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Art. 2247

Contratto di società

Con il contratto di società [Codice civile 13, 473, 1350, n. 9] due o più persone conferiscono [Codice civile 2253] beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica [Codice civile 2082] allo scopo di dividerne gli utili [Codice civile 743, 2643, n. 10, 2949; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 205; Codice di procedura civile 23].

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