Art. 2724
Eccezioni al divieto della prova testimoniale
La prova per testimoni è ammessa in ogni caso [Codice civile 2721, 2722, 2723]:
1) quando vi è un principio di prova per iscritto [Codice civile 241, 242, 2717]: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta [Codice civile 1417];
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.