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Cassa Commercialisti: decorrenza e calcolo della pensione

Con D.I. del 14 luglio 2004, è stato approvato il nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa Commercialisti. Si tratta di una riforma strutturale che ha segnato il passaggio dal sistema di calcolo c.d. retributivo della pensione (o reddituale) basato sulla trasformazione in rendita pensionistica della media degli ultimi redditi dichiarati dal professionista, al sistema di calcolo contributivo, fondato, invece, sulla trasformazione in rendita pensionistica del montante dei contributi versati.

Per coloro che possano far valere un’anzianità contributiva antecedente il 31.12.2003, la pensione della Cassa Comemrcialisti viene calcolata in due quote delle quali la prima, relativa a dette anzianità, calcolata con il metodo reddituale previgente e la seconda, relativa alle anzianità successive con metodo contributivo.

Con riferimento alla prima quota, poi, il momento di decorrenza della pensione risulta di particolare rilievo ai fini del calcolo in quanto, per effetto, del combinato disposto di cui all’art. 10 del regolamento di disciplina del regime previdenziale e della tabella B, di anno in anno, viene incrementato il numero dei redditi che entrano a far parte della base pensionabile, con effetti di decremento sull’importo della quota stessa.

A regime, a decorrere dal 01/01/2009, il calcolo della quota sarà effettuato sulla base degli ultimi venticinque redditi professionali dichiarati sino al 31.12.2003.

Come era lecito attendersi, il nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale sta formando oggetto di un cospicuo contenzioso che, nella giurisprudenza di merito, sta trovando, purtroppo, soluzioni contrastanti e disomogenee. 

Tra i profili problematici che stanno formando oggetto del succitato contenzioso, vi è quello relativo alle modalità di calcolo delle pensioni cc.dd. di vecchiaia anticipata che la Cassa Commercialisti riconosce ai professionisti che abbiano maturato l’anzianità contributiva di 40 anni o, in  alternativa, la combinazione d’età anagrafica ed anzianità contributiva stabilita dalla tabella E del regolamento e, cioè, 58 anni d’età e 35 anni di contributi sino al 31.12.2004 e 61 anni d’età e 38 di contributi a partire dal 1.1.2005.

La questione si è posta, in particolare, in quanto, per effetto del disposto di cui all’art. 59 della L. n. 449 del 1997, la Cassa Commercialisti applica il sistema delle finestre d’accesso alla pensione d’anzianità sicchè è ben possibile che una pensione della quale siano maturati i requisiti contributivi ed anagrafici in un determinato anno decorra dall’anno successivo per effetto dei tali finestre.

In tali ipotesi, la Cassa Comemrcialisti considera il momento della sua concreta decorrenza, come punto di riferimento per il calcolo della pensione medesima. Così, per quel che riguarda l’applicazione della tabella b, il numero dei redditi da prendere in considerazione è, per effetto di tale opzione ermeneutica, quello previsto  nell’anno di decorrenza e non quello, eventualmente inferiore, dell’anno di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.

L’opzione interpretativa cui si è ispirata la Cassa Commercialisti nella liquidazione delle pensioni di vecchiaia anticipata appare condivisibile per una serie di ragioni di ordine sistematico.

In primo luogo, la scelta appare in linea con il sistema dell’assicurazione generale obbligatoria che prende in considerazione, quale data di riferimento per l’individuazione dei parameteri per il calcolo della pensione, la data di decorrenza del trattamento pensionistico (l’apertura della finestra) e non quella della maturazione dei requisiti anagrafico contributivi.

Inoltre, la soluzione opposta condurrebbe a conseguenze applicative paradossali che non tarderebbero a produrre un contenzioso inverso.

Ove, infatti, la data da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia anticipata fosse quella dell’anno di maturazione dei requisiti e non quella della decorrenza della finestra, si dovrebbe necessariamente dedurre che, a tale data anteriore, occorrerebbe guardare per l’individuazione del coefficente di trasformazione del montante contributivo e quanto alla rivalutazione del montante (con effetti di sicuro decremento sulla quota B della pensione). Anche sotto il profilo della rivalutazione dei redditi, ai fini del calcolo della quota A, vi sarebbe vantaggio nel prendere in considerazione, anzichè la data di maturazione dei requisiti, quella, successiva, d’apertura della finestra in quanto i redditi della base pensionabile sarebbero rivalutati sulla base di coefficienti più alti. In definitiva, il vantaggio di prendere in considerazione l’anno di maturazione dei requisiti anzichè quello d’apertura della finestra ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia anticipata è limitato agli anni dal 2004 al 2009 e, cioè, a quel lasso temporale, durante il quale, di anno in anno, per effetto della tabella B, vi è stato un progressivo incremento dei redditi da inserire nella base pensionabile.

Di tutte queste considerazioni giuridiche non v’è purtroppo traccia nella giurisprudenza di merito che ha accolto le istanze dei professionisti volte a conseguire una riliquidazione dei propri trattamenti sulla base dei requisiti richiesti dal regolamento nell’anno di maturazione dei requisiti anagrafico contributivi, anzichè con riguardo ai requisiti richiesti al momento dell’apertura della finestra.

E, tuttavia, le motivazioni delle sentenze che hanno accolto le istanze dei professionisti appaiono poco convincenti in quanto finiscono, a ben guardare, per autolegittimarsi probabilmente sulla scorta di valutazioni d’equità del caso concreto, senza, tuttavia, tenere in minimo conto i profili problematici sottesi all’opzione ermeneutica accolta

Così il Tribunale del Lavoro di Torino, con sentenza n. 2224/08 del 23 maggio 2008 ha accolto il ricorso del professionista condannando la Cassa Comemrcialisti alla riliquidazione della pensione con la seguente motivazione: "il giudice ritiene che sia condivisibile l’impostazione di parte ricorrente: la pensione della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Dottori Comemrcialisti per espressa previsione della norma e anche in accordo con le regole generali in materia previdenziale decorre dal mese successivo alla data di presentazione delal domanda, purchè evidentemente siano rispettati i requisiti di età e di contribuzione previsti dalle singole fattispecie. Nel caso di specie il ricorrente aveva maturato l’età e maturato il requisito contributivo e presentato la domanda di pensione sin dal novembre 2004, ma non ha potuto conseguire la prestazione sino all’apertura della corrispondente finestra. Di conseguenza la sua pensione era maturata sin dal dicembre 2004, risultando a tale data maturati tutti i requisiti posti dalla legge, risultando la materiale decorrenza un altro e diverso problema. la pensione dunque avrebbe dovuto essere calcolata in riferimento ai requisiti e alle condizioni valenti sino al dicembre 2004".

Ancor più criptica la motivazione della sentenza n. 1370 del 1 luglio 2008 del Tribunale di Milano: "...che pertanto, per la corretta lettura della Tabella B, è così problema di causa quello di interpretarsi cosa si intendesse per decorrenza della pensione nell’ambito del regolamento stesso; che l’art. 14, co. 1, recita che la pensione di vecchiaia anticipata (...) è corrisposta a coloro che abbiano maturato i requisiti di età anagrafica e di effettiva iscrizione e contribuzione così come indicati nella allegata tabella "E", a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione delal domanda; che pertanto, detta norma rende manifesto come il concetto di "decorrenza" della pensione di cui si tratta, nell’ambito del regolamento sia stato inteso in tali termini, ovvero considerandosi la "decorrenza" come dal primo giorno del mese successivo alla "presentazione delal domanda" della pensione; che pertanto, in tal modo deve essere intesa la "decorrenza" anche nell’ambito dell’art. 10, co. 8, strettamente collegato all’art. 14 e nell’ambito della Tabella B sopra menzionata; che nessun rilievo può avere il fatto che la decorrenza della pensione ai sensi di legge (art. 59 L 449/97) maturi nella successiva epoca di raggiungimento della "finestra pensionistica", essendo problema di causa non quello della corretta decorrenza della pensione "secondo legge", ma quello di stabilire cosa si debba intendere per "decorrenza" nell’ambito degli articoli 10 e 14 del Regolamento citato" (anche se il concetto fosse errato ai sensi della menzionata legge) per verificare il corretto ammontare della pensione, tramite l’interpretazione delle suddette norme e della tabella B;".

Non appare, tuttavia, giuridicamente accettabile la soluzione, prospettata dal tribunale di Milano, di ipotizzare una decorrenza erronea di fonte regolamentare, diversa dall’effettiva decorrenza di legge, che sia, tuttavia, idonea ad individuare il momento cui fare riferimento ai fini del calcolo della pensione.

L’art. 14 del regolamento non individua, come ipotizza la sentenza del Tribunale di Milano, una decorrenza erronea della pensione di vecchiaia anticipata ma la sua decorrenza in termini generali dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo il differimento della decorrenza medesima determinato dall’applicazione delle finestre di cui all’art. 59 della L. n. 449 del 1997.

In tale prospettiva, ai fini del calcolo della pensione, dovrà aversi riguardo al momento della presentazione della domanda soltanto allorchè la domanda sia presentata successivamente all’apertura della finestra, occorrendo, ove l’apertura della finestra sia successiva alla presentazione della domanda, aver riguardo, a tale fine, alla data successiva d’apertura della finestra.



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Regolamento di disciplina del regime previdenziale

Art 10

Calcolo delle prestazioni pensionistiche

1. L’importo della pensione annua, per le anzianità contributive maturate a partire dall’anno2004, è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo come di seguito definito.

2. L’aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni è pari alla percentuale di calcolo dellacontribuzione soggettiva (aliquota di finanziamento) di cui al comma 3 dell’art. 1 del presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle valutazioni sulla sostenibilità del sistema nel lungo periodo e dell’effetto equitativo fra le varie coorti, sentito il parere dell’Assemblea dei Delegati, può intervenire incrementando l’aliquota di computo.

Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è dato dalla somma:

a) della contribuzione soggettiva dovuta e versata fino al 31/12 dell’anno precedente,incrementata dell’ammontare derivante dall’applicazione alla base imponibile della eventuale differenza tra l’aliquota di computo e l’aliquota di finanziamento, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 3 del presente articolo;

b) della contribuzione soggettiva dovuta e versata nello stesso anno, incrementata

dell’ammontare derivante dall’applicazione alla base imponibile della eventuale differenza tra l’aliquota di computo e l’aliquota di finanziamento;

c) della contribuzione versata o trasferita fino al 31/12 dell’anno precedente a titolo di ripristino, ricongiunzione e riscatto ai sensi degli artt.5, 20 comma 2 e 21 comma 2 del presente Regolamento, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 3 del presente articolo;

d) della contribuzione versata o trasferita nello stesso anno a titolo di ripristino, ricongiunzione e riscatto ai sensi degli artt.5, 20 comma 2 e 21 comma 2 del presente Regolamento.

3. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti è pari, per il primo quinquennio di applicazione del presente Regolamento, alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, appositamente calcolato dall’Istituto Nazionale di Statistica, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare; per gli anni successivi, è pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti con un valore minimo garantito del 1,5% in caso di media effettiva inferiore e con un valore massimo pari alla media quinquennale del PIL in caso di media effettiva superiore a quest’ultimo valore. L’eventuale maggior rendimento è destinato ad un apposito

fondo o riserva da utilizzare anche a copertura del minimo garantito. L’Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può destinare tutto o in parte l’eventuale maggior rendimento assegnandolo ai conti individuali degli iscritti o ad altre finalità previdenziali.

4. Il Consiglio di amministrazione determina i criteri ed i metodi di valutazione per il computo dei rendimenti di cui al comma 3 del presente articolo e adotta, sentito il parere dell’Assemblea dei Delegati, ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione, valutando altresì, anche l’effetto equitativo tra le varie coorti. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione, almeno ogni due anni, provvede a:

a) verificare la sostenibilità del sistema sulla base della previsione degli andamenti gestionali di lungo periodo rilevati dai bilanci tecnico-attuariali e la consistenza del fondo riserva di cui al comma 3 del presente articolo;

b) valutare la necessità di variare e/o adeguare i coefficienti di trasformazione di cui alla allegata tabella <<A>> per il calcolo delle pensioni secondo il metodo contributivo;

c) adottare senza indugio, sentito il parere vincolante dell’Assemblea dei Delegati, i necessari provvedimenti di riequilibrio del sistema e determinare l’eventuale utilizzo e destinazione del fondo o riserva di cui alla lettera a).

5. Con la prima verifica biennale sulla sostenibilità del sistema previdenziale nel lungo periodo, il Consiglio di Amministrazione illustra all’Assemblea dei Delegati le analisi economiche e finanziarie relative all’istituto del riconoscimento della capitalizzazione annuale, nell’ambito delle garanzie di sostenibilità stesse.

6. In sede di approvazione del bilancio possono essere adottate – tenuto conto dei bilanci tecnico-attuariali e dell’andamento del gettito dei contributi e delle altre rendite - delibere di assegnazione di ammontari a fondi e/o a riserve da utilizzare per finanziare gli effetti degli aumenti delle aliquote di computo relative alle annualità calcolate con il metodo contributivo.

7. Per la determinazione dell’importo della pensione annua, il montante contributivo individuale determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione di cui alla allegata tabella «A», corrispondente all’età anagrafica dell’iscritto al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza del coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età

inferiore a quella dell’iscritto per il numero dei mesi interi pari alla frazione di anno.

8. La pensione degli associati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004 è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento (dall’art. 3.5 all’art. 3.7bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come modificato dall’AdD del 28/11/01 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella <<B>>, prodotti fino all’anno 2002, convenzionali per il periodo precedente il 1987 calcolati ai sensi

dell’art. 27 della L. 21/86 e eventuali redditi derivanti da ricongiunzione. Per coloro la cui anzianità contributiva al 31/12/2003 è costituita da un numero di anni di effettiva iscrizione e contribuzione inferiore al numero di anni coincidenti con il periodo di riferimento, il calcolo della media reddituale è effettuato sulla base del numero di anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

9. I redditi di cui al comma 8 del presente articolo, ai sensi dell’art. 15 della L. 21/86, sono rivalutati secondo l’andamento dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai calcolato dall’Istituto centrale di statistica. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall’ISTAT, un’apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali per la relativa approvazione. Ai fini della rivalutazione si considera l’aumento tra i coefficienti relativi all’anno di produzione dei redditi e quelli dell’ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

10. I trattamenti pensionistici calcolati in applicazione del presente articolo sono proporzionalmente integrati ai trattamenti minimi, vigenti alla data di decorrenza dei medesimi trattamenti pensionistici, per la pensione o quota di pensione calcolata con il metodo reddituale ai sensi del comma 8 del presente articolo e non sono adeguati ad alcuntrattamento minimo per la quota di pensione calcolata ai sensi comma 7 del presente articolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 dell’art.16, al comma 3 dell’art. 17 e al comma 7 dell’art. 18 del presente Regolamento.

11. Il mancato versamento o il versamento solo parziale della contribuzione soggettiva dovuta di anno in anno e/o dei relativi accessori non consente la maturazione dell’anzianità contributiva e non dà luogo all’incremento ed alla rivalutazione del montante contributivo individuale né ad interessi. Il mancato versamento o il versamento solo parziale della contribuzione integrativa e/o della contribuzione di maternità di cui al D. Lgs. n. 151 /2001 e/o dei relativi accessori, non consente l’erogazione delle prestazioni previdenziali spettanti.

Il mancato versamento o il versamento solo parziale della contribuzione soggettiva, della contribuzione integrativa e della contribuzione di maternità di cui al D. Lgs. 151/2001, produce effetti di annullamento e/o sospensione dell’erogazione degli interventi assistenziali, disposti dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimenti assunti in relazione alla natura degli stessi.

12. Le deliberazioni in tema di modifica dei coefficienti di rendimento e di provvedimenti finalizzati al riequilibrio della gestione devono essere sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti.

Articolo 14

Requisiti per la maturazione del diritto al pensionamento di “vecchiaia anticipata” e misura del trattamento

1. La pensione di vecchiaia anticipata, già pensione d’anzianità ai sensi dell’art. 3 della L. 21/86, è corrisposta a coloro che abbiano maturato i requisiti dell’età anagrafica e di effettiva iscrizione e contribuzione così come indicati nella allegata tabella «E», a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

2. Nei confronti di coloro che abbiano maturato entro il 31/12/2004 i requisiti per la pensione di anzianità di cui all’art. 3, L. 21/86 e successive modificazioni ed integrazioni, rimangono ferme le disposizioni relative ai medesimi requisiti. Dette disposizioni, subordinatamente alla cancellazione dall’albo professionale, sono applicate anche agli iscritti alla Cassa con invalidità permanente nella misura almeno del 50%, certificata da struttura

pubblica.

3. La pensione di cui al comma 1 del presente articolo è compatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

4. La compatibilità di cui al comma 3 del presente articolo è estesa anche a coloro che entro il 31/12/2004 hanno maturato i requisiti di età anagrafica e d’anzianità di iscrizione e contribuzione per la pensione di anzianità di cui all’art. 3 della L. 21/86 e/o abbiano presentato domanda di pensione di anzianità e/o siano titolari del medesimo trattamento di cui all’art. 3, L. 21/86.

5. La misura della pensione di vecchiaia anticipata è determinata in applicazione dell’art.10 del presente Regolamento.

Con D.I. del 14 luglio 2004, è stato approvato il nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa Commercialisti. Si tratta di una riforma strutturale che ha segnato il passaggio dal sistema di calcolo c.d. retributivo della pensione (o reddituale) basato sulla trasformazione in rendita pensionistica della media degli ultimi redditi dichiarati dal professionista, al sistema di calcolo contributivo, fondato, invece, sulla trasformazione in rendita pensionistica del montante dei contributi versati.

Per coloro che possano far valere un’anzianità contributiva antecedente il 31.12.2003, la pensione della Cassa Comemrcialisti viene calcolata in due quote delle quali la prima, relativa a dette anzianità, calcolata con il metodo reddituale previgente e la seconda, relativa alle anzianità successive con metodo contributivo.

Con riferimento alla prima quota, poi, il momento di decorrenza della pensione risulta di particolare rilievo ai fini del calcolo in quanto, per effetto, del combinato disposto di cui all’art. 10 del regolamento di disciplina del regime previdenziale e della tabella B, di anno in anno, viene incrementato il numero dei redditi che entrano a far parte della base pensionabile, con effetti di decremento sull’importo della quota stessa.

A regime, a decorrere dal 01/01/2009, il calcolo della quota sarà effettuato sulla base degli ultimi venticinque redditi professionali dichiarati sino al 31.12.2003.

Come era lecito attendersi, il nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale sta formando oggetto di un cospicuo contenzioso che, nella giurisprudenza di merito, sta trovando, purtroppo, soluzioni contrastanti e disomogenee. 

Tra i profili problematici che stanno formando oggetto del succitato contenzioso, vi è quello relativo alle modalità di calcolo delle pensioni cc.dd. di vecchiaia anticipata che la Cassa Commercialisti riconosce ai professionisti che abbiano maturato l’anzianità contributiva di 40 anni o, in  alternativa, la combinazione d’età anagrafica ed anzianità contributiva stabilita dalla tabella E del regolamento e, cioè, 58 anni d’età e 35 anni di contributi sino al 31.12.2004 e 61 anni d’età e 38 di contributi a partire dal 1.1.2005.

La questione si è posta, in particolare, in quanto, per effetto del disposto di cui all’art. 59 della L. n. 449 del 1997, la Cassa Commercialisti applica il sistema delle finestre d’accesso alla pensione d’anzianità sicchè è ben possibile che una pensione della quale siano maturati i requisiti contributivi ed anagrafici in un determinato anno decorra dall’anno successivo per effetto dei tali finestre.

In tali ipotesi, la Cassa Comemrcialisti considera il momento della sua concreta decorrenza, come punto di riferimento per il calcolo della pensione medesima. Così, per quel che riguarda l’applicazione della tabella b, il numero dei redditi da prendere in considerazione è, per effetto di tale opzione ermeneutica, quello previsto  nell’anno di decorrenza e non quello, eventualmente inferiore, dell’anno di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.

L’opzione interpretativa cui si è ispirata la Cassa Commercialisti nella liquidazione delle pensioni di vecchiaia anticipata appare condivisibile per una serie di ragioni di ordine sistematico.

In primo luogo, la scelta appare in linea con il sistema dell’assicurazione generale obbligatoria che prende in considerazione, quale data di riferimento per l’individuazione dei parameteri per il calcolo della pensione, la data di decorrenza del trattamento pensionistico (l’apertura della finestra) e non quella della maturazione dei requisiti anagrafico contributivi.

Inoltre, la soluzione opposta condurrebbe a conseguenze applicative paradossali che non tarderebbero a produrre un contenzioso inverso.

Ove, infatti, la data da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia anticipata fosse quella dell’anno di maturazione dei requisiti e non quella della decorrenza della finestra, si dovrebbe necessariamente dedurre che, a tale data anteriore, occorrerebbe guardare per l’individuazione del coefficente di trasformazione del montante contributivo e quanto alla rivalutazione del montante (con effetti di sicuro decremento sulla quota B della pensione). Anche sotto il profilo della rivalutazione dei redditi, ai fini del calcolo della quota A, vi sarebbe vantaggio nel prendere in considerazione, anzichè la data di maturazione dei requisiti, quella, successiva, d’apertura della finestra in quanto i redditi della base pensionabile sarebbero rivalutati sulla base di coefficienti più alti. In definitiva, il vantaggio di prendere in considerazione l’anno di maturazione dei requisiti anzichè quello d’apertura della finestra ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia anticipata è limitato agli anni dal 2004 al 2009 e, cioè, a quel lasso temporale, durante il quale, di anno in anno, per effetto della tabella B, vi è stato un progressivo incremento dei redditi da inserire nella base pensionabile.

Di tutte queste considerazioni giuridiche non v’è purtroppo traccia nella giurisprudenza di merito che ha accolto le istanze dei professionisti volte a conseguire una riliquidazione dei propri trattamenti sulla base dei requisiti richiesti dal regolamento nell’anno di maturazione dei requisiti anagrafico contributivi, anzichè con riguardo ai requisiti richiesti al momento dell’apertura della finestra.

E, tuttavia, le motivazioni delle sentenze che hanno accolto le istanze dei professionisti appaiono poco convincenti in quanto finiscono, a ben guardare, per autolegittimarsi probabilmente sulla scorta di valutazioni d’equità del caso concreto, senza, tuttavia, tenere in minimo conto i profili problematici sottesi all’opzione ermeneutica accolta

Così il Tribunale del Lavoro di Torino, con sentenza n. 2224/08 del 23 maggio 2008 ha accolto il ricorso del professionista condannando la Cassa Comemrcialisti alla riliquidazione della pensione con la seguente motivazione: "il giudice ritiene che sia condivisibile l’impostazione di parte ricorrente: la pensione della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Dottori Comemrcialisti per espressa previsione della norma e anche in accordo con le regole generali in materia previdenziale decorre dal mese successivo alla data di presentazione delal domanda, purchè evidentemente siano rispettati i requisiti di età e di contribuzione previsti dalle singole fattispecie. Nel caso di specie il ricorrente aveva maturato l’età e maturato il requisito contributivo e presentato la domanda di pensione sin dal novembre 2004, ma non ha potuto conseguire la prestazione sino all’apertura della corrispondente finestra. Di conseguenza la sua pensione era maturata sin dal dicembre 2004, risultando a tale data maturati tutti i requisiti posti dalla legge, risultando la materiale decorrenza un altro e diverso problema. la pensione dunque avrebbe dovuto essere calcolata in riferimento ai requisiti e alle condizioni valenti sino al dicembre 2004".

Ancor più criptica la motivazione della sentenza n. 1370 del 1 luglio 2008 del Tribunale di Milano: "...che pertanto, per la corretta lettura della Tabella B, è così problema di causa quello di interpretarsi cosa si intendesse per decorrenza della pensione nell’ambito del regolamento stesso; che l’art. 14, co. 1, recita che la pensione di vecchiaia anticipata (...) è corrisposta a coloro che abbiano maturato i requisiti di età anagrafica e di effettiva iscrizione e contribuzione così come indicati nella allegata tabella "E", a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione delal domanda; che pertanto, detta norma rende manifesto come il concetto di "decorrenza" della pensione di cui si tratta, nell’ambito del regolamento sia stato inteso in tali termini, ovvero considerandosi la "decorrenza" come dal primo giorno del mese successivo alla "presentazione delal domanda" della pensione; che pertanto, in tal modo deve essere intesa la "decorrenza" anche nell’ambito dell’art. 10, co. 8, strettamente collegato all’art. 14 e nell’ambito della Tabella B sopra menzionata; che nessun rilievo può avere il fatto che la decorrenza della pensione ai sensi di legge (art. 59 L 449/97) maturi nella successiva epoca di raggiungimento della "finestra pensionistica", essendo problema di causa non quello della corretta decorrenza della pensione "secondo legge", ma quello di stabilire cosa si debba intendere per "decorrenza" nell’ambito degli articoli 10 e 14 del Regolamento citato" (anche se il concetto fosse errato ai sensi della menzionata legge) per verificare il corretto ammontare della pensione, tramite l’interpretazione delle suddette norme e della tabella B;".

Non appare, tuttavia, giuridicamente accettabile la soluzione, prospettata dal tribunale di Milano, di ipotizzare una decorrenza erronea di fonte regolamentare, diversa dall’effettiva decorrenza di legge, che sia, tuttavia, idonea ad individuare il momento cui fare riferimento ai fini del calcolo della pensione.

L’art. 14 del regolamento non individua, come ipotizza la sentenza del Tribunale di Milano, una decorrenza erronea della pensione di vecchiaia anticipata ma la sua decorrenza in termini generali dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo il differimento della decorrenza medesima determinato dall’applicazione delle finestre di cui all’art. 59 della L. n. 449 del 1997.

In tale prospettiva, ai fini del calcolo della pensione, dovrà aversi riguardo al momento della presentazione della domanda soltanto allorchè la domanda sia presentata successivamente all’apertura della finestra, occorrendo, ove l’apertura della finestra sia successiva alla presentazione della domanda, aver riguardo, a tale fine, alla data successiva d’apertura della finestra.



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Regolamento di disciplina del regime previdenziale

Art 10

Calcolo delle prestazioni pensionistiche

1. L’importo della pensione annua, per le anzianità contributive maturate a partire dall’anno2004, è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo come di seguito definito.

2. L’aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni è pari alla percentuale di calcolo dellacontribuzione soggettiva (aliquota di finanziamento) di cui al comma 3 dell’art. 1 del presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle valutazioni sulla sostenibilità del sistema nel lungo periodo e dell’effetto equitativo fra le varie coorti, sentito il parere dell’Assemblea dei Delegati, può intervenire incrementando l’aliquota di computo.

Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è dato dalla somma:

a) della contribuzione soggettiva dovuta e versata fino al 31/12 dell’anno precedente,incrementata dell’ammontare derivante dall’applicazione alla base imponibile della eventuale differenza tra l’aliquota di computo e l’aliquota di finanziamento, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 3 del presente articolo;

b) della contribuzione soggettiva dovuta e versata nello stesso anno, incrementata

dell’ammontare derivante dall’applicazione alla base imponibile della eventuale differenza tra l’aliquota di computo e l’aliquota di finanziamento;

c) della contribuzione versata o trasferita fino al 31/12 dell’anno precedente a titolo di ripristino, ricongiunzione e riscatto ai sensi degli artt.5, 20 comma 2 e 21 comma 2 del presente Regolamento, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 3 del presente articolo;

d) della contribuzione versata o trasferita nello stesso anno a titolo di ripristino, ricongiunzione e riscatto ai sensi degli artt.5, 20 comma 2 e 21 comma 2 del presente Regolamento.

3. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti è pari, per il primo quinquennio di applicazione del presente Regolamento, alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, appositamente calcolato dall’Istituto Nazionale di Statistica, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare; per gli anni successivi, è pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti con un valore minimo garantito del 1,5% in caso di media effettiva inferiore e con un valore massimo pari alla media quinquennale del PIL in caso di media effettiva superiore a quest’ultimo valore. L’eventuale maggior rendimento è destinato ad un apposito

fondo o riserva da utilizzare anche a copertura del minimo garantito. L’Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può destinare tutto o in parte l’eventuale maggior rendimento assegnandolo ai conti individuali degli iscritti o ad altre finalità previdenziali.

4. Il Consiglio di amministrazione determina i criteri ed i metodi di valutazione per il computo dei rendimenti di cui al comma 3 del presente articolo e adotta, sentito il parere dell’Assemblea dei Delegati, ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione, valutando altresì, anche l’effetto equitativo tra le varie coorti. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione, almeno ogni due anni, provvede a:

a) verificare la sostenibilità del sistema sulla base della previsione degli andamenti gestionali di lungo periodo rilevati dai bilanci tecnico-attuariali e la consistenza del fondo riserva di cui al comma 3 del presente articolo;

b) valutare la necessità di variare e/o adeguare i coefficienti di trasformazione di cui alla allegata tabella <<A>> per il calcolo delle pensioni secondo il metodo contributivo;

c) adottare senza indugio, sentito il parere vincolante dell’Assemblea dei Delegati, i necessari provvedimenti di riequilibrio del sistema e determinare l’eventuale utilizzo e destinazione del fondo o riserva di cui alla lettera a).

5. Con la prima verifica biennale sulla sostenibilità del sistema previdenziale nel lungo periodo, il Consiglio di Amministrazione illustra all’Assemblea dei Delegati le analisi economiche e finanziarie relative all’istituto del riconoscimento della capitalizzazione annuale, nell’ambito delle garanzie di sostenibilità stesse.

6. In sede di approvazione del bilancio possono essere adottate – tenuto conto dei bilanci tecnico-attuariali e dell’andamento del gettito dei contributi e delle altre rendite - delibere di assegnazione di ammontari a fondi e/o a riserve da utilizzare per finanziare gli effetti degli aumenti delle aliquote di computo relative alle annualità calcolate con il metodo contributivo.

7. Per la determinazione dell’importo della pensione annua, il montante contributivo individuale determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione di cui alla allegata tabella «A», corrispondente all’età anagrafica dell’iscritto al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza del coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età

inferiore a quella dell’iscritto per il numero dei mesi interi pari alla frazione di anno.

8. La pensione degli associati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004 è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento (dall’art. 3.5 all’art. 3.7bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come modificato dall’AdD del 28/11/01 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella <<B>>, prodotti fino all’anno 2002, convenzionali per il periodo precedente il 1987 calcolati ai sensi

dell’art. 27 della L. 21/86 e eventuali redditi derivanti da ricongiunzione. Per coloro la cui anzianità contributiva al 31/12/2003 è costituita da un numero di anni di effettiva iscrizione e contribuzione inferiore al numero di anni coincidenti con il periodo di riferimento, il calcolo della media reddituale è effettuato sulla base del numero di anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

9. I redditi di cui al comma 8 del presente articolo, ai sensi dell’art. 15 della L. 21/86, sono rivalutati secondo l’andamento dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai calcolato dall’Istituto centrale di statistica. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall’ISTAT, un’apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali per la relativa approvazione. Ai fini della rivalutazione si considera l’aumento tra i coefficienti relativi all’anno di produzione dei redditi e quelli dell’ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

10. I trattamenti pensionistici calcolati in applicazione del presente articolo sono proporzionalmente integrati ai trattamenti minimi, vigenti alla data di decorrenza dei medesimi trattamenti pensionistici, per la pensione o quota di pensione calcolata con il metodo reddituale ai sensi del comma 8 del presente articolo e non sono adeguati ad alcuntrattamento minimo per la quota di pensione calcolata ai sensi comma 7 del presente articolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 dell’art.16, al comma 3 dell’art. 17 e al comma 7 dell’art. 18 del presente Regolamento.

11. Il mancato versamento o il versamento solo parziale della contribuzione soggettiva dovuta di anno in anno e/o dei relativi accessori non consente la maturazione dell’anzianità contributiva e non dà luogo all’incremento ed alla rivalutazione del montante contributivo individuale né ad interessi. Il mancato versamento o il versamento solo parziale della contribuzione integrativa e/o della contribuzione di maternità di cui al D. Lgs. n. 151 /2001 e/o dei relativi accessori, non consente l’erogazione delle prestazioni previdenziali spettanti.

Il mancato versamento o il versamento solo parziale della contribuzione soggettiva, della contribuzione integrativa e della contribuzione di maternità di cui al D. Lgs. 151/2001, produce effetti di annullamento e/o sospensione dell’erogazione degli interventi assistenziali, disposti dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimenti assunti in relazione alla natura degli stessi.

12. Le deliberazioni in tema di modifica dei coefficienti di rendimento e di provvedimenti finalizzati al riequilibrio della gestione devono essere sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti.

Articolo 14

Requisiti per la maturazione del diritto al pensionamento di “vecchiaia anticipata” e misura del trattamento

1. La pensione di vecchiaia anticipata, già pensione d’anzianità ai sensi dell’art. 3 della L. 21/86, è corrisposta a coloro che abbiano maturato i requisiti dell’età anagrafica e di effettiva iscrizione e contribuzione così come indicati nella allegata tabella «E», a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

2. Nei confronti di coloro che abbiano maturato entro il 31/12/2004 i requisiti per la pensione di anzianità di cui all’art. 3, L. 21/86 e successive modificazioni ed integrazioni, rimangono ferme le disposizioni relative ai medesimi requisiti. Dette disposizioni, subordinatamente alla cancellazione dall’albo professionale, sono applicate anche agli iscritti alla Cassa con invalidità permanente nella misura almeno del 50%, certificata da struttura

pubblica.

3. La pensione di cui al comma 1 del presente articolo è compatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

4. La compatibilità di cui al comma 3 del presente articolo è estesa anche a coloro che entro il 31/12/2004 hanno maturato i requisiti di età anagrafica e d’anzianità di iscrizione e contribuzione per la pensione di anzianità di cui all’art. 3 della L. 21/86 e/o abbiano presentato domanda di pensione di anzianità e/o siano titolari del medesimo trattamento di cui all’art. 3, L. 21/86.

5. La misura della pensione di vecchiaia anticipata è determinata in applicazione dell’art.10 del presente Regolamento.