Art. 2969
Rilievo d’ufficio
La decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice [Codice civile 2938], salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d’improponibilità dell’azione [Codice di procedura civile 112].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.