Art. 2907
Attività giurisdizionale
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte [Codice di procedura civile 99, 100] e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero [Codice civile 67, 85, 102, 117, 119, 125, 336, 417, 418, 848; Codice di procedura civile 69] o d’ufficio.
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell’interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.
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