In questo errore, diremmo quasi invidiabile, quando è compagno di grandi e benefiche imprese, ci par che sia caduto, con altri uomini insigni del suo tempo, l’autore dell"’Osservazioni sulla tortura". Quanto è forte e fondato nel dimostrar l’assurdità, l’ingiustizia e la crudeltà di quell’abbominevole pratica, altrettanto ci pare che vada, osiam dire, in fretta nell’attribuire all’autorità degli scrittori ciò ch’essa aveva di più odioso. E non è certamente la dimenticanza della nostra inferiorità che ci dia il coraggio di contradir liberamente, come siamo per fare, l’opinion d’un uomo così illustre, e sostenuta in un libro così generoso; ma la confidenza nel vantaggio d’esser venuti dopo, e di poter facilmente (prendendo per punto principale ciò che per lui era affatto accessorio) guardar con occhio più tranquillo, nel complesso de’ suoi effetti, e nella differenza de’ tempi, come cosa morta, e passata nella storia, un fatto ch’egli aveva a combattere, come ancor dominante, come un ostacolo attuale a nuove e desiderabilissime riforme. E a ogni modo, quel fatto è talmente legato col suo e nostro argomento, che l’uno e l’altro eravam naturalmente condotti a dirne qualcosa in generale: il Verri perché, dall’essere quell’autorità riconosciuta al tempo dell’iniquo giudizio, induceva che ne fosse complice, e in gran parte cagione; noi perché, osservando ciò ch’essa prescriveva o insegnava ne’ vari particolari, ce ne dovrem servire come d’un criterio, sussidiario ma importantissimo, per dimostrar più vivamente l’iniquità, dirò così, individuale del giudizio medesimo.«È certo», dice l’ingegnoso ma preoccupato scrittore, «che niente sta scritto nelle leggi nostre, né sulle persone che possono mettersi alla tortura, né sulle occasioni nelle quali possano applicarvisi, né sul modo di tormentare, se col foco o col dislogamento e strazio delle membra, né sul tempo per cui duri lo spasimo, né sul numero delle volte da ripeterlo; tutto questo strazio si fa sopra gli uomini coll’autorità del giudice, unicamente appoggiato alle dottrine dei criminalisti citati.(5)»
Ma in quelle leggi nostre stava scritta la tortura; ma in quelle d’una gran parte d’Europa, ma nelle romane, ch’ebbero per tanto tempo nome e autorità di diritto comune, stava scritta la tortura. La questione dev’esser dunque, se i criminalisti interpreti (così li chiameremo, per distinguerli da quelli ch’ebbero il merito e la fortuna di sbandirli per sempre) sian venuti a render la tortura più o meno atroce di quel che fosse in mano dell’arbitrio, a cui la legge l’abbandonava quasi affatto; e il Verri medesimo aveva, in quel libro medesimo, addotta, o almeno accennata, la prova più forte in loro favore. «Farinaccio istesso,» dice l’illustre scrittore, «parlando de’ suoi tempi, asserisce che i giudici, per il diletto che provavano nel tormentare i rei, inventavano nuove specie di tormenti; eccone le parole: "Judices qui propter delectationem, quam habent torquendi reos, inveniunt novas tormentorum species"».
Ho detto: in loro favore; perché l’intimazione ai giudici d’astenersi dall’inventar nuove maniere di tormentare, e in generale le riprensioni e i lamenti che attestano insieme la sfrenata e inventiva crudeltà dell’arbitrio, e l’intenzion, se non altro, di reprimerla e di svergognarla, non sono tanto del Farinacci, quanto de’ criminalisti, direi quasi, in genere. Le parole stesse trascritte qui sopra, quel dottore le prende da uno più antico, Francesco dal Bruno, il quale le cita come d’uno più antico ancora, Angelo d’Arezzo, con altre gravi e forti, che diamo qui tradotte: «giudici, arrabbiati e perversi, che saranno da Dio confusi; giudici ignoranti, perché l’uom sapiente abborrisce tali cose, e dà forma alla scienza col lume delle virtù».
In questo errore, diremmo quasi invidiabile, quando è compagno di grandi e benefiche imprese, ci par che sia caduto, con altri uomini insigni del suo tempo, l’autore dell"’Osservazioni sulla tortura". Quanto è forte e fondato nel dimostrar l’assurdità, l’ingiustizia e la crudeltà di quell’abbominevole pratica, altrettanto ci pare che vada, osiam dire, in fretta nell’attribuire all’autorità degli scrittori ciò ch’essa aveva di più odioso. E non è certamente la dimenticanza della nostra inferiorità che ci dia il coraggio di contradir liberamente, come siamo per fare, l’opinion d’un uomo così illustre, e sostenuta in un libro così generoso; ma la confidenza nel vantaggio d’esser venuti dopo, e di poter facilmente (prendendo per punto principale ciò che per lui era affatto accessorio) guardar con occhio più tranquillo, nel complesso de’ suoi effetti, e nella differenza de’ tempi, come cosa morta, e passata nella storia, un fatto ch’egli aveva a combattere, come ancor dominante, come un ostacolo attuale a nuove e desiderabilissime riforme. E a ogni modo, quel fatto è talmente legato col suo e nostro argomento, che l’uno e l’altro eravam naturalmente condotti a dirne qualcosa in generale: il Verri perché, dall’essere quell’autorità riconosciuta al tempo dell’iniquo giudizio, induceva che ne fosse complice, e in gran parte cagione; noi perché, osservando ciò ch’essa prescriveva o insegnava ne’ vari particolari, ce ne dovrem servire come d’un criterio, sussidiario ma importantissimo, per dimostrar più vivamente l’iniquità, dirò così, individuale del giudizio medesimo.«È certo», dice l’ingegnoso ma preoccupato scrittore, «che niente sta scritto nelle leggi nostre, né sulle persone che possono mettersi alla tortura, né sulle occasioni nelle quali possano applicarvisi, né sul modo di tormentare, se col foco o col dislogamento e strazio delle membra, né sul tempo per cui duri lo spasimo, né sul numero delle volte da ripeterlo; tutto questo strazio si fa sopra gli uomini coll’autorità del giudice, unicamente appoggiato alle dottrine dei criminalisti citati.(5)»
Ma in quelle leggi nostre stava scritta la tortura; ma in quelle d’una gran parte d’Europa, ma nelle romane, ch’ebbero per tanto tempo nome e autorità di diritto comune, stava scritta la tortura. La questione dev’esser dunque, se i criminalisti interpreti (così li chiameremo, per distinguerli da quelli ch’ebbero il merito e la fortuna di sbandirli per sempre) sian venuti a render la tortura più o meno atroce di quel che fosse in mano dell’arbitrio, a cui la legge l’abbandonava quasi affatto; e il Verri medesimo aveva, in quel libro medesimo, addotta, o almeno accennata, la prova più forte in loro favore. «Farinaccio istesso,» dice l’illustre scrittore, «parlando de’ suoi tempi, asserisce che i giudici, per il diletto che provavano nel tormentare i rei, inventavano nuove specie di tormenti; eccone le parole: "Judices qui propter delectationem, quam habent torquendi reos, inveniunt novas tormentorum species"».
Ho detto: in loro favore; perché l’intimazione ai giudici d’astenersi dall’inventar nuove maniere di tormentare, e in generale le riprensioni e i lamenti che attestano insieme la sfrenata e inventiva crudeltà dell’arbitrio, e l’intenzion, se non altro, di reprimerla e di svergognarla, non sono tanto del Farinacci, quanto de’ criminalisti, direi quasi, in genere. Le parole stesse trascritte qui sopra, quel dottore le prende da uno più antico, Francesco dal Bruno, il quale le cita come d’uno più antico ancora, Angelo d’Arezzo, con altre gravi e forti, che diamo qui tradotte: «giudici, arrabbiati e perversi, che saranno da Dio confusi; giudici ignoranti, perché l’uom sapiente abborrisce tali cose, e dà forma alla scienza col lume delle virtù».