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Capo IV – Delle azioni a difesa della proprietà

Art. 948

Azione di rivendicazione

Il proprietario può rivendicare la cosa [Codice civile 1481, 1994, 2653, n. 1] da chiunque la possiede o detiene [Codice civile 823, 935, 1153] e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno [Codice civile 2789].

Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.

L’azione di rivendicazione non si prescrive [Codice civile 533, 2946], salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione [Codice civile 1158, 1162, 2653, n. 1, 2934].

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Art. 949

Azione negatoria

Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio [Codice civile 1012, 1079, 2653, n. 1].

Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno [Codice di procedura civile 15].

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Art. 950

Azione di regolamento di confini

Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente [Codice di procedura civile 15].

Ogni mezzo di prova è ammesso.

In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

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Art. 951

Azione per apposizione di termini

Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni [Codice di procedura civile 8, n. 2].

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