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Art. 2908

Effetti costitutivi delle sentenze

Nei casi previsti dalla legge [Codice civile 2932], l’autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [Codice civile 117, 431, 713, 800, 912, 972, 1032, 1052, 1111, 1183, 1374, 1447, 1453, 1467, 1877, 2264, 2657, 2932].

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