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Capo VI – Del giuramento

Art. 2736

Specie

Il giuramento [Codice civile 2731, 2737] è di due specie:

1) è decisorio quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa [Codice civile 2660; Codice di procedura civile 233, 345];

2) è suppletorio quello che è deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova [Codice di procedura civile 240], ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti [Codice civile 2739; Codice di procedura civile 241].

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Art. 2737

Capacità delle parti

Per deferire [Codice di procedura civile 233, 240] o riferire [Codice di procedura civile 234, 242] il giuramento [Codice civile 2739] si richiedono le condizioni indicate dall’articolo 2731.

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Art. 2738

Efficacia

Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito [Codice di procedura civile 238], l’altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso [Codice di procedura civile 395].

Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento [c.p. 371]. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento [c.p. 150, 151, 152, 157, 198].

In caso di litisconsorzio necessario [Codice civile 2733; Codice di procedura civile 102, 784], il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice [Codice civile 1305].

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Art. 2739

Oggetto

Il giuramento non può essere deferito o riferito [Codice civile 2737] per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre [Codice civile 1966], né sopra un fatto illecito [Codice civile 2043] o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta [Codice civile 1350], né per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l’atto stesso [Codice civile 2700, 2736, n. 2, 2960].

Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l’oggetto non sia comune a entrambe le parti.

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