Responsabilità dell’avvocato del comune per la maturazione di oneri accessori a carico dell’amministrazione
La condotta dell’avvocato che omette di proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione comunale,e di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi, non rivela alcuna idoneità ad incidere sul maturare delle obbligazioni accessorie al credito principale, qualora risulti che l’amministrazione comunale fosse perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell’obbligo di pagare
Qualora in merito ad una notifica ad un comune di un decreto ingiuntivo risulti che l’amministrazione comunale fosse perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell’obbligo di pagare, non è ravvisabile nessuna colpa per inerzia a carico dell’avvocato del comune, in ragione dell’ulteriore maturazione di obbligazioni accessorie al credito principale, in quanto il complesso rapporto contrattuale deve essere gestito dal settore competente che, informato il servizio finanziario, deve comunque provvedere al pagamento del dovuto.
Questo è quanto stabilito dalla sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione siciliana con la sentenza n. 318/A/2009, avente ad oggetto la responsabilità amministrativa di un avvocato del Comune di Palermo il quale non aveva predisposto entro il termine di legge di 40 gg. alcun atto di opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione comunale,né si era curato di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi.
Nell’impianto accusatorio, condiviso dal giudice di primo grado, il nesso eziologico tra condotta e danno all’erario comunale veniva rinvenuto nella strumentalità dell’inerzia del legale rispetto alla maturazione di obbligazioni accessorie a carico dell’amministrazione.
Ciò perchè, in conseguenza del contegno negligente dell’avvocato, gli organi amministrativi del Comune e in particolare il settore servizi socio-assistenziali avrebbero avuto conoscenza del credito vantato dalla società solo al momento della assegnazione delle somme a seguito del pignoramento.
In particolare veniva contestato al legale di aver omesso di verificare tempestivamente la fondatezza del credito e di esprimere il proprio parere legale sulla possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo o, viceversa, prestarvi acquiescenza. facendo decorrere tutti i termini utili senza evitare o, almeno, limitare il verificarsi di nocumento per il Comune.
Il Giudice d’appello esclude che il danno possa ritenersi causalmente riferibile al legale sulla base della constatazione che dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente che l’amministrazione era perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell’obbligo di pagare che su di essa incombeva, del quale, peraltro, aveva formalmente riconosciuto la fondatezza.
Di conseguenza la condotta dell’avvocato non rivela alcuna idoneità ad incidere sul maturare delle obbligazioni accessorie al credito principale, considerato altresì che, in ragione della acclarata fondatezza della pretesa creditoria, non appariva in alcun modo praticabile la strada dell’opposizione al decreto ingiuntivo, che, probabilmente, avrebbe solo causato ulteriori spese a carico del Comune.
La condotta dell’avvocato che omette di proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione comunale,e di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi, non rivela alcuna idoneità ad incidere sul maturare delle obbligazioni accessorie al credito principale, qualora risulti che l’amministrazione comunale fosse perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell’obbligo di pagare
Qualora in merito ad una notifica ad un comune di un decreto ingiuntivo risulti che l’amministrazione comunale fosse perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell’obbligo di pagare, non è ravvisabile nessuna colpa per inerzia a carico dell’avvocato del comune, in ragione dell’ulteriore maturazione di obbligazioni accessorie al credito principale, in quanto il complesso rapporto contrattuale deve essere gestito dal settore competente che, informato il servizio finanziario, deve comunque provvedere al pagamento del dovuto.
Questo è quanto stabilito dalla sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione siciliana con la sentenza n. 318/A/2009, avente ad oggetto la responsabilità amministrativa di un avvocato del Comune di Palermo il quale non aveva predisposto entro il termine di legge di 40 gg. alcun atto di opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione comunale,né si era curato di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi.
Nell’impianto accusatorio, condiviso dal giudice di primo grado, il nesso eziologico tra condotta e danno all’erario comunale veniva rinvenuto nella strumentalità dell’inerzia del legale rispetto alla maturazione di obbligazioni accessorie a carico dell’amministrazione.
Ciò perchè, in conseguenza del contegno negligente dell’avvocato, gli organi amministrativi del Comune e in particolare il settore servizi socio-assistenziali avrebbero avuto conoscenza del credito vantato dalla società solo al momento della assegnazione delle somme a seguito del pignoramento.
In particolare veniva contestato al legale di aver omesso di verificare tempestivamente la fondatezza del credito e di esprimere il proprio parere legale sulla possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo o, viceversa, prestarvi acquiescenza. facendo decorrere tutti i termini utili senza evitare o, almeno, limitare il verificarsi di nocumento per il Comune.
Il Giudice d’appello esclude che il danno possa ritenersi causalmente riferibile al legale sulla base della constatazione che dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente che l’amministrazione era perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell’obbligo di pagare che su di essa incombeva, del quale, peraltro, aveva formalmente riconosciuto la fondatezza.
Di conseguenza la condotta dell’avvocato non rivela alcuna idoneità ad incidere sul maturare delle obbligazioni accessorie al credito principale, considerato altresì che, in ragione della acclarata fondatezza della pretesa creditoria, non appariva in alcun modo praticabile la strada dell’opposizione al decreto ingiuntivo, che, probabilmente, avrebbe solo causato ulteriori spese a carico del Comune.