Accordo della Lega Santa, 20 - 25 maggio 1571 (Re di Spagna, Repubblica di Venezia, Papa Pio V)
II. Le forze della lega siano dugento galere, cento navi, cinquanta mila fanti, e nove mila cavalli.
III. Gli apprestamenti di guerra si facciano ogni anno nel mese di marzo: al fine del quale tutta l’armata debba trovarsi pronta in quel porto che verrà stabilito.
IV. Dato che il turco assalti alcuna piazza dei confederati, questa debba esser soccorsa da tutta l’armata o da una parte di essa, secondo il bisogno.
V. Gli ambasciatori dei confederati ogni anno tratteranno in roma, durante la stagione autunnale, ciò che debba imprendersi alla primavera dell’anno seguente.
VI. Il Pontefice armi dodici galere, tremila fanti e dugentosessanta cavalli.
VII. Le spese si dividano in sei parti: così che il Re ne paghi tre, la Repubblica due, e il Papa una.
VIII. Il Re e la Repubblica diano ciò che possa mancare al Papa: in ragione di tre quinti per il primo e due quinti per la seconda.
IX. I Veneziani imprestino al Papa dodici galere ben munite d’artiglieria, e il Papa le armi di sue genti et a sue spese.
X. Colui dei confederati che supera gli altri nelle spese abbia il diritto ad esser dai medesimi rimborsato.
XI. Sia libera la tratta dei grani e delle vittovaglie per l’armata, secondo certe speciali convenzioni sulla quantità sul prezzo.
XII. Niuno imponga nuove gabelle sopra i generi necessari al sostentamento dell’armata.
XIII. Se i Barbareschi assalteranno la Spagna, si debba soccorerla con tutta o con parte dell’armata, secondo il bisogno.
XIV. Il simile per la spiaggia romana.
XV. E lo stesso in ogni parte del dominio veneto.
XVI. Nei consigli interverranno i tre generali dei tre confederati: e quello che sarà parere di due s’intenda esser delibera:zione di tutti.
XVII. Don giovanni d’Austria per eseguire le deliberazioni comuni sia capitan generale della lega in mare e in terra, e nel caso di impedimento o di assenza ne faccia le veci Marcantonio Colonna.
XVIII. L’armata quando sia unita inalberi lo stendardo della lega.
XIX. Si riservi un luogo conveniente all’Imperadore dei Romani, ed ai re di Francia e di Portogallo.
XX. Si invitino pure gli altri principi cristiani.
XXI. Le prede si dividano in tanti sesti, quanti ciascuno ne spende: e le conquiste tornino ai primi possessori, come nel trattato del 1537; eccettuato Tunisi, Tripoli, e Algeri che debbono rimettersi al re di Spagna.
XXII. Si riconosca la neutralità dei Ragusei.
XXIII. Le difficoltà che possono insorgere si rimettano all’arbitramento del Pontefice.
XXIV. Niuno faccia né pace né tregua col nemico, senza il consentimento degli altri.
[Roberto Gargiulo, La Battaglia di Lepanto, Edizioni Biblioteca dell’immagine, Pordenone, 2004, p.123] I. Tra il Pontefice, il Re, e la Repubblica, nell’anno mille cinquecento settantuno sia lega perpetua offensiva e difensiva, contro il turco e i suoi dipendenti.
II. Le forze della lega siano dugento galere, cento navi, cinquanta mila fanti, e nove mila cavalli.
III. Gli apprestamenti di guerra si facciano ogni anno nel mese di marzo: al fine del quale tutta l’armata debba trovarsi pronta in quel porto che verrà stabilito.
IV. Dato che il turco assalti alcuna piazza dei confederati, questa debba esser soccorsa da tutta l’armata o da una parte di essa, secondo il bisogno.
V. Gli ambasciatori dei confederati ogni anno tratteranno in roma, durante la stagione autunnale, ciò che debba imprendersi alla primavera dell’anno seguente.
VI. Il Pontefice armi dodici galere, tremila fanti e dugentosessanta cavalli.
VII. Le spese si dividano in sei parti: così che il Re ne paghi tre, la Repubblica due, e il Papa una.
VIII. Il Re e la Repubblica diano ciò che possa mancare al Papa: in ragione di tre quinti per il primo e due quinti per la seconda.
IX. I Veneziani imprestino al Papa dodici galere ben munite d’artiglieria, e il Papa le armi di sue genti et a sue spese.
X. Colui dei confederati che supera gli altri nelle spese abbia il diritto ad esser dai medesimi rimborsato.
XI. Sia libera la tratta dei grani e delle vittovaglie per l’armata, secondo certe speciali convenzioni sulla quantità sul prezzo.
XII. Niuno imponga nuove gabelle sopra i generi necessari al sostentamento dell’armata.
XIII. Se i Barbareschi assalteranno la Spagna, si debba soccorerla con tutta o con parte dell’armata, secondo il bisogno.
XIV. Il simile per la spiaggia romana.
XV. E lo stesso in ogni parte del dominio veneto.
XVI. Nei consigli interverranno i tre generali dei tre confederati: e quello che sarà parere di due s’intenda esser delibera:zione di tutti.
XVII. Don giovanni d’Austria per eseguire le deliberazioni comuni sia capitan generale della lega in mare e in terra, e nel caso di impedimento o di assenza ne faccia le veci Marcantonio Colonna.
XVIII. L’armata quando sia unita inalberi lo stendardo della lega.
XIX. Si riservi un luogo conveniente all’Imperadore dei Romani, ed ai re di Francia e di Portogallo.
XX. Si invitino pure gli altri principi cristiani.
XXI. Le prede si dividano in tanti sesti, quanti ciascuno ne spende: e le conquiste tornino ai primi possessori, come nel trattato del 1537; eccettuato Tunisi, Tripoli, e Algeri che debbono rimettersi al re di Spagna.
XXII. Si riconosca la neutralità dei Ragusei.
XXIII. Le difficoltà che possono insorgere si rimettano all’arbitramento del Pontefice.
XXIV. Niuno faccia né pace né tregua col nemico, senza il consentimento degli altri.
[Roberto Gargiulo, La Battaglia di Lepanto, Edizioni Biblioteca dell’immagine, Pordenone, 2004, p.123]