Art. 2026
Pegno
La costituzione in pegno [Codice civile 2784] di un titolo nominativo [Codice civile 2786] può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente [Codice civile 2014, 2352].
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura [Codice civile 2013].
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