Capo IV – Dei titoli nominativi
Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo nominativo [Codice civile 1003, 1999] è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente [Codice civile 1992].
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Trasferimento
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare [Codice civile 1994]. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro [Codice civile 1999].
Colui che chiede l’intestazione del titolo a favore di un’altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l’intestazione o il rilascio è richiesto dall’acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico [Codice civile 2703].
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell’emittente.
L’emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.
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Trasferimento mediante girata
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata [Codice civile 2009] autenticata [Codice civile 2703] da un notaio o da un agente di cambio.
La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l’indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario [Codice civile 2356].
Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell’emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente.
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Vincoli sul credito
Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell’emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro [Codice civile 1997].
Per l’annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell’articolo 2022.
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Usufrutto
Chi ha l’usufrutto [Codice civile 978] del credito menzionato in un titolo nominativo [Codice civile 1003] ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario [Codice civile 1998, 2352].
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Pegno
La costituzione in pegno [Codice civile 2784] di un titolo nominativo [Codice civile 2786] può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente [Codice civile 2014, 2352].
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura [Codice civile 2013].
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Ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l’intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all’emittente e chiedere l’ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all’ordine [Codice civile 2016].
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall’articolo 2016 il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione [Codice di procedura civile 119].
L’ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo [Codice civile 2019].
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