Messaggio di errore

Access denied. You must log in to view this page.

Art. 1322

Autonomia contrattuale

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [e dalle norme corporative] [Costituzione 41; preleggi 5; Codice civile 1321].

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [Codice civile 1323], purché siano diretti a realizzare interessi [Codice civile 1411] meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico [Codice civile 1343, 2035].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.