Capo II – Della decadenza
Inapplicabilità di regole della prescrizione
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione [Codice civile 2941], salvo che sia disposto altrimenti [Codice civile 245, 802].
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Decadenze stabilite contrattualmente
È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto [Codice civile 1341, 1418, 1495, 2698, 2936].
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Cause che impediscono la decadenza
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili [Codice civile 2968], la decadenza può essere anche impedita [Codice civile 2967] dal riconoscimento [Codice civile 1309, 1870, 1988, 2720, 2944] del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.
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Effetto dell’impedimento della decadenza
Nei casi in cui la decadenza è impedita [Codice civile 2966], il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione [Codice civile 2934].
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Diritti indisponibili
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti [Codice civile 117, 119, 120, 122, 123, 244, 245, 246, 265, 266, 1501, 1966, 2189, 2192, 2330, 2411, 2446, 2889, 2891, 2892, 2966].
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Rilievo d’ufficio
La decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice [Codice civile 2938], salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d’improponibilità dell’azione [Codice di procedura civile 112].
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