Art. 1324
Norme applicabili agli atti unilaterali
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale [Codice civile 482, 483, 525, 1174, 1334, 1414, 1987, 2732].
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