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Cassa geometri: coefficienti di riduzione e totalizzazione

Una peculiare questione si va ponendo, nell’ambito del sistema previdenziale della Cassa Geometri, con riferimento all’applicazione dei cc.dd. coefficienti di riduzione della pensione d’anzianità previsti dall’art. 3 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza.

 

Tali coefficienti si applicano, a mente del richiamato art. 3, esclusivamente alle pensioni d’anzianità conseguite in base alla combinazione del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva di cui alla legge n. 335 del 1995 così come modificati dalla L. n. 449 del 1997 e consistono in una riduzione percentuale della pensione così come risultante dal calcolo effettuato secondo le ordinarie regole.

 

Essi non vengono, invece, applicati alle pensioni d’anzianità maturate sulla base dei 40 anni d’anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica.

 

Con riferimento a tali coefficienti di riduzione, si pongono due ordini di problematiche di carattere giuridico.

 

La prima involge la questione della legittimità della stessa introduzione di tali coefficienti per via regolamentare attesa la possibile eccedenza della relativa delibera dall’ambito della potestà normativa così come riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati dall’art. 3 comma 12 della l. n. 335 del 1995.

 

Al riguardo, con la pronuncia n. 2224 del 2004, la Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, ha avuto modo di precisare come i provvedimenti normativi che gli enti previdenziali privatizzati possono adottare siano un numero chiuso e come, con riferimento ad essi, l’obbligo del rispetto del pro rata con riferimento alle anzianità contributive maturate prima dell’entrata in vigore della delibera modificativa dei criteri di determinazione della pensione, si ponga come un limite inderogabile all’esercizio della potestà normativa medesima.

 

In tale prospettiva, nell’occasione, la Suprema Corte ha ravvisato l’illegittimità di un provvedimento della cassa Ragionieri con il quale era stato introdotto un tetto ad ogni trattamento pensionistico sul rilievo che il tetto non rappresentava un criterio di determinazione della pensione ma un limite esterno alla pensione così come risultante dal calcolo ordinario; tale limite esterno, inoltre, comportava, un’inevitabile violazione del principio del pro rata non effettuando alcuna distinzione tra anzianità contributive ante delibera e post delibera.

 

Il secondo aspetto problematico si pone con in relazione ai procedimenti di totalizzazione e con riferimento all’applicazione che, nei suddetti procedimenti, la Cassa Geometri fa del richiamato art. 3 del regolamento di attuazione delle attività di previdenza.

 

Come noto, la totalizzazione è disciplinata dal D.Lgs. n. 42 del 2006 e consente di cumulare frazioni contributive maturate presso diversi enti di previdenza al fine di conseguire un’unica pensione a condizione che il lavoratore abbia alternativamente maturato 65 anni d’età e complessivamente 20 anni di contributi o 40 anni di contributi a prescindere dall’anzianità anagrafica; ciascun ente coinvolto nel procedimento di totalizzazione è chiamato a liquidare una quota del complessivo trattamento da calcolarsi secondo le regole di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 42 del 2006.

 

Tale ultima disposizione, in particolare, prevede che, ove il lavoratore, nell’ambito degli enti previdenziali privatizzati, abbia maturato l’anzianità contributiva minima prevista per la pensione di vecchiaia, il calcolo della quota debba avvenire secondo le regole per il calcolo della pensione previste in tali enti.

 

La Cassa Geometri, con riferimento al caso in cui un pensionando in regime di totalizzazione, d’età inferiore ai 65 anni, abbia maturato complessivamente più di 40 anni di contributi e, presso la Cassa, un’anzianità contributiva pari o maggiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia ma inferiore ai 40 anni, applica i coefficienti di riduzione di cui all’art. 3 del regolamento d’attuazione delle attività previdenziali nonostante detto regolamento, come già chiarito, preveda, con riferimento ai geometri che abbiano maturato più di 40 anni di contributi, che detti coefficienti non si applichino.

 

In sostanza, ai fini dell’applicazione dei coefficienti di riduzione, la Cassa Geometri considera esclusivamente i contributi maturati presso di sé e non la complessiva anzianità contributiva del pensionando ottenuta mediante la sommatoria di tutte le frazioni contributive maturate presso ciascun ente previdenziale coinvolto nel procedimento di totalizzazione.

 

L’opzione ermeneutica adottata dalla Cassa Geometri non pare condivisibile in quanto configge con la logica complessiva della totalizzazione e crea delle ingiustificate disparità di trattamento tra lavoratori che abbiano analogamente maturato una determinata anzianità di lavoro.

 

A tale ultimo riguardo, infatti, mette conto rilevare come la logica della pensione d’anzianità sia quella di consentire il pensionamento anticipato in favore dei lavoratori in funzione della complessiva anzianità di lavoro maturata, sicchè pare irragionevole diversificare (ed in misura considerevole) la misura del trattamento dovuto sol perché un lavoratore abbia svolto soltanto attività professionale ed un altro abbia diversificato le proprie attività lavorative.

 

Ma l’interpretazione della norma regolamentare accolta dalla Cassa Geometri non appare convincente neppure sotto il profilo letterale in quanto l’art. 4 del D.Lgs. n. 42/2006, che disciplina le modalità di calcolo delle quote pensionistiche in regime di totalizzazione, dispone che: “Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo...” e che, con riferimento alle quote a carico degli enti di cui al D.Lgs. n. 509/94: “qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall’ordinamento della gestione medesima”.

 

Dal combinato disposto delle norme testè richiamate emerge che, ove il requisito contributivo maturato presso la Cassa Geometri sia uguale o superiore a quello previsto per la pensione di vecchiaia e il calcolo debba conseguentemente essere effettuato integralmente secondo le regole vigenti presso la Cassa, essa debba considerare i periodi contributivi maturati presso altre gestioni come se fossero stati maturati presso di sé essendo solo tenuta a riproporzionare “pro quota” il trattamento in rapporto al periodo di iscrizione effettivo.

 

Per approfondimenti sulla previdenza della Cassa Geometri

 

Per approfondimenti in materia di totalizzazione dei periodi contributivi

 

Per approfondimenti in materia d’autonomia normativa delle Casse previdenziali privatizzate

 

Cassa geometri: una questione particolare

Una peculiare questione si va ponendo, nell’ambito del sistema previdenziale della Cassa Geometri, con riferimento all’applicazione dei cc.dd. coefficienti di riduzione della pensione d’anzianità previsti dall’art. 3 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza.

 

Tali coefficienti si applicano, a mente del richiamato art. 3, esclusivamente alle pensioni d’anzianità conseguite in base alla combinazione del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva di cui alla legge n. 335 del 1995 così come modificati dalla L. n. 449 del 1997 e consistono in una riduzione percentuale della pensione così come risultante dal calcolo effettuato secondo le ordinarie regole.

 

Essi non vengono, invece, applicati alle pensioni d’anzianità maturate sulla base dei 40 anni d’anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica.

 

Con riferimento a tali coefficienti di riduzione, si pongono due ordini di problematiche di carattere giuridico.

 

La prima involge la questione della legittimità della stessa introduzione di tali coefficienti per via regolamentare attesa la possibile eccedenza della relativa delibera dall’ambito della potestà normativa così come riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati dall’art. 3 comma 12 della l. n. 335 del 1995.

 

Al riguardo, con la pronuncia n. 2224 del 2004, la Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, ha avuto modo di precisare come i provvedimenti normativi che gli enti previdenziali privatizzati possono adottare siano un numero chiuso e come, con riferimento ad essi, l’obbligo del rispetto del pro rata con riferimento alle anzianità contributive maturate prima dell’entrata in vigore della delibera modificativa dei criteri di determinazione della pensione, si ponga come un limite inderogabile all’esercizio della potestà normativa medesima.

 

In tale prospettiva, nell’occasione, la Suprema Corte ha ravvisato l’illegittimità di un provvedimento della cassa Ragionieri con il quale era stato introdotto un tetto ad ogni trattamento pensionistico sul rilievo che il tetto non rappresentava un criterio di determinazione della pensione ma un limite esterno alla pensione così come risultante dal calcolo ordinario; tale limite esterno, inoltre, comportava, un’inevitabile violazione del principio del pro rata non effettuando alcuna distinzione tra anzianità contributive ante delibera e post delibera.

Cassa geometri: un secondo aspetto problematico 

Il secondo aspetto problematico si pone con in relazione ai procedimenti di totalizzazione e con riferimento all’applicazione che, nei suddetti procedimenti, la Cassa Geometri fa del richiamato art. 3 del regolamento di attuazione delle attività di previdenza.

 

Come noto, la totalizzazione è disciplinata dal D.Lgs. n. 42 del 2006 e consente di cumulare frazioni contributive maturate presso diversi enti di previdenza al fine di conseguire un’unica pensione a condizione che il lavoratore abbia alternativamente maturato 65 anni d’età e complessivamente 20 anni di contributi o 40 anni di contributi a prescindere dall’anzianità anagrafica; ciascun ente coinvolto nel procedimento di totalizzazione è chiamato a liquidare una quota del complessivo trattamento da calcolarsi secondo le regole di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 42 del 2006.

 

Tale ultima disposizione, in particolare, prevede che, ove il lavoratore, nell’ambito degli enti previdenziali privatizzati, abbia maturato l’anzianità contributiva minima prevista per la pensione di vecchiaia, il calcolo della quota debba avvenire secondo le regole per il calcolo della pensione previste in tali enti.

 

La Cassa Geometri, con riferimento al caso in cui un pensionando in regime di totalizzazione, d’età inferiore ai 65 anni, abbia maturato complessivamente più di 40 anni di contributi e, presso la Cassa, un’anzianità contributiva pari o maggiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia ma inferiore ai 40 anni, applica i coefficienti di riduzione di cui all’art. 3 del regolamento d’attuazione delle attività previdenziali nonostante detto regolamento, come già chiarito, preveda, con riferimento ai geometri che abbiano maturato più di 40 anni di contributi, che detti coefficienti non si applichino.

 

In sostanza, ai fini dell’applicazione dei coefficienti di riduzione, la Cassa Geometri considera esclusivamente i contributi maturati presso di sé e non la complessiva anzianità contributiva del pensionando ottenuta mediante la sommatoria di tutte le frazioni contributive maturate presso ciascun ente previdenziale coinvolto nel procedimento di totalizzazione.

 

L’opzione ermeneutica adottata dalla Cassa Geometri non pare condivisibile in quanto configge con la logica complessiva della totalizzazione e crea delle ingiustificate disparità di trattamento tra lavoratori che abbiano analogamente maturato una determinata anzianità di lavoro.

 

A tale ultimo riguardo, infatti, mette conto rilevare come la logica della pensione d’anzianità sia quella di consentire il pensionamento anticipato in favore dei lavoratori in funzione della complessiva anzianità di lavoro maturata, sicchè pare irragionevole diversificare (ed in misura considerevole) la misura del trattamento dovuto sol perché un lavoratore abbia svolto soltanto attività professionale ed un altro abbia diversificato le proprie attività lavorative.

 

Ma l’interpretazione della norma regolamentare accolta dalla Cassa Geometri non appare convincente neppure sotto il profilo letterale in quanto l’art. 4 del D.Lgs. n. 42/2006, che disciplina le modalità di calcolo delle quote pensionistiche in regime di totalizzazione, dispone che: “Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo...” e che, con riferimento alle quote a carico degli enti di cui al D.Lgs. n. 509/94: “qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall’ordinamento della gestione medesima”.

 

Dal combinato disposto delle norme testè richiamate emerge che, ove il requisito contributivo maturato presso la Cassa Geometri sia uguale o superiore a quello previsto per la pensione di vecchiaia e il calcolo debba conseguentemente essere effettuato integralmente secondo le regole vigenti presso la Cassa, essa debba considerare i periodi contributivi maturati presso altre gestioni come se fossero stati maturati presso di sé essendo solo tenuta a riproporzionare “pro quota” il trattamento in rapporto al periodo di iscrizione effettivo.

 

Per approfondimenti sulla previdenza della Cassa Geometri

 

Per approfondimenti in materia di totalizzazione dei periodi contributivi

 

Per approfondimenti in materia d’autonomia normativa delle Casse previdenziali privatizzate