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Art. 311

Manifestazione del consenso

Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante [Codice civile 296, 297] di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha residenza [Codice civile 43].

[In caso di grave impedimento il detto presidente può delegare il presidente del tribunale a ricevere il consenso delle persone indicate nel comma precedente o a sentire l’adottando nel caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo 296.]

L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico [Codice civile 2699] o per scrittura privata autenticata [Codice civile 2702, 2703].

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