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Art. 1170

Azione di manutenzione

Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile [Codice civile 1079] o di un’universalità di mobili [Codice civile 816] può, entro l’anno dalla turbativa [Codice civile 1168], chiedere la manutenzione del possesso medesimo [Codice civile 1145; Codice di procedura civile 703].

L’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

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