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Art. 313

Provvedimento del tribunale

Il tribunale, in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737], sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

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