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Art. 2969

Rilievo d’ufficio

La decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice [Codice civile 2938], salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d’improponibilità dell’azione [Codice di procedura civile 112].

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