in via sussidiaria, è consentito il ricorso a “eingreifende Befugnisse”, qualora l’”intervento” sia previsto dallo “SPG” oppure se i cosiddetti “nichteingreifenden Mittel”, sono insufficienti allo scopo perseguito o il loro impiego, si prospetta sproporzionato oppure sono troppo “dispendiosi”.
Ancora un breve accenno alle disposizioni regolamentari più importanti, contenute nella “Richtlinien-Verordnung” del ministero dell’Interno, in vigore sin dall’1.7.2019.
Gli organi di PS, nell’espletamento delle loro funzioni, sono obbligati, a evitare, che la loro “attività”, possa essere percepita come prevenuta oppure essere espressione di discriminazione e/o parzialità.
Mi vengono, in proposito, in mente, le parole di Marco Aurelio, “I ricordi” – Libro I, 14: ”L’aver concepito uno Stato, nel quale le leggi fossero uguali per tutti e cosí i diritti di ogni individuo, in cui esistesse un potere, che apprezzasse soprattutto la libertà dei sudditi”.
Perquisizioni corporali di persone, devono essere compiute da persona dello stesso sesso del perquisendo o da un medico, a meno che, la dilazione dell’atto possa pregiudicarne l’esito.
Vittime di reati e persone, che non sono in grado di comprendere il significato del compiendo atto, sono da trattare con particolare riguardo.
Inoltre, nei casi di richieste di informazioni e di interrogatori, deve essere osservato quanto segue:
- all’interrogando o dichiarando, deve essere data la possibilità, di sedersi e di stare seduto
- l’assunzione di informazioni o l’interrogatorio di una donna, se in tale sede è presumibile, che riferirà circostanze attinenti strettamente alla propria sfera privata oppure se è stata oggetto di maltrattamenti da parte del coniuge, è da fare da un’agente donna, salvo manifestazione di volontà contraria, espressa, da parte dell’interrogando o della persona, le cui informazioni vengono assunte. Il disposto di cui sopra, non trova applicazione nei casi, in cui circostanze particolari pregiudicherebbero il compimento dell’atto
- l’assunzione di informazioni o l’interrogatorio di persone di minore età, deve avvenire, con intervento di agenti o persone particolarmente esperte, a meno che, non sussistano validi motivi per prescindere dall’osservanza di questa disposzione oppure vi sia pericolo, che il compimento dell’atto stesso, possa essere pregiudicato.
Gli interrogatori di persone sottoposte a fermo,
- devono essere eseguiti nei locali degli uffici di polizia (fatta eccezione per quelli in sede di sopralluogo o se il compimento dell’atto sarebbe altrimenti pregiudicato)
- interrogatori di considerevole durata, sono da sospendere entro congrui intervalli
- l’interrogatorio deve essere consacrato in un verbale, nel quale vanno indicati: i nomi e i numeri di servizio di tutti gli agenti, che procedono all’interrogatorio o sono comunque presenti a quest’atto, inizio e termine dello stesso, nonchè durata delle sospensioni.
Qualora la persona sottoposta a interrogatorio, presti il consenso, è ammissibile, che di quanto riferito dalla stessa, si proceda, anzichè a verbale, a ripresa audiovisiva oppure, al tempo stesso, a quest’ultima e a verbalizzazione.
Se è prevedibile, che nel compimento di un atto d’ufficio, debba farsi ricorso a mezzi di coercizione e se è da temere, che terzi, estranei all’”Amtshandlung”, possano subire conseguenze pregiudizievoli dall’atto, gli agenti operanti, sono obbligati a informali, fatta eccezione per il caso, in cui l’informazione potrebbe pregiudicare il compimento dell’atto d’ufficio.
Qualora il CPP o una norma di legge preveda il diritto della persona, di essere informata o di essere assistita da persona di fiducia o da un difensore, gli agenti sono obbligati a renderla edotta di questo diritto:
- nei casi di fermo o di perquisizione domiciliare, gli agenti sono autorizzati a perquisire le persone sottoposte a queste misure, al fine di prevenire, che queste persone, possano pregiudicare la sicurezza di essi agenti o di altri; altresí allo scopo di prevenirne la fuga
- gli agenti possono altresí procedere a perquisizione personale se, sulla base di fatti certi, è da presumere, che la persona possa compiere un grave atto contro la vita, la salute, la libertà o la proprietà con un oggetto pericoloso, di cui possano essere in possesso.
Analogamente, gli agenti hanno facoltà, nei casi sub 1 e 2, di procedere all’apertura e alla perquisizione di borse, di valigie e di oggetti similari, che il fermato ha con sè. Procedendo a perquisizione sub 1 e 2, gli agenti sono autorizzati, a perquisire il vestiario e a procedere a ispezione esterna del corpo, a meno che fatti determinati legittimino di presumere, che la persona tenga nascosto sul proprio corpo (o nelle cavità dello stesso), un oggetto. In questi casi, la perquisizione deve essere operata da un medico.
L’obbligo di informazione del fermato sulla propria facoltà, che venga data comunicazione del proprio fermo a una persona di fiducia o che la stessa o un difensore possa intervenire, sussiste altresí, se è prevedibile, che l’atto d’ufficio abbia una durata superiore a un’ora.
Se la persona sottoposta a fermo, viene perquisita da un medico, deve essere avvertita della facoltà, di farsi assistere – a proprie spese - da un medico di fiducia, a meno che, l’esercizio di questa facoltà, non comporti ritardo apprezzabile nell’esecuzione della perquisizione.
La documentazione degli atti d’ufficio compiuti, contiene l’indicazione delle circostanze rilevanti, in cui sono stati compiuti in modo tale, che il loro compimento possa essere “ricostruito” successivamente. A tal fine, gli agenti sono anche autorizzati, ad accertare nome e indirizzo di persone, che possano fornire informazioni sull’”intervento”.