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Art. 587

Testamento

Il testamento è un atto revocabile [Codice civile 679, 680] con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere [Codice civile 457, 466], di tutte le proprie sostanze o di parte di esse [Codice civile 14, 965, 978, 1872].

Le disposizioni di carattere non patrimoniale [Codice civile 254, 256, 285, 348, 355, 424, 620, 629], che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento [Codice civile 601], anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

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