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Capo II – Delle forme dell’adozione di persone di maggiore età

Art. 311

Manifestazione del consenso

Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante [Codice civile 296, 297] di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha residenza [Codice civile 43].

[In caso di grave impedimento il detto presidente può delegare il presidente del tribunale a ricevere il consenso delle persone indicate nel comma precedente o a sentire l’adottando nel caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo 296.]

L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico [Codice civile 2699] o per scrittura privata autenticata [Codice civile 2702, 2703].

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Art. 312

Accertamenti del tribunale

Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l’adozione conviene all’adottando [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 35; Codice civile 291].

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Art. 313

Provvedimento del tribunale

Il tribunale, in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737], sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

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Art. 314

Pubblicità

La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni [Codice di procedura civile 120].

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