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Capo III – Delle azioni a difesa del possesso

Art. 1168

Azione di reintegrazione

Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso [Codice civile 374, n. 5, 1012, 1145, 2789] può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo [Codice civile 460, 823, 1079, 1165, 1246, nn. 1 e 2, 1585, 1588].

L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa [Codice civile 1141], tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.

Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio [Codice civile 1170].

La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione [Codice di procedura civile 703, 704].

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Art. 1169

Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio

La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio.

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Art. 1170

Azione di manutenzione

Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile [Codice civile 1079] o di un’universalità di mobili [Codice civile 816] può, entro l’anno dalla turbativa [Codice civile 1168], chiedere la manutenzione del possesso medesimo [Codice civile 1145; Codice di procedura civile 703].

L’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

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