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Art. 2721

Ammissibilità: limiti di valore

La prova per testimoni [Codice di procedura civile 244, 492] dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede euro 2,58 [Codice civile 1417, 2724, 2729, 2735; Codice di procedura civile 439, 621; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 233].

Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova [Codice di procedura civile 115] oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

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