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Art. 1168

Azione di reintegrazione

Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso [Codice civile 374, n. 5, 1012, 1145, 2789] può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo [Codice civile 460, 823, 1079, 1165, 1246, nn. 1 e 2, 1585, 1588].

L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa [Codice civile 1141], tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.

Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio [Codice civile 1170].

La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione [Codice di procedura civile 703, 704].

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