Art. 2076
Contratto collettivo annullabile
[Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato [Codice civile 2071; Codice di procedura civile 324].
La domanda di annullamento è proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.
La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo [Codice civile 2964].]
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.