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Art. 2968

Diritti indisponibili

Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti [Codice civile 117, 119, 120, 122, 123, 244, 245, 246, 265, 266, 1501, 1966, 2189, 2192, 2330, 2411, 2446, 2889, 2891, 2892, 2966].

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