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Capo I – Disposizioni generali

Art. 2247

Contratto di società

Con il contratto di società [Codice civile 13, 473, 1350, n. 9] due o più persone conferiscono [Codice civile 2253] beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica [Codice civile 2082] allo scopo di dividerne gli utili [Codice civile 743, 2643, n. 10, 2949; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 205; Codice di procedura civile 23].

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Art. 2248

Comunione a scopo di godimento

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III [Codice civile 1100].

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Art. 2249

Tipi di società

Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale [Codice civile 2195, 2308] devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo [Codice civile 2291; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 205, 206].

Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività diversa [Codice civile 2135] sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice [Codice civile 2251], a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative [Codice civile 2511] e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.

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Art. 2250

Indicazione negli atti e nella corrispondenza

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società [Codice civile 2328, n. 2, 2475, n. 2, 2518, n. 2] e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [Codice civile 2188, 2199, 2200, 2295] e il numero d’iscrizione.

Il capitale delle società per azioni [Codice civile 2328, n. 4], in accomandita per azioni [Codice civile 2462] e a responsabilità limitata [Codice civile 2472] deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio [Codice civile 2410, 2444, 2475, n. 4].

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [Codice civile 2308, 2328, 2448, 2497, 2532].

Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.

Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.

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