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Art. 948

Azione di rivendicazione

Il proprietario può rivendicare la cosa [Codice civile 1481, 1994, 2653, n. 1] da chiunque la possiede o detiene [Codice civile 823, 935, 1153] e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno [Codice civile 2789].

Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.

L’azione di rivendicazione non si prescrive [Codice civile 533, 2946], salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione [Codice civile 1158, 1162, 2653, n. 1, 2934].

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