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Art. 2249

Tipi di società

Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale [Codice civile 2195, 2308] devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo [Codice civile 2291; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 205, 206].

Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività diversa [Codice civile 2135] sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice [Codice civile 2251], a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative [Codice civile 2511] e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.

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