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Capo III – Della prova testimoniale

Art. 2721

Ammissibilità: limiti di valore

La prova per testimoni [Codice di procedura civile 244, 492] dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede euro 2,58 [Codice civile 1417, 2724, 2729, 2735; Codice di procedura civile 439, 621; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 233].

Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova [Codice di procedura civile 115] oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

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Art. 2722

Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

La prova per testimoni non è ammessa [Codice civile 2724] se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea [Codice civile 2723, 2729].

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Art. 2723

Patti posteriori alla formazione del documento

Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso [Codice civile 2722], l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni [Codice di procedura civile 115] soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.

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Art. 2724

Eccezioni al divieto della prova testimoniale

La prova per testimoni è ammessa in ogni caso [Codice civile 2721, 2722, 2723]:

1) quando vi è un principio di prova per iscritto [Codice civile 241, 242, 2717]: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;

2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta [Codice civile 1417];

3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

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Art. 2725

Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Quando, secondo la legge [Codice civile 918, 1659, 1846, 1888, 1908, 1919, 1928, 1967, 2096, 2556, 2581, 2596; Codice della navigazione 296, 377, 420, 939, 950] o la volontà delle parti [Codice civile 1352], un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità [Codice civile 162, 239, 241, 782, 1284, 1350, 1352, 1503, 1543, 1846, 1967, 1978, 2096, 2125] [Codice civile 2295, 2316, 2328, 2464, 2498, 2518, 2603, 2607, 2787, 2800, 2806, 2821, 2835, 2879, 2882] [Codice di procedura civile 807, 808, 813].

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Art. 2726

Prova del pagamento e della remissione

Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento [Codice civile 1188] e alla remissione del debito [Codice civile 1199, 1236, 1237].

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