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Capo I – Disposizioni generali

Art. 587

Testamento

Il testamento è un atto revocabile [Codice civile 679, 680] con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere [Codice civile 457, 466], di tutte le proprie sostanze o di parte di esse [Codice civile 14, 965, 978, 1872].

Le disposizioni di carattere non patrimoniale [Codice civile 254, 256, 285, 348, 355, 424, 620, 629], che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento [Codice civile 601], anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

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Art. 588

Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

Le disposizioni testamentarie [Codice civile 536], qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale [Codice civile 637, 1141] e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore [Codice civile 674]. Le altre disposizioni sono a titolo particolare [Codice civile 631] e attribuiscono la qualità di legatario [Codice civile 50, 649].

L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio [Codice civile 734].

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Art. 589

Testamento congiuntivo o reciproco

Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca [Codice civile 635].

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Art. 590

Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle

La nullità della disposizione testamentaria [Codice civile 619, 627, 779], da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione [Codice civile 606, 799].

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