Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, “TUF”);
Visti in particolare i seguenti del TUF:
art. 1, comma 1, lettera r), che individua i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento;
art. 33, comma 1, che individua i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio;
art. 6, comma 2-bis, che prevede che la Banca d’Italia e la CONSOB disciplinano congiuntamente con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati concernenti: i requisiti generali di organizzazione; la continuità dell’attività; l’organizzazione amministrativa e contabile, compresa l’istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme; le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonche’ della gestione collettiva del risparmio; il controllo della conformità alle norme; la gestione del rischio dell’impresa; l’audit interno; la responsabilità dell’alta dirigenza; il trattamento dei reclami; le operazioni personali; la esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività; la gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; la conservazione delle registrazioni; le procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi;
art. 6, comma 01, che prevede che la Banca d’Italia e la CONSOB nell’esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana;
d) agevolazione dell’innovazione e della concorrenza; art. 5, comma 5-bis, che prevede che la Banca d’Italia e la CONSOB, al fine di coordinare l’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d’intesa, avente ad oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento secondo il criterio della prevalenza delle funzioni;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attività di vigilanza; art. 5, comma 5-ter, che prevede che il protocollo d’intesa di cui al comma 5-bis e’ reso pubblico dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB con le modalità da esse stabilite ed e’ allegato al presente regolamento; art. 40, comma 2, e 50, comma 1, che prevedono rispettivamente che le SGR e le SICAV provvedono, nell’interesse dei partecipanti, all’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge;
Viste le direttive 2004/39/CE del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e 2006/73/CE, del 10 agosto 2006, recante le modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione, le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e la definizione di taluni termini, nonche’ il Regolamento (CE) n. 1287 del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini;
Viste le direttive 2006/48/CE, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e 2006/49/CE, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, entrambe del 14 giugno 2006, ai sensi delle quali, tra l’altro, le banche e le imprese di investimento devono disporre di solidi dispositivi di governo societario, di una chiara struttura organizzativa, di processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi nonche’ di adeguati meccanismi di controllo interno;
Considerate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;
Emanano l’unito regolamento
Roma, 29 ottobre 2007
Il Governatore della Banca d’Italia Draghi
Il Presidente della CONSOB Cardia
Allegato
PARTE 1
Fonti normative, definizioni e principi generali
Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente Regolamento e’ adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-bis, e 201, comma 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
b) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
c) “autorità di vigilanza”: la Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
d) “intermediari”: le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche extracomunitarie limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all’art. 201, comma 7, del TUF;
e) “succursale”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e/o attività di investimento o servizi accessori;
f) “servizi e attività di investimento”: i servizi e le attività previsti all’art. 1, comma 5, del TUF anche ove prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonche’ alla Sezione A della tabella allegata al TUF;
g) “servizi accessori”: i servizi di cui all’art. 1, comma 6, del TUF, nonche’ i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata al TUF;
h) “servizi”: i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori;
i) “cliente”: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi;
j) “cliente al dettaglio”: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata, secondo le definizioni di cui al Regolamento CONSOB adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUF;
k) “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
l) “organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
m) “organi con funzione di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
n) “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo puo’ svolgere anche quella di supervisione strategica;
o) “alta dirigenza”: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nonche’ il direttore generale;
p) “soggetto rilevante”: il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell’intermediario;
ii) dipendenti dell’intermediario, nonche’ ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell’intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario; iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all’intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
q) “analista finanziario”: soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di investimenti;
r) “persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela”: soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
i) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;
ii) i figli del soggetto rilevante;
iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale;
s) “esternalizzazione”: un accordo in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un’attività dello stesso intermediario;
t) “supporto duraturo”: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni; u) “operazione personale”: un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
ii) l’operazione e’ eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
(a) il soggetto rilevante;
(b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;
(c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l’esecuzione dell’operazione; v) “stretti legami”: situazione nella quale due o piu’ persone fisiche o giuridiche sono legate: i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o piu’ dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i casi di cui all’art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un’impresa; l’impresa figlia di un’impresa figlia e’ parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che e’ a capo di tali imprese.
Costituisce uno stretto legame tra due o piu’ persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;
w) “sistema di gestione del rischio dell’impresa”: le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l’individuazione, l’assunzione, la gestione, la sorveglianza e l’attenuazione dei rischi a cui l’intermediario e’ o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato.
2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.
Art. 3.
Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari
1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, nelle materie di cui ai Titoli I e III della Parte 2, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del TUB si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni adottate in attuazione del TUB.
Art. 4.
Principi generali
1. Gli intermediari, secondo i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente Regolamento, si dotano di un sistema organizzativo unitario al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale nonche’ la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.
2. Gli intermediari applicano le disposizioni del presente Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività svolta nonche’ alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.
3. Al presente Regolamento e’ allegato il protocollo di intesa fra Banca d’Italia e CONSOB, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, del TUF. Esso, al fine di garantire il coordinamento delle funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari, definisce i compiti di ciascuna autorità di vigilanza e le modalità del loro svolgimento.
PARTE 2
Sistema organizzativo
Titolo I
REQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE, CONTINUITÀ DELL’ATTIVITÀ, ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE, COMPRESA L’ISTITUZIONE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, GESTIONE DEL RISCHIO DELL’IMPRESA, REVISIONE INTERNA E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI (art. 6, comma 2-bis, lettere a), b), c), f), g) e h), TUF)
Capo I
Requisiti generali di organizzazione, continuità dell’attività e organizzazione amministrativa e contabile
Art. 5.
Requisiti generali di organizzazione
1. Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.
2. A tal fine, gli intermediari, nell’esercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono:
a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;
b) un efficace sistema di gestione del rischio dell’impresa;
c) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
d) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell’intermediario;
e) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l’esercizio delle responsabilità loro attribuite;
f) a tutti i livelli pertinenti, un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni;
g) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell’intermediario e della sua organizzazione interna;
h) criteri e procedure volti a garantire che l’affidamento di funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni; i) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;
l) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi volte a:
i) assicurare la capacità di operare su base continuativa; ii) limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell’operatività;
iii) preservare i dati e le funzioni essenziali;
iv) garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora cio’ non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi;
m) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili.
3. Gli intermediari controllano e valutano con regolarità l’adeguatezza e l’efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.
Capo II
Governo societario e responsabilità degli organi aziendali
Art. 6.
Responsabilità dell’alta dirigenza e dell’organo con funzioni di controllo
1. L’alta dirigenza e l’organo con funzioni di controllo, secondo le competenze e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto dell’intermediario nonche’ dagli articoli 7, 8, 9 e 10, sono responsabili di garantire che l’intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi.
Art. 7.
Principi di governo societario
1. L’intermediario:
a) definisce una ripartizione di compiti tra organi aziendali e all’interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un’efficace e costruttiva dialettica;
b) adotta idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall’eventuale compresenza nello stesso organo aziendale di due o piu’ funzioni (strategica, di gestione, di controllo);
c) assicura una composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, che consenta l’efficace assolvimento dei loro compiti.
2. I verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
Art. 8.
Organo con funzione di supervisione strategica
1. L’organo con funzione di supervisione strategica:
a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio dell’intermediario definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell’impresa; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l’evoluzione dell’attività aziendale;
b) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente l’adeguatezza;
c) verifica che l’assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; d) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l’attribuzione di compiti e responsabilità;
e) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
f) assicura che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con le strategie di lungo periodo.
Art. 9.
Organo con funzione di gestione
1. L’organo con funzione di gestione:
a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell’impresa, definite dall’organo con funzione di supervisione strategica;
b) verifica nel continuo l’adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell’impresa;
c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;
e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.
Art. 10.
Organo con funzioni di controllo
1. All’organo con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell’obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi.
2. Nello svolgimento dei propri compiti l’organo con funzioni di controllo puo’ avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all’interno dell’azienda.
Art. 11.
Relazioni delle funzioni di controllo
1. Gli organi aziendali, nell’espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono delle relazioni relative alla gestione dei rischi, al controllo di conformità e alla revisione interna.
Capo III
Funzioni aziendali di controllo
Art. 12.
Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna
1. Gli intermediari istituiscono e mantengono funzioni
permanenti, efficaci e indipendenti di controllo di conformità alle norme e, se in linea con il principio di proporzionalità, di gestione del rischio dell’impresa e di revisione interna.
2. Per assicurare la correttezza e l’indipendenza delle funzioni aziendali di controllo e’ necessario che:
a) tali funzioni dispongano dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a contr
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, “TUF”);
Visti in particolare i seguenti del TUF:
art. 1, comma 1, lettera r), che individua i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento;
art. 33, comma 1, che individua i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio;
art. 6, comma 2-bis, che prevede che la Banca d’Italia e la CONSOB disciplinano congiuntamente con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati concernenti: i requisiti generali di organizzazione; la continuità dell’attività; l’organizzazione amministrativa e contabile, compresa l’istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme; le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonche’ della gestione collettiva del risparmio; il controllo della conformità alle norme; la gestione del rischio dell’impresa; l’audit interno; la responsabilità dell’alta dirigenza; il trattamento dei reclami; le operazioni personali; la esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività; la gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; la conservazione delle registrazioni; le procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi;
art. 6, comma 01, che prevede che la Banca d’Italia e la CONSOB nell’esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana;
d) agevolazione dell’innovazione e della concorrenza; art. 5, comma 5-bis, che prevede che la Banca d’Italia e la CONSOB, al fine di coordinare l’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d’intesa, avente ad oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento secondo il criterio della prevalenza delle funzioni;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attività di vigilanza; art. 5, comma 5-ter, che prevede che il protocollo d’intesa di cui al comma 5-bis e’ reso pubblico dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB con le modalità da esse stabilite ed e’ allegato al presente regolamento; art. 40, comma 2, e 50, comma 1, che prevedono rispettivamente che le SGR e le SICAV provvedono, nell’interesse dei partecipanti, all’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge;
Viste le direttive 2004/39/CE del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e 2006/73/CE, del 10 agosto 2006, recante le modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione, le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e la definizione di taluni termini, nonche’ il Regolamento (CE) n. 1287 del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini;
Viste le direttive 2006/48/CE, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e 2006/49/CE, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, entrambe del 14 giugno 2006, ai sensi delle quali, tra l’altro, le banche e le imprese di investimento devono disporre di solidi dispositivi di governo societario, di una chiara struttura organizzativa, di processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi nonche’ di adeguati meccanismi di controllo interno;
Considerate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;
Emanano l’unito regolamento
Roma, 29 ottobre 2007
Il Governatore della Banca d’Italia Draghi
Il Presidente della CONSOB Cardia
Allegato
PARTE 1
Fonti normative, definizioni e principi generali
Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente Regolamento e’ adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-bis, e 201, comma 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
b) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
c) “autorità di vigilanza”: la Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
d) “intermediari”: le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche extracomunitarie limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all’art. 201, comma 7, del TUF;
e) “succursale”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e/o attività di investimento o servizi accessori;
f) “servizi e attività di investimento”: i servizi e le attività previsti all’art. 1, comma 5, del TUF anche ove prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonche’ alla Sezione A della tabella allegata al TUF;
g) “servizi accessori”: i servizi di cui all’art. 1, comma 6, del TUF, nonche’ i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata al TUF;
h) “servizi”: i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori;
i) “cliente”: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi;
j) “cliente al dettaglio”: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata, secondo le definizioni di cui al Regolamento CONSOB adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUF;
k) “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
l) “organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
m) “organi con funzione di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
n) “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo puo’ svolgere anche quella di supervisione strategica;
o) “alta dirigenza”: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nonche’ il direttore generale;
p) “soggetto rilevante”: il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell’intermediario;
ii) dipendenti dell’intermediario, nonche’ ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell’intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario; iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all’intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
q) “analista finanziario”: soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di investimenti;
r) “persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela”: soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
i) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;
ii) i figli del soggetto rilevante;
iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale;
s) “esternalizzazione”: un accordo in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un’attività dello stesso intermediario;
t) “supporto duraturo”: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni; u) “operazione personale”: un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
ii) l’operazione e’ eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
(a) il soggetto rilevante;
(b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;
(c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l’esecuzione dell’operazione; v) “stretti legami”: situazione nella quale due o piu’ persone fisiche o giuridiche sono legate: i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o piu’ dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i casi di cui all’art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un’impresa; l’impresa figlia di un’impresa figlia e’ parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che e’ a capo di tali imprese.
Costituisce uno stretto legame tra due o piu’ persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;
w) “sistema di gestione del rischio dell’impresa”: le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l’individuazione, l’assunzione, la gestione, la sorveglianza e l’attenuazione dei rischi a cui l’intermediario e’ o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato.
2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.
Art. 3.
Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari
1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, nelle materie di cui ai Titoli I e III della Parte 2, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del TUB si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni adottate in attuazione del TUB.
Art. 4.
Principi generali
1. Gli intermediari, secondo i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente Regolamento, si dotano di un sistema organizzativo unitario al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale nonche’ la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.
2. Gli intermediari applicano le disposizioni del presente Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività svolta nonche’ alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.
3. Al presente Regolamento e’ allegato il protocollo di intesa fra Banca d’Italia e CONSOB, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, del TUF. Esso, al fine di garantire il coordinamento delle funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari, definisce i compiti di ciascuna autorità di vigilanza e le modalità del loro svolgimento.
PARTE 2
Sistema organizzativo
Titolo I
REQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE, CONTINUITÀ DELL’ATTIVITÀ, ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE, COMPRESA L’ISTITUZIONE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, GESTIONE DEL RISCHIO DELL’IMPRESA, REVISIONE INTERNA E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI (art. 6, comma 2-bis, lettere a), b), c), f), g) e h), TUF)
Capo I
Requisiti generali di organizzazione, continuità dell’attività e organizzazione amministrativa e contabile
Art. 5.
Requisiti generali di organizzazione
1. Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.
2. A tal fine, gli intermediari, nell’esercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono:
a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;
b) un efficace sistema di gestione del rischio dell’impresa;
c) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
d) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell’intermediario;
e) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l’esercizio delle responsabilità loro attribuite;
f) a tutti i livelli pertinenti, un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni;
g) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell’intermediario e della sua organizzazione interna;
h) criteri e procedure volti a garantire che l’affidamento di funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni; i) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;
l) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi volte a:
i) assicurare la capacità di operare su base continuativa; ii) limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell’operatività;
iii) preservare i dati e le funzioni essenziali;
iv) garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora cio’ non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi;
m) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili.
3. Gli intermediari controllano e valutano con regolarità l’adeguatezza e l’efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.
Capo II
Governo societario e responsabilità degli organi aziendali
Art. 6.
Responsabilità dell’alta dirigenza e dell’organo con funzioni di controllo
1. L’alta dirigenza e l’organo con funzioni di controllo, secondo le competenze e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto dell’intermediario nonche’ dagli articoli 7, 8, 9 e 10, sono responsabili di garantire che l’intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi.
Art. 7.
Principi di governo societario
1. L’intermediario:
a) definisce una ripartizione di compiti tra organi aziendali e all’interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un’efficace e costruttiva dialettica;
b) adotta idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall’eventuale compresenza nello stesso organo aziendale di due o piu’ funzioni (strategica, di gestione, di controllo);
c) assicura una composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, che consenta l’efficace assolvimento dei loro compiti.
2. I verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
Art. 8.
Organo con funzione di supervisione strategica
1. L’organo con funzione di supervisione strategica:
a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio dell’intermediario definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell’impresa; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l’evoluzione dell’attività aziendale;
b) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente l’adeguatezza;
c) verifica che l’assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; d) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l’attribuzione di compiti e responsabilità;
e) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
f) assicura che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con le strategie di lungo periodo.
Art. 9.
Organo con funzione di gestione
1. L’organo con funzione di gestione:
a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell’impresa, definite dall’organo con funzione di supervisione strategica;
b) verifica nel continuo l’adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell’impresa;
c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;
e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.
Art. 10.
Organo con funzioni di controllo
1. All’organo con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell’obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi.
2. Nello svolgimento dei propri compiti l’organo con funzioni di controllo puo’ avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all’interno dell’azienda.
Art. 11.
Relazioni delle funzioni di controllo
1. Gli organi aziendali, nell’espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono delle relazioni relative alla gestione dei rischi, al controllo di conformità e alla revisione interna.
Capo III
Funzioni aziendali di controllo
Art. 12.
Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna
1. Gli intermediari istituiscono e mantengono funzioni
permanenti, efficaci e indipendenti di controllo di conformità alle norme e, se in linea con il principio di proporzionalità, di gestione del rischio dell’impresa e di revisione interna.
2. Per assicurare la correttezza e l’indipendenza delle funzioni aziendali di controllo e’ necessario che:
a) tali funzioni dispongano dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a contr