Cesare Beccaria (1738-1794) DEI DELITTI E DELLE PENE
Perché le leggi non puniscono l’intenzione, non è però che un delitto che cominci con qualche azione che ne manifesti la volontà di eseguirlo non meriti una pena, benché minore all’esecuzione medesima del delitto. L’importanza di prevenire un attentato autorizza una pena; ma siccome tra l’attentato e l’esecuzione vi può essere un intervallo, cosí la pena maggiore riserbata al delitto consumato può dar luogo al pentimento. Lo stesso dicasi quando siano piú complici di un delitto, e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa ragione. Quando piú uomini si uniscono in un rischio, quant’egli sarà piú grande tanto piú cercano che sia uguale per tutti; sarà dunque piú difficile trovare chi si contenti d’esserne l’esecutore, correndo un rischio maggiore degli altri complici. La sola eccezione sarebbe nel caso che all’esecutore fosse fissato un premio; avendo egli allora un compenso per il maggior rischio la pena dovrebbe esser eguale. Tali riflessioni sembreran troppo metafisiche a chi non rifletterà essere utilissimo che le leggi procurino meno motivi di accordo che sia possibile tra i compagni di un delitto.
[Capitolo 37: Attentati, complici, impunità]