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Capo III – Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate

Art. 2067

Soggetti

[I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali [Cost. 39; preleggi 5].]

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Art. 2068

Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo

[Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.

Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico [Codice civile 2229, 2240].]

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Art. 2069

Efficacia

[Il contratto collettivo deve contenere l’indicazione della categoria d’imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell’impresa [Codice civile 2082] , a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.

In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti [preleggi 6; Codice civile 2075].]

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Art. 2070

Criteri di applicazione

[L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore [Codice civile 2082].

Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.

Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività [preleggi 13].]

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Art. 2071

Contenuto

[Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto per attuare i principi della Carta del Lavoro, e per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro [Codice civile 2096; Codice di procedura civile 808].

Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.

Deve infine contenere la determinazione della sua durata [preleggi 11; Codice civile 2073, 2076].]

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Art. 2072

Deposito e pubblicazione

[Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali [preleggi 10].

Prima della pubblicazione l’autorità governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto collettivo.

La pubblicazione può essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall’articolo 2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.

Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.]

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Art. 2073

Denunzia

[La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza [Codice civile 2071, 2074, 2075].

Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed è rimasto infruttuoso l’esperimento di conciliazione previsto nell’articolo 412 del codice di procedura civile, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.]

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Art. 2074

Efficacia dopo la scadenza

[Il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato [Codice civile 2073, 2075], continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo] [preleggi 6, 11].]

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Art. 2075

Efficacia nel caso di variazioni nell’inquadramento

[Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per effetto di variazioni nell’inquadramento, spetta ad altra associazione [Codice civile 2069].

Questa ha però facoltà di denunziare il contratto collettivo indipendentemente dal termine fissato per la scadenza di esso [Codice civile 2073, 2074].]

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Art. 2076

Contratto collettivo annullabile

[Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato [Codice civile 2071; Codice di procedura civile 324].

La domanda di annullamento è proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.

La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo [Codice civile 2964].]

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Art. 2077

Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale

[I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro [Codice civile 1339, 1419, 2066].]

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Art. 2078

Efficacia degli usi

[In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge [preleggi 8].

Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.]

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Art. 2079

Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto

[La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II [Codice civile 2135] ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo [Codice civile 1647, 1648, 1649, 1652, 1654].

Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all’orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.]

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Art. 2080

Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria

[Nei contratti individuali di colonia parziaria [Codice civile 2164] e di affitto a coltivatore diretto [Codice civile 1647], con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.]

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Art. 2081

Norme equiparate al contratto collettivo

[Le disposizioni sul contratto collettivo di lavoro contenute in questo capo valgono, in quanto applicabili, per le altre norme corporative che disciplinano rapporti di lavoro.]

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