x

x

Art. 588

Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

Le disposizioni testamentarie [Codice civile 536], qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale [Codice civile 637, 1141] e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore [Codice civile 674]. Le altre disposizioni sono a titolo particolare [Codice civile 631] e attribuiscono la qualità di legatario [Codice civile 50, 649].

L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio [Codice civile 734].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.