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Art. 949

Azione negatoria

Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio [Codice civile 1012, 1079, 2653, n. 1].

Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno [Codice di procedura civile 15].

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