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Capo I – Disposizioni preliminari

Art. 1321

Nozione

Il contratto è l’accordo di due o più parti [Codice civile 1420, 1446, 1459] per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale [preleggi 25; Codice civile 1174, 1322, 1326].

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Art. 1322

Autonomia contrattuale

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [e dalle norme corporative] [Costituzione 41; preleggi 5; Codice civile 1321].

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [Codice civile 1323], purché siano diretti a realizzare interessi [Codice civile 1411] meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico [Codice civile 1343, 2035].

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Art. 1323

Norme regolatrici dei contratti

Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare [Codice civile 1322, 2249], sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

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Art. 1324

Norme applicabili agli atti unilaterali

Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale [Codice civile 482, 483, 525, 1174, 1334, 1414, 1987, 2732].

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