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Art. 2079

Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto

[La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II [Codice civile 2135] ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo [Codice civile 1647, 1648, 1649, 1652, 1654].

Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all’orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.]

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