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Art. 1322

Autonomia contrattuale

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [e dalle norme corporative] [Costituzione 41; preleggi 5; Codice civile 1321].

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [Codice civile 1323], purché siano diretti a realizzare interessi [Codice civile 1411] meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico [Codice civile 1343, 2035].

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