Il sistema giuridico in materia di tutela del lavoro ed in particolare per quanto ha relazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro evidenzia che ancora molto necessita fare.
Siamo tutti speranzosi che gli eventi si manifestino con minore gravità o piuttosto rientrino in un’ottica di esclusiva casualità dell’evento che ad oggi non può affatto definirsi tale, faccio accenno all’infortunio sul lavoro.
Nessun caso può definirsi in tema di lavoro fortuito. Fare infelicemente appello alla casualità come esimente di un reato, per giustificare comportamenti impropri, negligenze e inosservanze non solo colpose, delle norme poste a tutela dei lavoratori medesimi è frutto di mera inventiva.
In questo periodo storico, il tema della sicurezza forse perché strumentalizzato anche dai media, che solo ora si interessano agli infortuni sul lavoro in maniera piu’ o meno puntuale, ancora poco si proferisce riguardo agli obblighi del datore di lavoro di informazione e formazione e dei principali destinatari della norma, ovvero i lavoratori ai quali deve essere data la piena conoscenza di come partecipare concretamente e correttamente alle attività svolte, ad esempio nei cantieri edili.
Già la 626/1994 richiamava l’attenzione sull’obbligo di informazione e formazione dei prestatori di lavoro, laddove l’assenza di tale adempimento prevedeva e prevede ora con il decreto legislativo nr. 81 del 2008 sanzioni di carattere penale, allorchè di natura contravvenzionale.
Questo onere a carico del datore di lavoro, in particolare, trova la sua manifesta e attuale rilevanza nell’art. 2087 codice civile (tutela delle condizioni di lavoro).
E’ questa indubbiamente, una norma di estrema importanza e riveste il carattere dell’essenzialità, dato per certo che, tale articolo viene richiamato e collegato nei dispositivi di sentenze di merito e di legittimità che accertano e riconoscono la responsabilità del datore di lavoro anche sotto il profilo penale.
La figura del datore di lavoro che si vuole attribuire al legale rappresentante è stata ora ridefinita in chi “esercita i poteri decisionali e di spesa” e non soltanto in chi come disciplinava la 626/1994 era “titolare dei poteri decisionali e di spesa”.
Tale riformulazione della nozione di datore di lavoro pone l’ accento sulla necessità anche da parte degli organi di vigilanza, di verificare nei fatti il datore di lavoro, lasciando così l’apparenza formale di questa figura al suo concreto atteggiarsi anche per far emergere imprenditori cosiddetti occulti che sfuggono impuniti nel corso di attività di controllo ispettivo.
In ragione di tali necessari adempimenti, è onere del datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela dell’integrità del proprio dipendente.
Un dovere che trova la sua ragion d’essere immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui mancata osservanza costituisce violazione di norme di diritto pubblico e di un palese inadempimento contrattuale.
Vero è, che nel luogo in cui queste inosservanze abbiano causato un danno (infortunio), queste possono essere fatte valere con azione risarcitoria.
Ad esempio la responsabilità in conseguenza della violazione di cui all’articolo 2087 del codice civile, si manifesta in maniera ancor piu’ rigorosa quando ha attinenza a lavoratori di giovane età e poco esperti professionalmente.[1] Le conseguenze di tali incuranze rende più agevole l’evento infortunistico e capita tuttora che numerosi lavoratori intervistati sui cantieri edili all’atto di verifiche ispettive, sconoscono l’esistenza di tali informazioni. A caso, la mancata informazione sull’utilizzo della sega circolare, della presa visione del libretto di uso e manutenzione e del conseguente obbligo da parte del datore di lavoro dell’informazione e dell’addestramento a riguardo.
Sopra abbiamo sottolineato che la Legge 626/1994 prevedeva espressamente tale necessario adempimento da parte del datore di lavoro e questo onere da adesso in poi è stato dettagliatamente esplicitato negli articoli 36 e 37 del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza nr. 81/2008 che introduce anche l’obbligo di addestramento.
Per opportunità e semplice informazione si riportano gli articoli di che trattasi che testualmente recitano:-
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36.
(Informazione ai lavoratori)
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di
lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c),anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Art. 37.
(Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti
e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede é definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i prepostiricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti,tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo é considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. “
In concreto, una volta accertato e acclarato che:-
- il datore di lavoro sia stato inadempiente nella inesatta e non idonea esecuzione della prestazione in sicurezza;
- che il nesso causale che ha provocato l’infortunio è dato dalla correlazione tra l’inadempimento e il danno patito (infortunio);
- che l’evento non era stato di fatto determinato da circostanze assolutamente fortuite;
incombe esclusivamente su quel soggetto (datore di lavoro) fornire elementi a supporto della non colpevolezza e conseguentemente dimostrare l’interruzione del nesso causale così da poterlo imputare ad altre circostanze non dipendenti dall’autore della violazione e riconosciute tali.
Prevenire infortuni sul lavoro non è cosa semplice, ciò non dimeno resta indispensabile che tutti i soggetti attivi della disciplina a riguardo e in particolare il datore di lavoro pongano in essere i dovuti e opportuni controlli e verifiche nel rispetto della buona tecnica e delle direttive imposte dalle norme a cautela.
In ultima analisi e sino a prova contraria, la condotta del datore di lavoro integra sempre il reato di lesione colposa (art. 590 codice penale), aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Solo allorquando l’infortunio sia stato provocato dal lavoratore in ragione di una condotta assolutamente abnorme ed eccezionale rispetto ad un procedimento lavorativo e alle direttive ricevute dal datore di lavoro, allora si può ragionevolmente sostenere la tesi opposta.[2] Permanendo l’adozione di tutte le misure necessarie e l’obbligatorietà della formazione dei prestatori d’opera, queste agganciate al buon senso e alla buona tecnica si può dare inizio all’esercizio di un’attività lavorativa il più conforme e ossequiosa del rispetto della vita umana, esorcizzando probabilmente l’evento infortunistico.
[1] Cassazione Sezione Lavoro del 18.05.2007 nr.11622 [2] Cassazione civile nr. 7127 del 23.03.2007
Il sistema giuridico in materia di tutela del lavoro ed in particolare per quanto ha relazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro evidenzia che ancora molto necessita fare.
Siamo tutti speranzosi che gli eventi si manifestino con minore gravità o piuttosto rientrino in un’ottica di esclusiva casualità dell’evento che ad oggi non può affatto definirsi tale, faccio accenno all’infortunio sul lavoro.
Nessun caso può definirsi in tema di lavoro fortuito. Fare infelicemente appello alla casualità come esimente di un reato, per giustificare comportamenti impropri, negligenze e inosservanze non solo colpose, delle norme poste a tutela dei lavoratori medesimi è frutto di mera inventiva.
In questo periodo storico, il tema della sicurezza forse perché strumentalizzato anche dai media, che solo ora si interessano agli infortuni sul lavoro in maniera piu’ o meno puntuale, ancora poco si proferisce riguardo agli obblighi del datore di lavoro di informazione e formazione e dei principali destinatari della norma, ovvero i lavoratori ai quali deve essere data la piena conoscenza di come partecipare concretamente e correttamente alle attività svolte, ad esempio nei cantieri edili.
Già la 626/1994 richiamava l’attenzione sull’obbligo di informazione e formazione dei prestatori di lavoro, laddove l’assenza di tale adempimento prevedeva e prevede ora con il decreto legislativo nr. 81 del 2008 sanzioni di carattere penale, allorchè di natura contravvenzionale.
Questo onere a carico del datore di lavoro, in particolare, trova la sua manifesta e attuale rilevanza nell’art. 2087 codice civile (tutela delle condizioni di lavoro).
E’ questa indubbiamente, una norma di estrema importanza e riveste il carattere dell’essenzialità, dato per certo che, tale articolo viene richiamato e collegato nei dispositivi di sentenze di merito e di legittimità che accertano e riconoscono la responsabilità del datore di lavoro anche sotto il profilo penale.
La figura del datore di lavoro che si vuole attribuire al legale rappresentante è stata ora ridefinita in chi “esercita i poteri decisionali e di spesa” e non soltanto in chi come disciplinava la 626/1994 era “titolare dei poteri decisionali e di spesa”.
Tale riformulazione della nozione di datore di lavoro pone l’ accento sulla necessità anche da parte degli organi di vigilanza, di verificare nei fatti il datore di lavoro, lasciando così l’apparenza formale di questa figura al suo concreto atteggiarsi anche per far emergere imprenditori cosiddetti occulti che sfuggono impuniti nel corso di attività di controllo ispettivo.
In ragione di tali necessari adempimenti, è onere del datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela dell’integrità del proprio dipendente.
Un dovere che trova la sua ragion d’essere immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui mancata osservanza costituisce violazione di norme di diritto pubblico e di un palese inadempimento contrattuale.
Vero è, che nel luogo in cui queste inosservanze abbiano causato un danno (infortunio), queste possono essere fatte valere con azione risarcitoria.
Ad esempio la responsabilità in conseguenza della violazione di cui all’articolo 2087 del codice civile, si manifesta in maniera ancor piu’ rigorosa quando ha attinenza a lavoratori di giovane età e poco esperti professionalmente.[1] Le conseguenze di tali incuranze rende più agevole l’evento infortunistico e capita tuttora che numerosi lavoratori intervistati sui cantieri edili all’atto di verifiche ispettive, sconoscono l’esistenza di tali informazioni. A caso, la mancata informazione sull’utilizzo della sega circolare, della presa visione del libretto di uso e manutenzione e del conseguente obbligo da parte del datore di lavoro dell’informazione e dell’addestramento a riguardo.
Sopra abbiamo sottolineato che la Legge 626/1994 prevedeva espressamente tale necessario adempimento da parte del datore di lavoro e questo onere da adesso in poi è stato dettagliatamente esplicitato negli articoli 36 e 37 del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza nr. 81/2008 che introduce anche l’obbligo di addestramento.
Per opportunità e semplice informazione si riportano gli articoli di che trattasi che testualmente recitano:-
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36.
(Informazione ai lavoratori)
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di
lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c),anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Art. 37.
(Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti
e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede é definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i prepostiricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti,tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo é considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. “
In concreto, una volta accertato e acclarato che:-
- il datore di lavoro sia stato inadempiente nella inesatta e non idonea esecuzione della prestazione in sicurezza;
- che il nesso causale che ha provocato l’infortunio è dato dalla correlazione tra l’inadempimento e il danno patito (infortunio);
- che l’evento non era stato di fatto determinato da circostanze assolutamente fortuite;
incombe esclusivamente su quel soggetto (datore di lavoro) fornire elementi a supporto della non colpevolezza e conseguentemente dimostrare l’interruzione del nesso causale così da poterlo imputare ad altre circostanze non dipendenti dall’autore della violazione e riconosciute tali.
Prevenire infortuni sul lavoro non è cosa semplice, ciò non dimeno resta indispensabile che tutti i soggetti attivi della disciplina a riguardo e in particolare il datore di lavoro pongano in essere i dovuti e opportuni controlli e verifiche nel rispetto della buona tecnica e delle direttive imposte dalle norme a cautela.
In ultima analisi e sino a prova contraria, la condotta del datore di lavoro integra sempre il reato di lesione colposa (art. 590 codice penale), aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Solo allorquando l’infortunio sia stato provocato dal lavoratore in ragione di una condotta assolutamente abnorme ed eccezionale rispetto ad un procedimento lavorativo e alle direttive ricevute dal datore di lavoro, allora si può ragionevolmente sostenere la tesi opposta.[2] Permanendo l’adozione di tutte le misure necessarie e l’obbligatorietà della formazione dei prestatori d’opera, queste agganciate al buon senso e alla buona tecnica si può dare inizio all’esercizio di un’attività lavorativa il più conforme e ossequiosa del rispetto della vita umana, esorcizzando probabilmente l’evento infortunistico.
[1] Cassazione Sezione Lavoro del 18.05.2007 nr.11622 [2] Cassazione civile nr. 7127 del 23.03.2007