Art. 2023
Trasferimento mediante girata
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata [Codice civile 2009] autenticata [Codice civile 2703] da un notaio o da un agente di cambio.
La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l’indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario [Codice civile 2356].
Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell’emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente.
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