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Capo I – Disposizioni generali

Art. 2907

Attività giurisdizionale

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte [Codice di procedura civile 99, 100] e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero [Codice civile 67, 85, 102, 117, 119, 125, 336, 417, 418, 848; Codice di procedura civile 69] o d’ufficio.

La tutela giurisdizionale dei diritti, nell’interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.

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Art. 2908

Effetti costitutivi delle sentenze

Nei casi previsti dalla legge [Codice civile 2932], l’autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [Codice civile 117, 431, 713, 800, 912, 972, 1032, 1052, 1111, 1183, 1374, 1447, 1453, 1467, 1877, 2264, 2657, 2932].

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Art. 2909

Cosa giudicata

L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [Codice civile 1306, 1595, 1974, 2453].

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